Processo amministrativo – Tutela cautelare – Misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. – Contratti pubblici – Sospensione atti di gara – Assenza della comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006  – Presupposti – Non sussistono

Deve essere respinta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente per la sospensione degli atti relativi ad una procedura a evidenza pubblica qualora la gara non risulti aggiudicata definitivamente, nè risulti effettuata alcuna comunicazione ai sensi dell’articolo 79 del codice dei contratti pubblici e non siano, quindi, ancora decorsi i trentacinque giorni previsti dall’art. 11, comma decimo, per la stipulazione del contratto; in tal caso, infatti non ricorrono i presupposti di estrema gravità  ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della successiva camera di consiglio, ex art. 56 c.p.a.

N. 00193/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00417/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2013, proposto da: 
Croce Rossa Italiana, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Foggia, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Alfredo Samengo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito D’Addario in Bari, via Dante Alighieri n. 24; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno; 

nei confronti di
Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali a r.l., R.T.I. Gepsa S.A. con Associazione Culturale Acuarininto, A.T.I. Auxilium Società  Cooperativa Sociale con Siar Società  Cooperativa Sociale a r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale n. 3 del 19 febbraio 2013, ivi compresa la graduatoria finale stilata nel medesimo verbale, con il quale la Commissione giudicatrice ha disposto l’esclusione della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Foggia – dalla procedura di affidamento della gestione del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Borgo Mezzanone (Foggia), nonchè in partibus quibus e per quanto di ragione dei verbali n. 1 e 2 della Commissione giudicatrice, rispettivamente del 23 e del 24 gennaio 2013 ed ancora in partibus quibus e per quanto di ragione, dell’Avviso Pubblico per l’affidamento della gestione del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Borgo Mezzanone (Foggia), per quanto di ragione, del “Capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati”, approvato con decreto del Ministro dell’Interno in data 21.11.2008; dell’aggiudicazione definitiva, di contenuto ed estremi ignoti, in corso di approvazione e per l’inefficacia, ex art. 122 c.p.a., del contratto, ove stipulato, tra l’aggiudicataria e la stazione appaltante e per il subentro di Croce Rossa Italiana nella gestione del CARA di Borgomezzanone (Foggia), ovvero ed in subordine per la condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio, patiti dalla Croce Rossa Italiana in virtù dell’illegittima esclusione e dell’omessa aggiudicazione dell’appalto ovvero dell’omessa dichiarazione di inefficacia dello stipulando contratto d’appalto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 del cod. proc. amm.;
Visto che, con ricorso notificato il 21 marzo 2013 e depositato il 29 marzo, la Croce Rossa Italiana ha impugnato specificamente il verbale n. 3 del 19 febbraio 2013, ivi compresa la graduatoria finale dei partecipanti alla procedura;
Considerato che (anche a voler prescindere dalla sospensione prevista dal comma 10 ter dell’art. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) all’attualità  la gara non risulta aggiudicata definitivamente nè risulta effettuata alcuna comunicazione ai sensi dell’articolo 79 del codice dei contratti pubblici e che perciò non sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall’art. 11, comma decimo, per la stipulazione del contratto;
Considerato pertanto che non ricorre un caso di estrema gravità  ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, ex art. 56 c.p.a.;
 

P.Q.M.
respinge la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 aprile 2013.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 2 aprile 2013.
 
 
 
 
 

  Il Consigliere delegato
  Giuseppina Adamo


DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)