Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Avanzamento – Fattispecie

Ai sensi dell’art. 1051, co.2, lett. d) del D.Lgs.n. 66/2010, non può beneficiare dell’aliquota di avanzamento o essere valutato per l’avanzamento  quel militare che abbia superato, per qualsiasi motivo,  i sessanta giorni di aspettativa.

N. 00196/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00131/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 131 del 2013, proposto da Bernardini Valentina, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Colabianchi, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della promozione al grado di Tenente – Prot. n. M D GMIL 1 II 4 2 2012 215328 del 11.5.2012;
– del provvedimento di annullamento della promozione al grado di Tenete Prot. n.M D GMIL1 4 2 2012 0282228 del 2.7.2012;
– per quanto occorrer possa, della comunicazione Prot. n. M DGMIL 1 II 4 2 2012 330917 del 23.8.2012;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 per le parti i difensori avv.ti Alberto Colabianchi e Grazia Matteo;
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1051, comma 2, lett. d) dlgs n. 66/2010 “Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: ¦ d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.”; che dagli atti di causa emerge la collocazione in aspettativa della ricorrente Bernardini Valentina sin dall’11 dicembre 2010;
Ritenuto che al momento dell’adozione del decreto dirigenziale dell’11 maggio 2011 (concernente la promozione della Bernardini al grado di Tenente) risultavano sussistere i presupposti operativi del citato art. 1051, comma 2, lett. d) dlgs n. 66/2010 ostativi alla suddetta promozione; che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, il gravato provvedimento sembra applicare correttamente la disposizione menzionata;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)