1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Destinazione urbanistica – Discrezionalità amministrativa – Limiti – Sindacabilità
2. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Vincoli urbanistici – Destinazione urbanistica – Campo sportivo – Natura espropriativa – Si esclude
1. In sede di previsioni di zone di piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale della P.A. Tali previsioni non sono censurabili sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità .
2. La destinazione di un’area a “campo sportivo” – contenuta in uno strumento urbanistico – non costituisce un vincolo soggetto a decadenza, ai sensi dell’art. 2 L. n. 1187/1968, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture tese all’effettivo godimento del bene. Va esclusa in tal caso la connotazione espropriativa del vincolo che, invece, deve essere qualificato come conformativo.
N. 00462/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Lagioia Filomena, Lagioia Alessandro, Masciopinto Domenico Giuseppe, Lagioia Rocco, Lagioia Giuseppe, Lagioia Michele, Masciopinto Lisa, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Masciopinto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Triggiano, via A. De Gasperi 39;
contro
Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Matassa, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Andrea da Bari, 35;
Regione Puglia;
per l’annullamento
quanto al ricorso principale, della delibera del Consiglio Comunale di Triggiano n. 12 del 9.10.2006, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune il 13.10.2006 ed ivi affissa per 15 giorni, avente ad oggetto: “Piano regolatore generale. Deliberazione della giunta regionale del 23/12/2004 n. 2020: approvazione con prescrizioni e modifiche e rilascio parere paesaggistico. Adozione delle determinazioni del consiglio comunale”, nella parte in cui ha destinato a “Campo Sportivo” le aree di proprietà dei ricorrenti;
di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato;
quanto ai motivi aggiunti depositati l’8 agosto 2007, della delibera di Giunta Regionale n. 480 del 13 aprile 2007, avente ad oggetto l’approvazione del P.R.G. del Comune di Triggiano, nella parte in cui ha destinato a “Campo sportivo” e a “Fascia di rispetto” le aree di proprietà dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giovanni Masciopinto e Nino Matassa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione del Commissario ad acta n. 1/2001 è stato adottato il Piano regolatore generale del Comune di Triggiano e con la successiva delibera n. 2/2001 sono state esaminate le 135 osservazioni pervenute; con la delibera della Giunta Regionale n. 2020/2004, il piano è stato approvato con prescrizioni e modifiche, ai sensi dell’art. 16, comma 10, L.R. 56/80 e, con la delibera del Consiglio Comunale n. 12/2006, impugnata in questa sede, il Comune ha adottato le proprie conseguenti determinazioni.
I ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di alcuni suoli tipizzati dal Piano regolatore come “campo sportivo” e “fascia di rispetto”; hanno dedotto che tali aree si trovano in una fascia, larga m. 50, ricompresa tra la zona di nuova espansione C2 e la Strada provinciale, di modo che, dei 50 metri della larghezza del suolo, 25 sono destinati a fascia di rispetto stradale; la residuale fascia di m. 25, destinata esclusivamente a campo sportivo, non sarebbe pertanto, in concreto, idonea alla realizzazione di alcuna attrezzatura sportiva; la scelta dell’Amministrazione comporterebbe quindi l’inutilizzabilità di questa parte del territorio comunale.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità , disparità di trattamento, essendo illogico il vincolo di destinazione apposto sull’area che, per la sua consistenza, non consente la realizzazione di attrezzature sportive, anche considerato che i suoli limitrofi ricadono in zona tipizzata “di espansione C2”;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, Cost. in quanto la destinazione impressa, data la mancata realizzabilità degli standard previsti, concretizza in tal modo un vincolo sostanzialmente espropriativo.
Si è costituito il Comune di Triggiano chiedendo il rigetto del ricorso.
Con i motivi aggiunti depositati l’8 agosto 2007 i ricorrenti hanno impugnato anche la delibera della Giunta Regionale n. 480 del 13 aprile 2007, avente ad oggetto l’approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Triggiano, nella parte in cui ha destinato a “Campo sportivo” e “Fascia di rispetto” le aree di loro proprietà , deducendo che la destinazione dell’area a standard era stata inserita, in difformità da quanto previsto dalla delibera commissariale 1/2001, dalla delibera di Giunta Regionale n. 2020/2004, rispetto alla quale il Comune non aveva introdotto modifiche, e che l’approvazione definitiva del Piano regolatore era intervenuta con la delibera di Giunta Regionale n. 480/2007.
A sostegno dei motivi aggiunti venivano addotti i vizi già rilevati nel ricorso principale e l’eccesso di potere per contraddittorietà , avendo il Comune stesso rilevato il sottodimensionamento del PRG rispetto alla domanda di edilizia residenziale, con un fabbisogno di circa 3.000 stanze da soddisfare in una fase successiva.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera di G.R. n. 2020/2004, sollevata dal Comune resistente nella memoria del 19 gennaio 2013, essendo il gravame infondato nel merito.
Deve essere disattesa la prima doglianza del ricorso e dei motivi aggiunti, relativa alla illogicità del vincolo di destinazione apposto sull’area dei ricorrenti che, per la sua stessa consistenza, non consentirebbe la realizzazione di attrezzature sportive.
In proposito deve evidenziarsi che il suolo in questione è costituito da una fascia di terreno in parte adiacente alla strada provinciale e che l’area libera dal vincolo di rispetto stradale è larga 25 metri.
I ricorrenti hanno sostenuto che tale dimensionamento non consentirebbe la realizzazione di alcuna attrezzatura sportiva, senza però corredare tale assunto di alcuna indicazione più specifica nè di supporto documentale.
Tale contestazione si palesa quindi generica e non dimostrata.
Al riguardo deve osservarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia, le scelte urbanistiche possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà , irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa; pertanto, in sede di previsioni di zone di piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell’esercizio del potere discrezionale rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità , non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti (Cons. di Stato, Sez. IV, 18/6/2009 n. 4024; id. 21/4/2010 n. 2264; id. 25/11/2003 n. 7771).
Nel caso di specie le censure sollevate dai ricorrenti non hanno evidenziato, nelle previsioni di piano impugnate, nè errori di fatto nè evidenti illogicità .
In primo luogo, infatti, anche un’ampiezza di 25 metri ben può consentire la realizzazione di attrezzature sportive, quali campi sportivi per varie discipline (tennis, calcetto, basket) e piscine.
Inoltre, essendo consentita, come rilevato dal Comune, una limitata utilizzazione anche della fascia di rispetto, in modalità non contrastanti con le finalità alla cui tutela è preposto il vincolo (quali ad esempio la destinazione a parcheggio o a verde attrezzato), la possibilità di realizzazione delle attrezzature sportive sul suolo in questione deve ritenersi a maggior ragione impregiudicata.
Alla luce di tali considerazioni va respinta anche la contestazione contenuta nel secondo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti, relativa alla sostanziale natura espropriativa della destinazione impressa dal PRG: laddove, infatti, sia consentita un’utilizzazione del suolo mediante impianti realizzabili e sfruttabili economicamente da parte del privato, va esclusa la connotazione espropriativa del vincolo, che deve, invece, essere qualificato come conformativo.
In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha affermato che anche la destinazione a «verde pubblico» contenuta in uno strumento urbanistico non costituisce un vincolo soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 l. n. 1187 del 1968, ma espressione della potestà conformativa dell’amministrazione comunale con validità a tempo indeterminato, laddove sia consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all’effettivo godimento del bene, circostanza questa che esclude la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 gennaio 2009, n. 5; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 28 agosto 2006, n. 445); in tali casi la previsione urbanistica si limita ad imporre una vocazione specifica ad una determinata porzione di suolo, il cui fine è solo quello di assicurare il corretto equilibrio dello sviluppo urbanistico, tra volumi edilizi veri e propri ed attività a servizio degli abitanti, senza quindi con ciò comportare necessariamente che debba trattarsi della previsione di una opera pubblica.
Ne discende l’infondatezza della contestazione.
Con la terza censura dei motivi aggiunti i ricorrenti hanno contestato la contraddittorietà emergente tra la zonizzazione a campo sportivo delle aree di loro proprietà e la rilevazione, effettuata dallo stesso Comune, del fabbisogno abitativo in misura superiore rispetto a quello previsto dal PRG.
Al riguardo deve evidenziarsi, in primo luogo, una carenza di interesse rispetto all’accoglimento di tale censura, in quanto l’eventuale aumento della capacità abitativa delle previsioni del piano non implicherebbe necessariamente il mutamento della destinazione dei suoli di proprietà dei ricorrenti.
Inoltre, la capacità edificatoria complessiva della proprietà dei ricorrenti (di circa 35.000 mq totali) è stata già incrementata con il nuovo PRG, poichè il precedente piano prevedeva un indice di 0,8 mc/mq, mentre con le nuove previsioni una parte minima dell’area è stata destinata a standard e fascia di rispetto, e sui restanti 30.000 mq l’indice è stato aumentato a 1,25 mc/mq.
Anche sotto tale profilo, quindi, non è ravvisabile alcun interesse dei ricorrenti a far valere tale contestazione.
Vanno quindi respinti il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;
condanna i ricorrenti alla rifusione in favore del Comune di Triggiano delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000 oltre i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)