Processo amministrativo – Tutela cautelare – Decreto presidenziale – Presupposti – Chiusura presidio di riabilitazione – Periculum in mora – Sussiste
Il grave pregiudizio che la chiusura – disposta con il provvedimento impugnato – di un presidio di riabilitazione comporta, legittima la concessione di misure cautelari monocratiche.
N. 00206/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00223/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gestione e Management Sanitario S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Racanelli, con domicilio eletto presso Francesco Racanelli, in Bari, corso Cavour n. 60;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Azienda Sanitaria Locale Bari;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determina dirigenziale della Regione Puglia n. 36 del 13.3.2013, avente ad oggetto: “Presidio di riabilitazione Padre Pio di Adelfia – Trasferimento senza autorizzazione dalla sede in Adelfia, via Fieno, ad altra sede in Capurso, alla via San Carlo 64 – Sospensione per gravi motivi ex art. 21 quater della Legge n. 241/1990 dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui alle Determinazioni Dirigenziali, rispettivamente, n. 254 del 26/6/2003 (rettificata con successiva n. 403 del 21/10/2003) e n. 272 del 19/5/2005, nonchè della Determinazione Dirigenziale n. 235 del 9/8/2012 di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 25 L. n. 833”;
e di ogni atto presupposto e/o connesso;
nonchè con motivi aggiunti,
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 157 del Registro in data 18.03.2013, con il quale ai sensi degli articoli 15 comma 1° e 16 comma 3 della legge Regionale nr. 8/2004 è stata disposta la chiusura del Presidio di riabilitazione Padre Pio trasferito definitivamente dalla sede di Adelfia via Fieno ad altra sede in Capurso alla via San Carlo 64 in assenza di autorizzazione di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge Regionale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con l’atto di motivi aggiunti depositato il 3 aprile 2013;
Considerato il grave pregiudizio che la disposta chiusura del presidio di riabilitazione di cui si tratta comporta per la ricorrente nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (3 maggio 2013) per la trattazione collegiale della domanda cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti sopra indicato, con inibitoria dell’adozione di ogni ulteriore atto in sua esecuzione;
Fissa la camera di consiglio del 3 maggio 2013 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta con l’atto di motivi aggiunti;
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 4 aprile 2013.
Il Presidente | |
Corrado Allegretta |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 05/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)