1.  Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione giudicato – Sentenza del G.O. -Possibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Congruità  della richiesta – Valutazione caso per caso – Sussiste

1. àˆ ammissibile la domanda rivolta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., da parte di chi  abbia ottenuto  una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e che sia finalizzata a chiedere  l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.


2.  L’istanza  volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva alla pubblicazione della sentenza di ottemperanza, dev’essere disattesa ogniqualvolta la stessa non appaia  congrua rispetto alle peculiarità  del caso.

N. 00514/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2013, proposto da Spadaro Antonella Letizia, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Carpagnano, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

per l’ottemperanza
della sentenza n. 1318/2012 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Sabino Annoscia, su delega dell’avv. Domenico Carpagnano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1318 depositata in data 5 marzo 2012, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierna ricorrente Spadaro Antonella Letizia (attrice) e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (convenuto), il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro così decideva:
«¦ definitivamente decidendo, così provvede:
a) dichiara la inammissibilità  della domanda tesa ad ottenere la declaratoria di nullità  del termine del 30 giugno apposta ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le odierne parti in causa;
b) accoglie, per il resto, la domanda e, per l’effetto, dichiara che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca deve essere “considera(to) a tempo indeterminato”, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 368/2001, con decorrenza dal 1° aprile 2009;
c) dichiara la nullità  del termine apposto a tutti i contratti di lavoro sottoscritti inter partes sotto la vigenza del D.Lgs. 368/2001;
c) ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, di riammettere immediatamente in servizio la ricorrente, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità  e retributivi e di risarcirle il danno in misura pari ad “un’indennità  onnicomprensiva” di 6 “mensilità  dell’ultima retribuzione globale di fatto”, maggiorata degli accessori di legge;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, in persona di chi legalmente lo rappresenta, al pagamento del 50% delle spese e competenze di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali, all’IVA e ai CAP, compensandosi la restante parte. ¦».
Tale sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in forma esecutiva in data 7 – 11.12.2012.
Tuttavia, alla notifica non seguiva l’adempimento.
La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione resa ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. dalla Cancelleria competente in data 22.10.2012.
Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata sentenza civile passata in giudicato.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il predetto ricorso sia fondato.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di dare esecuzione alla sentenza n. 1318/2012 del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.
Va fissato il termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per quanto concerne l’istanza, formulata da parte ricorrente, volta ad ottenere la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ritiene questo Collegio che detta domanda debba essere disattesa. La stessa, infatti, non appare congrua rispetto alle peculiarità  del caso.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro n. 1318/2012 nel termine di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia al pagamento di € 800,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente Spadaro Antonella Letizia, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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