Energia da fonti rinnovabili – Impianti eolici –  Emissioni sonore – Tutela cautelare – Periculum in mora
 

Deve essere rigettata l’istanza cautelare fondata sulla prospettazione del superamento della soglia di legge di tollerabilità  delle emissioni sonore degli impianti eolici, laddove, all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica, non risulti provata l’abitabilità  – anche di fatto – dei fabbricati interessati.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 28 agosto 2013, n. 3234 – 2013, ric. n. 4649 – 2013

N. 00200/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00355/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2013, proposto da:

Domenico Veneziani, Iolanda Leonarda Ciccone, Primiano Veneziani e Maura Buzzi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Vernola e Anna Carmela Ursi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Dante n.97;

contro
Regione Puglia, Comune di Orta Nova; 

nei confronti di
Inergia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Germana Cassar e Cristina Onori, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai n.43; Parco Eolico Orta Nova S.r.l.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento n.159/DIR/2011/00131 del 19.5.2011 del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture della Regione Puglia, con cui è stata rilasciata in favore della società  INERGIA s.p.a. l’autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio in agro di Orta Nova (FG), località  “Ferranti”, un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per una potenza di 57,75 MV, della nota prot.7877 del 29.5.2008 della Regione Puglia Servizio Ecologia Ufficio VIA, della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.268 del 12.5.2008, tutti atti non conosciuti;
-di ogni altro atto presupposto, cormesso e/o consequenziale ancorchè non conosciuto;
nonchè
per il risarcimento dei danni subiti, sia sotto il profilo morale che della salute, oltre che dal punto di vista economico dai ricorrenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società  Inergia p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 l dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Vernola ed Anna Carmela Ursi; Germana Cassar e Cristina Onori;
 

Considerato che, pur in disparte le molteplici eccezioni preliminari che conducono a ritenere quanto meno tardive le censure afferenti il posizionamento delle pale, non pare -in questa sede di cognizione sommaria- possa aderirsi alle prospettazioni di parte ricorrente, dirette a colpire l’asserito superamento della soglia di legge di tollerabilità  delle emissioni sonore rispetto ai fabbricati individuati dai ricorrenti stessi, non risultandone provata l’abitabilità  -anche di fatto- all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica gravata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), respinge la su indicata istanza cautelare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)