Giurisdizione – Atti di mera certificazione – Limiti al sindacato del giudice amministrativo – Giurisdizione del G.O. – Sussiste 

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 147 del 23 gennaio 2008 e Sez. V, n. 2874 dell’11 maggio 2009) a cui è seguita la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, n. 3169 del 9 febbraio 2011, non è competenza del giudice amministrativo giudicare della legittimità  delle attestazioni di regolarità  contributiva (DURC), atteso che trattasi di atti di mera certificazione (la cui cognizione è riservata alla magistratura ordinaria) e non già  di provvedenti amministrativi la cui legittimità  è censurabile dinanzi al TAR e il sindacato del giudice amministrativo deve dunque ritenersi circoscritto alla mera verifica della regolarità  di tale certificazione quale requisito previsto ex lege ai fini dell’ammissione ad una gara pubblica.

N. 00508/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Avvenire s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Bia, Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via Celentano, 27;

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Nicola Punzi, Chiara Contursi, Antonino Sgroi, Franco Monaco, Lelio Maritato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’Istituto in Bari, via Putignani, 108;
Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dall’avv. Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale INAIL in Bari, via Lungomare Trieste, 29;

per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Lizzano in data 24.7.2012;
– del DURC irregolare rilasciato al Comune di Zapponeta in data 5.7.2012;
– del provvedimento INPS con il quale si nega la compensazione dei debiti richiesta dalla odierna istante;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 novembre 2012, per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
dei DURC irregolari indicati nell’atto di motivi aggiunti;
nonchè per il risarcimento di tutti i danni cagionati alla ricorrente dagli atti gravati;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 per le parti i difensori avv.ti Angelo Giuseppe Orofino e Cosimo Nicola Punzi, anche in sostituzione dell’avv. Vitantonio Caruso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Avvenire s.r.l. impugna sia nell’atto introduttivo sia nei successivi motivi aggiunti DURC recanti attestazione di irregolarità  rilasciati dalle Amministrazioni convenute in giudizio, invocando l’immediata operatività  della previsione normativa di cui all’art. 13 bis, comma 5 decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n. 94 (essendo in possesso di certificazione di propri crediti nei confronti di Amministrazioni di importo superiore rispetto ai debiti di cui ai suddetti DURC).
Si costituivano le Amministrazioni (INPS e INAIL), resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore della magistratura ordinaria.
Invero, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147; Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2874), che si ritiene di condividere, sussiste in subiecta materia la giurisdizione del giudice ordinario.
Peraltro, Cass. civ., Sez. Un., 9 febbraio 2011, n. 3169 afferma che “¦ Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poichè la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa edile) che attesta la regolarità  contributiva dell’impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. durc) costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità  di tale certificazione ¦”.
Pertanto, il sindacato del giudice amministrativo in ordine al DURC – secondo la condivisibile impostazione della Suprema Corte – è limitato alla verifica della regolarità  di tale certificazione quale requisito posto dalla normativa di settore ai fini dell’ammissione alla gara pubblica (ipotesi non ricorrente nella presente fattispecie).
Da ultimo anche T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 313 e T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 marzo 2012, n. 129 affermano la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla contestazione dei DURC, trattandosi di atti di mera certificazione (la cui cognizione è riservata alla magistratura ordinaria), non già  di provvedimenti amministrativi censurabili dinanzi ai T.A.R.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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