1. Giurisdizione –  Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro  – Richiesta  applicazione misure di tutela sostitutive della pensione – Giurisdizione del G.A. – Non  sussiste


2. Giurisdizione –  Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro  – Richiesta  applicazione misure di tutela sostitutive della pensione – Giurisdizione del G.A. – Non  sussiste

1. In tema di  cessazione del rapporto di lavoro di pubblico dipendente e ove sia in discussione l’applicazione di particolari misure di tutela in favore dei lavoratori che non possono beneficiare del trattamento pensionistico,  si verte in materia di pubblico impiego e non ricorre l’unica ipotesi, ex art. 63 D.Lgs 165/2001, di giurisdizione del G.A. (procedure concorsuali), donde la sussistenza della giurisdizione del G.O..


2. Se a seguito della cessazione del rapporto di lavoro sia instaurata una controversia concernente applicabilità  delle misure di tutela in favore dei lavoratori che non possano godere del trattamento pensionistico, dev’essere esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti, in favore del G.O., perchè non si tratta di questioni relative al  trattamento pensionistico in quanto tale, bensì di benefici prodromici ad esso e che presuppongono la non fruibilità  del trattamento pensionistico stesso.

N. 00535/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00340/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 340 del 2013, proposto da: 
Pietro Ruocco, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Ordine, con domicilio eletto presso Mario Ronzini in Bari, via Fornari n.15/A; 

contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia, Commissione Presso Dtl di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati ex lege in Bari, via Melo, n.97; 

per l’annullamento
– del provvedimento con cui la commissione indicata in epigrafe ha deciso di non accogliere l’istanza di ammissione ai benefici di cui all’art. 24 comma 14 del d.l. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni della l. 02.12.2011 n. 214, comunicato al ricorrente con nota prot. n. 35237 del 21.12.2012 ed al medesimo pervenuto con racc. a/r del 28.12.2012;
– della nota prot. n. 32976/2012 del 04.12.2012, con cui il ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione territoriale del lavoro di foggia – comunicava l’avviso ai sensi dell’art. 10/bis della l. n. 241/90, in vista dell’adozione del provvedimento di annullamento di quello con cui aveva accolto, solo alcuni giorni prima in data 27.11.2012, l’istanza del ricorrente a poter fruire dei benefici della lett. e) dell’art. 24 comma 14 del d.l. 201/2011 convertito con modificazioni in legge n. 214/2011;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Direzione Territoriale del Lavoro di Foggia e di Commissione Presso Dtl di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Gianfranco Ordine e avv. dello Stato Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e dato avviso alle parti in ordine alla questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio;
 

Rilevato che il ricorrente impugna l’atto del Ministero del Lavoro con cui si nega l’applicazione di misure di salvaguardia di cui all’art. 24 comma 14 del d.l. 06.12.2011 n. 201;
rilevato che la controversia inerisce la cessazione del rapporto di lavoro di pubblico dipendente e l’applicazione di particolari misure di tutela relative a lavoratori che non possono beneficiare del trattamento pensionistico;
ritenuto, dunque, che si verte in materia di pubblico impiego e non ricorre l’unica ipotesi, ex art. 63 d.lgs 165/2001, di giurisdizione del G.A. (procedure concorsuali);
Esclusa la giurisdizione della Corte dei Conti perchè non si tratta di questioni sul trattamento pensionistico in quanto tale, bensì di benefici prodromici ad esso e che presuppongono la non fruibilità  del trattamento pensionistico stesso;
ritenuto che la clausola di impugnabilità  dinanzi al G.A., contenuta nell’atto impugnato, imponga la compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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