1. Giurisdizione – Pubblico impiego contrattualizzato – Conferimento incarico dirigenziale – Giurisdizione G.A. – Non sussiste
2. Giurisdizione – Pubblico impiego contrattualizzato – Conferimento incarico dirigenziale – Atti amministrativi presupposti – Giurisdizione G.A. – Non sussiste
3. Giurisdizione – Pubblico impiego contrattualizzato – Conferimento incarico dirigente medico responsabile U.O. – Procedura di selezione – Giurisdizione G.A. – Non sussiste – Fattispecie
1. Non sussiste la giurisdizione del G.A. in relazione alle controversie inerenti il conferimento di un incarico dirigenziale (nella specie di dirigente medico) essendo queste espressamente devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, co. 1, D.Lgs. 165/01.
2. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali, la giurisdizione del G.A. non sussiste neanche nel caso in cui vengano in rilievo atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, perchè in tale evenienza il giudice ordinario, per espressa previsione dell’art. 63 D.Lgs. n. 165/2001, ha il potere di disapplicarli se illegittimi.
3. La procedura di selezione espletata ai fini del conferimento di un incarico di dirigente medico responsabile, rivolta ai dirigenti già in servizio, non è riconducibile fra le procedure concorsuali per le quali, ai sensi dell’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, è prevista la giurisdizione del G.A., dal momento che in tale ipotesi non si discute dell’assunzione di soggetti esterni (come richiesto dall’art. 63, comma 4, cit. per radicare la giurisdizione del G.A), ma del conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto già in servizio presso l’Amministrazione con qualifica di dirigente.
N. 00484/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2013, proposto da:
Teresa Saccotelli, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Gagliardi e Luca Gagliardi, con domicilio eletto presso l’avv. Adriana Cimmino in Bari, via Abbrescia, 64;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma 231;
nei confronti di
Luigi Papa;
per l’annullamento
della deliberazione del Direttore Generale n.1818 del 21 dicembre 2012, pubblicata il 21 successivo, avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Direttore della disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per la Direzione medica dell’omonima U.O. del presidio Ospedaliero di Andria. Presa atto. Risultanze”;
dei verbali in data 6.12.2012 di valutazione dei candidati;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
per la declaratoria
del diritto della ricorrente a ricoprire presso la ASL BAT l’incarico di “Direttore della disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza nella U.O. del presidio Ospedaliero di Andria”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Luca Gagliardi, Luigi Gagliardi e Alessandro Delle Donne;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe Teresa Saccotelli, quale dirigente medico in servizio presso la ASL di Barletta-Andria-Trani, ha esposto di avere partecipato alla selezione, indetta ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 della dirigenza medica e veterinaria, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico responsabile dell’Unità operativa di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del presidio ospedaliero di Andria; la Commissione di valutazione, esaminati i curricula e i titoli dei tre partecipanti, aveva redatto la graduatoria assegnando punti 14,316 a Luigi Papa, primo classificato, 11,687 alla ricorrente e 11,148 ad Antonio Latilla; l’esito della selezione era stato approvato con il provvedimento impugnato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione del D.P.R. 483/97, eccesso di potere sotto vari profili, avendo la Commissione omesso di utilizzare i criteri previsti dalla legge per la valutazione dei titoli;
2. violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili, non essendo state rispettate le disposizioni vigenti in materia di pari opportunità ;
3. violazione di legge, eccesso di potere sotto vari profili, non avendo l’Amministrazione provveduto sull’istanza di riesame presentata dalla ricorrente.
Si è costituita la ASL BAT eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 20 marzo 2013, previo rituale avviso alle parti della possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.
Nel caso di specie, infatti, venendo in rilievo un rapporto di lavoro subordinato privato, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente ha affermato che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa in quanto vertente sugli atti della procedura selettiva propedeutica al conferimento dell’incarico dirigenziale, poi avvenuto con il provvedimento del Direttore generale.
Di contro deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 63, co. 1, D.lgs. 165/01 la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti di impiego pubblico privatizzato è una giurisdizione esclusiva e piena, cui sono sottratte le sole controversie indicate nel comma 4 della stessa norma, che prevede una giurisdizione (altrettanto esclusiva) del giudice amministrativo sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (oltre che per i rapporti di impiego pubblico non privatizzato).
La disposizione citata prosegue precisando espressamente che nella giurisdizione ordinaria devono ritenersi incluse anche “le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale”, nonchè le controversie introdotte nella forma dell’azione costitutiva di annullamento di atti amministrativi presupposti, perchè la giurisdizione del giudice ordinario si radica “ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”.
La controversia in esame, sia con riferimento al petitum (la richiesta di annullamento della nomina come dirigente medico del controinteressato), che alla causa petendi (la violazione delle regole procedurali attraverso cui si doveva giungere alla nomina) concerne il conferimento di un incarico dirigenziale, fattispecie espressamente affidata alla giurisdizione del giudice ordinario in forza della norma speciale attributiva di giurisdizione dell’art. 63, co. 1, D.lgs. 165/01.
La circostanza che, prima del provvedimento finale di nomina, vi siano stati degli atti preparatori non comporta necessariamente che siano stati azionati degli interessi legittimi, in quanto la presenza di atti amministrativi preparatori è soltanto la conseguenza della circostanza che, come per tutte le organizzazioni complesse (anche private), la volontà amministrativa si forma all’esito di un procedimento valutativo, nell’ambito del quale il datore di lavoro pubblico agisce con gli stessi strumenti del datore di lavoro privato (T.A.R. Liguria, sez. II, 2 novembre 2011, n. 1503, T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 22 aprile 2009, n. 152).
Peraltro la giurisdizione del giudice ordinario sussiste, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 165/2001 anche “se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, perchè in tal caso il giudice li disapplica se illegittimi, di tal che, anche sotto tale profilo, non residuano margini di cognizione soggetti alla giurisdizione di questo Tribunale.
Nemmeno può ritenersi, infine, che sussista la giurisdizione amministrativa prevista in materia di procedure concorsuali, in quanto nella fattispecie non si discute dell’assunzione di soggetti esterni (come richiesto dall’art. 63, comma 4, D.lgs. 165/2001), ma del conferimento di un incarico dirigenziale ad un soggetto già in servizio presso l’Amministrazione con qualifica di dirigente.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, in quanto appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 104/2010.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)