Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Istanza di abbreviazione dei termini – Notificazione – A mezzo PEC o FAX – Condizioni
Ai sensi degli artt. 52, co.2, e 53 del c.p.a. l’istanza per l’abbreviazione dei termini di trattazione dell’istanza cautelare in camera di consiglio può essere notificata dall’interessato, previa autorizzazione del G.A., tramite posta elettronica certificata o FAX, con obbligo di eseguire comunque le notifiche anche per le vie ordinarie.
N. 00192/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00365/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2013, proposto da:
Amplifon S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Franco Ferrari e Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, Azienda Sanitaria Locale Taranto;
nei confronti di
Audifon S.r.l., Novacustica S.r.l., Centro per l’udito Phonies S.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia n. 3 dell’11.1.2013 ¦, nelle parti in cui ha escluso dall’elenco regionale definitivo delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 dell’Allegato 1 al d.m. 332/1999 con spesa a carico del SSR le filiali pugliesi di Amplifon S.p.A. indicate in ricorso; nonchè degli altri atti connessi o presupposti specificamente indicati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti depositato in data 2 aprile 2013, con il quale si chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, della nota prot. n. 1117 del 5.3.2013 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, ricevuta da Amplifon S.p.A. in data 14.3.2013;
Vista la contestuale istanza con la quale i difensori della ricorrente chiedono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, primo comma, del Codice del processo amministrativo, l’abbreviazione fino alla metà dei termini di cui all’art. 55, comma 5, dello stesso Codice, oltre che di essere autorizzati a notificare a mezzo PEC e/o FAX direttamente dal proprio studio il citato atto di motivi aggiunti insieme al presente decreto di abbreviazione dei termini e di autorizzazione alla notifica a mezzo PEC e/o FAX;
Ritenuto di accogliere detta istanza;
Visto l’art. 53, comma 1, c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104);
P.Q.M.
i termini per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il suddetto ricorso per motivi aggiunti sono ridotti alla metà ;
la parte istante ed i suoi difensori sono autorizzati a procedere direttamente alla notifica del ricorso per motivi aggiunti a mezzo PEC e/o FAX, con obbligo di eseguire tale notifica anche per le vie ordinarie.
la camera di consiglio per la discussione della domanda cautelare di cui sopra è fissata al 17 aprile 2013;
il presente decreto sarà notificato a cura della parte ricorrente all’Amministrazione resistente e agli eventuali controinteressati.
Così deciso in Bari il giorno 2 aprile 2013.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 02/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)