Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Regolamento – Lesività   – Non sussiste –  Inammissibilità  

Dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso le norme di un regolamento che non ledano in modo immediato e diretto il ricorrente (nella specie, la Regione, con previsione regolamentare, aveva vietato al Comune di Altamura di procedere all’impermeabilizzazione nel  realizzare o manutenere le strade, previsione ritenuta dal TAR al limite più  onerosa  ma non certo ostativa alla realizzazione  o manutenzione delle strade).

N. 00504/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2008, proposto dal Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emanuele Bufano, con domicilio eletto in Bari, via S. Cognetti, 15;

contro
Regione Puglia;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
in parte qua, del regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15 avente ad oggetto: “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni”, pubblicato nel B.U.R.P. del 25 luglio 2008;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Emanuele Bufano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente Comune di Altamura contesta in parte qua il regolamento della Regione Puglia 18 luglio 2008, n. 15.
Rileva parte ricorrente che in passato il proprio territorio comunale è stato ricompreso all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Alta Murgia”; che, conseguentemente, il centro abitato di Altamura è equiparato ad un parco naturale; che il regolamento regionale impugnato interferisce con l’esercizio dei doveri e dei poteri istituzionali dell’Ente; che in particolare il regolamento contempla il divieto di impermeabilizzazione delle strade ad uso forestale (art. 6.2) ed il divieto di impermeabilizzazione delle strade rurali esistenti e di nuova realizzazione (art. 6.3); che l’applicazione di tali divieti assoluti e generalizzati conduce a conseguenze disastrose per l’Amministrazione, impedendo al Comune di procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di sua proprietà .
Ciò premesso, ritiene in via preliminare questo Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Invero, può ritenersi, secondo nozioni di comune esperienza, che il divieto di impermeabilizzazione sancito dal regolamento regionale n. 15/2008 può rendere più onerosa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, ma non impedire del tutto di praticarla, eventualmente con modalità  compatibili con il suddetto divieto. Nè il Comune ricorrente ha dimostrato in alcun modo il contrario.
Ne consegue che il regolamento gravato non può considerarsi immediatamente lesivo della posizione giuridica soggettiva del Comune di Altamura.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità  del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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