Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Bonifica di aree – Sversamento liquami da parte del Comune – Obbligo di bonifica a carico del proprietario del sito – Non sussiste

Sono illegittime le determinazioni che impongono misure di bonifica di un sito inquinato sulla base del mero presupposto della proprietà  del sito. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, sia il D.Lgs. n. 152/2006 che la previgente disciplina (D.Lgs. n. 22/1997) pongono l’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento – che le Autorità  amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006) – mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento ha una mera “facoltà ” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.lgs. n. 152/2006). (Nel caso di specie, è emerso dagli atti del giudizio che la cava di tufo di proprietà  della ricorrente è stata utilizzata dal Comune di Manfredonia come discarica per i liquami provenienti dall’abitato cittadino e pertanto sono stati dichiarati illegittimi i provvedimenti con cui è stata posta a carico di quest’ultima l’attività  di bonifica).

N. 00464/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2009, proposto da: 
Mag Blok del Geom. Michele Rotice & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Prencipe, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, 35; 

contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Regione Puglia;
Comune di Manfredonia; 

per l’annullamento
del decreto direttoriale del 2 marzo 2009, prot. 8104, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto le determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale “Manfredonia”;
del verbale della conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009, limitatamente alla parte relativa alla bonifica della discarica “Pariti Liquami”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Gaetano Prencipe e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società  Mag Blok s.a.s. ha impugnato il decreto con il quale il Ministero dell’Ambiente, recependo il verbale della conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009 nella parte relativa alla discarica “Pariti Liquami”, le ha richiesto di trasmettere il progetto di bonifica e smaltimento dei rifiuti di tale discarica, preannunciando, in difetto, l’attivazione dei poteri sostitutivi del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia per l’esecuzione in danno delle opere necessarie alla bonifica.
La ricorrente ha esposto di essere proprietaria di un terreno ad uso agricolo sito nel Comune di Manfredonia, parte del quale, di mq. 2200, era interessata dalla presenza di una cava dismessa, utilizzata fino al 1983 dal Comune di Manfredonia per lo smaltimento delle acque di scarico di parte dell’abitato cittadino e denominata discarica pubblica “Pariti 1-Liquami”.
Tale area era stata inserita, insieme a due discariche pubbliche di rifiuti solidi urbani, nel sito inquinato di interesse nazionale denominato “Manfredonia”, oggetto di procedura di bonifica ai sensi degli artt. 1 L. 426/98 e 252 D.Lgs. 152/2006; nell’ambito di tale procedura era stato disposto l’esproprio dell’area da parte del Commissario delegato per l’emergenza ambientale, che aveva a sua volta delegato per il compimento della procedura il Comune di Manfredonia.
Il decreto di occupazione anticipata e determinazione dell’indennità  di esproprio e i presupposti provvedimenti del Ministero dell’Ambiente erano stati annullati dal T.A.R. Bari con sentenza n. 2908/2008 che, accogliendo il primo motivo di impugnazione, aveva evidenziato che non era necessaria l’espropriazione dell’area, risultando sufficiente l’occupazione temporanea per il tempo necessario all’esecuzione delle opere di bonifica, con successiva restituzione al proprietario.
A seguito di tale sentenza il Ministero dell’Ambiente aveva convocato una conferenza di servizi decisoria, nel corso della quale, rilevato che il Commissario delegato non aveva inviato la proposta di perizia di variante, resasi necessaria a causa della maggiore estensione della discarica rispetto al perimetro inizialmente individuato, si era deliberato, con le statuizioni impugnate, di richiedere alla ricorrente di trasmettere entro 10 giorni la variante al progetto di bonifica comprensiva delle modalità  di smaltimento dei rifiuti abbandonati, prefigurando in caso di inadempienza l’attivazione delle procedure di esecuzione in danno.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. eccesso di potere per carenza ed erroneità  dei presupposti, manifesta illogicità , in quanto l’Amministrazione, anzichè provvedere all’approvazione di un nuovo progetto di bonifica tenendo conto di quanto statuito dalla sentenza n. 2908/08, passata in giudicato, in ordine alla illegittimità  dell’esproprio e alla sufficienza dell’occupazione temporanea per il tempo necessario alla bonifica, aveva continuato ad utilizzare senza titolo la proprietà  della ricorrente, tanto che l’impresa esecutrice dei lavori aveva continuato a riempire la cava con altro materiale e vi aveva realizzato una massicciata in cemento armato, erigendovi poi un capannone; l’ordine contenuto nei provvedimenti impugnati era quindi ineseguibile, oltre che illegittimo;
2. violazione degli artt. 242 e 252 D.Lgs. 152/2006, in quanto il soggetto tenuto alla bonifica secondo le norme citate era il responsabile dell’inquinamento e quindi, nel caso di specie, il Comune di Manfredonia, come peraltro evidenziato anche nel corso della conferenza di servizi;
3. violazione degli artt. 240, 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006, difetto di istruttoria, non essendo stato accertato l’inquinamento; il sito non doveva essere annoverato tra quelli “contaminati” e, quindi, non era soggetto a bonifica ma solo al ripristino;
4. violazione dell’art. 252, comma 3, D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui prevede la partecipazione dei proprietari delle aree già  in fase di perimetrazione del sito da bonificare, violazione dell’art. 16 D.P.R. 327/2001 e dell’art. 7 L. 241/90, per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
Si sono costituiti il Ministero dell’Ambiente, il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 10 maggio 2012 è stata disposta istruttoria al fine di verificare, in assenza di deduzioni delle parti sul punto, lo stato attuale dei luoghi, lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica e le risultanze delle verifiche eseguite in ordine alla soglia di contaminazione dei luoghi.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve darsi atto che le opere di bonifica della discarica in questione sono state completamente ultimate in data 2 febbraio 2012, come risulta dalla relazione depositata dal Commissario Straordinario Delegato in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale n. 1249/2012.
Tuttavia permane in capo alla ricorrente l’interesse alla decisione del ricorso avendo l’Amministrazione preannunciato, con i provvedimenti impugnati, a fronte dell’eventuale inottemperanza, l’esecuzione delle opere in danno della stessa.
Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Al riguardo assume rilievo determinante la questione della legittimità  dell’imposizione di misure di bonifica adottate, come nel caso in esame, sulla base del mero presupposto della proprietà  del sito contaminato, questione che deve essere risolta in senso negativo.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, sia la previgente disciplina (D.Lgs. n. 22/1997) che il D.Lgs. n. 152/2006 pongono l’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità  amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà ” di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà  del terreno (art. 253) (ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2376; sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885; sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 febbraio 2012, n. 745; T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 13 maggio 2011, n. 318).
Nel caso di specie risulta pacificamente dagli stessi atti impugnati che la cava di tufo di proprietà  della ricorrente è stata utilizzata dal Comune di Manfredonia come discarica per i liquami provenienti dall’abitato cittadino.
Tali circostanze sono confermate, del resto, dallo stesso iter procedimentale avviato per l’esproprio dell’area in questione al fine di operarne la bonifica; a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di questo Tribunale n. 2908/08, che ha annullato gli atti della procedura espropriativa rilevando il difetto dei relativi presupposti, l’Amministrazione ha posto l’onere di redigere la perizia di variante e il progetto dei lavori di bonifica in capo alla società  ricorrente, senza addurre alcuna motivazione in ordine all’eventuale coinvolgimento della stessa nell’inquinamento del sito.
Ne consegue che, non avendo l’Amministrazione addotto alcun elemento che comprovi che l’inquinamento riscontrabile nel sito sia imputabile alla società  ricorrente, a quest’ultima non poteva essere imposto alcun obbligo di adottare misure di bonifica in un’ottica di recupero del sito.
Risultano quindi fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
Il ricorso va pertanto accolto, con annullamento del decreto direttoriale del 2 marzo 2009 e del verbale della conferenza di servizi decisoria del 27 febbraio 2009, limitatamente alla parte relativa alla bonifica della discarica “Pariti Liquami”.
La peculiarità  della questione controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati limitatamente alla parte relativa alla bonifica della discarica “Pariti Liquami”.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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