Processo amministrativo – Contratti pubblici – Settori speciali – Ricorso – Termine – Decorrenza – Comunicazione aggiudicazione – Pregiudiziale comunitaria
Dev’essere sollevata la pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 267 del trattato UE in relazione all’applicazione anche ai settori speciali della disciplina della decorrenza del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva prevista dal codice dei contratti per i settori ordinari. Infatti, l’onere di impugnazione previsto dall’art. 79 del codice dei contratti, in combinato disposto con l’art. 11 del codice stesso nonchè con l’art. 120 del c.p.a. (entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva), potrebbe violare, tanto nei settori ordinari che in quelli speciali, il principio di effettività della tutela e configurare, sul punto, un contrasto con la disciplina comunitaria.
N. 00427/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2012, proposto da Idrodinamica Spurgo Velox, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Giovanni Putignano e figli s.r.l., Cogeir s.r.l., Splendor Sud s.r.l. e Sceap s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, 40;
contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
nei confronti di
Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante, 33;
coop. Giovanni XXIII, in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l., tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Carlo Rella e Raffaele Rella, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via De Rossi, 203;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 67379 del 7 giugno 2011, con il quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha aggiudicato in via definitiva all’a.t.i. cooperativa Giovanni XXIII l’appalto per i lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti e tronchi idrici, negli abitati dell’ambito territoriale n. 4;
del provvedimento prot. n. 39624 del 28 marzo 2012, con il quale Acquedotto Pugliese s.p.a. ha autorizzato la modifica soggettiva dell’a.t.i. aggiudicataria;
del contratto d’appalto stipulato il 17 aprile 2012;
nonchè per il risarcimento dei danni e per la declaratoria della inefficacia del contratto e del diritto della ricorrente al subentro nell’esecuzione dell’appalto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a., Tundo s.r.l., coop. Giovanni XXIII, D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Quinto, Antonio Caiffa (per delega di Ernesto Sticchi Damiani), Dario Fidanza (per delega di Giuseppe Mormandi), Raffaele Rella;
I FATTI DI CAUSA.
1. Acquedotto Pugliese s.p.a. è una società pubblica interamente controllata dalla Regione Puglia, unico azionista, e provvede alla gestione della rete idrica e fognaria e del servizio idrico integrato per la Puglia e per alcuni Comuni di Regioni confinanti. Ai sensi dell’Allegato VI-C al d.lgs. n. 163 del 2006, Acquedotto Pugliese s.p.a. è ente aggiudicatore nel settore della produzione, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile, tenuto all’osservanza della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2004/17/CE, in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.
2. Con bando spedito alla G.U.U.E. il 15 marzo 2011, Acquedotto Pugliese s.p.a. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di sanificazione delle reti fognarie, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e per la realizzazione di allacciamenti e tronchi idrici, negli abitati dell’ambito territoriale n. 4, di importo complessivo a base di gara pari ad euro 17.615.739,07, da aggiudicarsi al prezzo più basso.
3. All’esito delle sedute pubbliche del 17 e 30 maggio 2011, migliore offerente e prima classificata è risultata l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII; seconda classificata l’a.t.i. Tundo s.r.l.; terza classificata l’a.t.i. Idrodinamica Spurgo Velox (odierna ricorrente). Pertanto, con provvedimento prot. n. 67379 del 7 giugno 2011, la stazione appaltante ha deliberato l’aggiudicazione definitiva all’a.t.i. composta dalla capogruppo coop. Giovanni XXIII e dalle mandanti D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l., Costruzioni Mazzeo s.r.l. e De Toma & Figlio Engineering s.r.l., dando atto espressamente che:
– nelle more della stipulazione del contratto, è autorizzata l’immissione anticipata nel servizio e la consegna anticipata dei lavori (l’esecuzione dell’appalto ha avuto inizio in data 1 dicembre 2011);
– ai sensi dell’art. 11, commi settimo ed ottavo, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo a ciascuna delle imprese associate nel raggruppamento aggiudicatario (a.t.i. coop. Giovanni XXIII) e nel raggruppamento secondo classificato (a.t.i. Tundo s.r.l.);
– ai sensi dell’art. 11, comma nono, del d.lgs. n. 163 del 2006, il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di sessanta giorni dalla data di certificazione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
– ai sensi dell’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006, si provvederà a dar notizia a tutti i concorrenti dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto (comunicazione che all’odierna ricorrente è pervenuta il 6 luglio 2011).
4. Nelle more della stipulazione del contratto, il raggruppamento aggiudicatario (frattanto costituitosi con atto notarile del 4 ottobre 2011) ha comunicato alla stazione appaltante, con lettera del 28 febbraio 2012, l’avvenuto recesso della società mandante De Toma & Figlio Engineering s.r.l., specificando di avere intenzione di assumere ugualmente l’appalto e di poter soddisfare le qualificazioni tecnico-economiche richieste dal bando anche in composizione ridotta (capogruppo coop. Giovanni XXIII, mandanti D’Agostino Rag. Francesco Costruzioni s.r.l. e Costruzioni Mazzeo s.r.l.). Il recesso è stato autorizzato, con provvedimento di Acquedotto Pugliese s.p.a. prot. n. 39624 del 28 marzo 2012, ed il contratto d’appalto è stato stipulato, in data 17 aprile 2012, con l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII nella nuova e più ristretta formazione.
5. Con il ricorso in esame, notificato il 17 maggio 2012, la terza classificata Idrodinamica Spurgo Velox impugna gli atti della procedura, l’aggiudicazione ed il contratto d’appalto con l’a.t.i. coop. Giovanni XXIII, deducendo censure così riassumibili:
a) violazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere: la stazione appaltante avrebbe illegittimamente autorizzato la modificazione in diminuzione dell’a.t.i. aggiudicataria, rispetto alla composizione soggettiva risultante dall’impegno assunto nel corso della gara, per rimediare al difetto di alcuni requisiti di qualificazione in capo alla mandante receduta; quest’ultima, infatti, avrebbe prodotto un contratto di avvalimento con la Icos s.p.a. affetto da nullità per falsità della sottoscrizione, non avrebbe dimostrato il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG6 – classifica VI in proporzione alla quota di lavori assunti all’interno del raggruppamento ed avrebbe omesso di produrre le dichiarazioni autocertificate in ordine all’assenza di precedenti penali a carico degli amministratori dell’impresa cedente Di Nisi Nicola;
b) violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006: la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere anche l’a.t.i. Tundo s.r.l., seconda classificata, poichè il legale rappresentante dell’ausiliaria Stucchi Servizi Ecologici s.r.l. avrebbe falsamente dichiarato di non aver riportato alcuna condanna penale.
6. Si sono costituite Acquedotto Pugliese s.p.a. e le imprese controinteressate, eccependo in primo luogo l’irricevibilità del ricorso, notificato quando erano trascorsi più di dieci mesi dalla comunicazione formale dell’aggiudicazione definitiva trasmessa alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006.
7. In relazione all’eccepita tardività dell’impugnativa, il Tribunale ritiene di sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
LA DISCIPLINA COMUNITARIA SULLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.
8. La direttiva 1992/13/CEE, così come modificata dall’art. 2 della direttiva 2007/66/CE, stabilisce, in relazione agli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE (tra i quali rientra quello oggetto della presente controversia):
– all’art. 1, che ” 1. (¦) Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2-septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono. (¦) 3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”;
– all’art. 2-bis, che “1. Gli Stati membri provvedono affinchè i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 2-ter. 2. (¦) La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata da: – una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE”, vale a dire una relazione che illustri quantomeno “le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro”;
– all’art. 2-quater, che “Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2004/17/CE debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest’ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell’ente aggiudicatore è stata inviata all’offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell’ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell’ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti”;
– all’art. 2-septies, che “1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, debba avvenire: a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui: (¦) – l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE”.
9. In relazione agli appalti rientranti nei settori ordinari, la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di affermare, in via di principio, che la direttiva 1989/665/CEE impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle Amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile (cfr. Corte Giust. CE, sent. 12 dicembre 2002, C- 470/99, Universale-Bau).
10. Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che l’essere a conoscenza del rigetto dell’offerta non consente ai concorrenti di proporre ricorso in modo efficace, dal momento che informazioni del genere sono insufficienti per permettere di scoprire l’eventuale esistenza di illegittimità : ne consegue che l’obiettivo stabilito dalla direttiva 1989/665/CEE di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni in materia di pubblici appalti può essere conseguito soltanto se i termini per impugnare comincino a decorrere dalla data in cui l’impresa ricorrente è venuta a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, della pretesa violazione di dette disposizioni (cfr. Corte Giust. CE, sent. 28 gennaio 2010, C-406/08, Uniplex UK Ltd). Tale conclusione, secondo la pronuncia da ultimo citata, è suffragata dalle modifiche apportate dalla direttiva 2007/66/CE, specialmente nella parte in cui prevede che la comunicazione della decisione dell’Amministrazione aggiudicatrice ad ogni concorrente è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti e che i termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un certo numero di giorni da tale comunicazione.
LA DISCIPLINA NAZIONALE SUL TERMINE PER RICORRERE AVVERSO L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.
11. Per quanto qui rileva, l’art. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile anche alle gare per l’affidamento di appalti rientranti nei settori speciali e soggetti alla direttiva 2004/17/CE, stabilisce che al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente (comma quarto), che una volta effettuata la verifica dell’aggiudicazione provvisoria si provvede all’aggiudicazione definitiva (comma quinto), che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso da parte dell’impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti generali e speciali (comma ottavo) e che, divenuta così efficace l’aggiudicazione definitiva e salvo l’eventuale esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando ovvero concordato con l’aggiudicatario (comma nono).
12. L’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, anch’esso applicabile agli appalti dei settori speciali, stabilisce che l’Amministrazione aggiudicatrice comunica d’ufficio a tutti i concorrenti ammessi, entro un termine non superiore a cinque giorni, l’aggiudicazione definitiva e l’avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario (comma quinto); che alla comunicazione deve essere allegato il provvedimento di aggiudicazione e la relativa motivazione, recante almeno le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta selezionata ed il nome dell’impresa aggiudicataria, con la possibilità di assolvere a tale onere anche mediante l’invio dei verbali di gara (comma 5-bis); che ai concorrenti è consentito, senza necessità di istanza scritta, l’immediato accesso agli atti della gara mediante visione ed estrazione di copia, entro il termine di dieci giorni dall’invio della anzidetta comunicazione sul risultato della gara, e salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di secretazione o di differimento dell’accesso nei casi consentiti dalla legge (comma 5-quater).
13. L’art. 120 del vigente Codice del processo amministrativo stabilisce che le impugnative avverso gli atti delle procedure di affidamento di pubblici appalti devono essere proposte nel termine abbreviato di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006.
14. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali, identificabili nell’Amministrazione emanante, nell’oggetto, nel contenuto dispositivo dell’atto e nel suo effetto lesivo, dovendo perciò ritenersi che tali elementi siano sufficienti a rendere consapevole l’interessato dell’incidenza nella sua sfera giuridica, senza che sia invece necessaria (anche) la compiuta conoscenza della motivazione e degli ulteriori atti del procedimento, che può al più giustificare la proposizione di motivi aggiunti in corso di causa, e senza che possa rilevare la consapevolezza dell’illegittimità che inficerebbe l’atto e quindi il momento dell’effettiva scoperta di un suo possibile vizio (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2012 n. 2609; Id., sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6543; Id., sez. VI, 19 marzo 2009 n. 1690; Id., sez. IV, 29 luglio 2008 n. 3750).
15. Il riferito orientamento è ormai del tutto univoco in materia di controversie sull’affidamento dei pubblici appalti. La previsione legale di termini dilatori per la stipulazione del contratto e di modalità semplificate ed accelerate per l’accesso agli atti di gara, insieme all’esigenza di una celere definizione della lite, inducono la giurisprudenza a ritenere che la comunicazione dell’aggiudicazione prevista dall’art. 79, comma quinto, del d.lgs. n. 163 del 2006 rappresenta la condizione sufficiente per realizzare la piena conoscenza del provvedimento lesivo ed è idonea a far decorrere il termine decadenziale, a nulla rilevando che l’impresa concorrente ignori in tutto o in parte i documenti interni del procedimento, configurandosi a suo carico un onere di immediata impugnazione dell’esito della gara entro trenta giorni, salva la proposizione di motivi aggiunti in relazione ad eventuali vizi di legittimità divenuti conoscibili in una momento posteriore (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. III, 24 aprile 2012 n. 2407; Id., sez. V, 1 settembre 2011 n. 4895). Ad identica conclusione è pervenuta la giurisprudenza per l’ipotesi in cui l’Amministrazione disponga un’aggiudicazione definitiva sospensivamente condizionata, quanto alla sua efficacia, alla verifica positiva del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’impresa aggiudicataria, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 11, comma ottavo, del d.lgs. n. 163 del 2006: anche in tale eventualità , sul presupposto che la ratio delle comunicazioni disciplinate dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006 sia quella di realizzare in capo ai destinatari “un effetto di conoscenza legale” delle determinazioni rilevanti adottate dal seggio di gara, si è statuito che il termine per l’impugnazione da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al citato art. 79 e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica nei confronti dell’impresa aggiudicataria, ferma restando anche in questo caso la proponibilità di motivi aggiunti al ricorso (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 31 luglio 2012 n. 31).
16. Trasponendo il principio da ultimo richiamato alla fattispecie in esame, il ricorso della Idrodinamica Spurgo Velox dovrebbe essere dichiarato irricevibile, siccome notificato ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. coop. Giovanni XXIII.
SULL’INTERPRETAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/13/CEE, COSI’ COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE.
17. Il punto di vista del Tribunale nella soluzione della questione pregiudiziale sottoposta, che viene espresso ai sensi del paragrafo 23 della nota informativa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (pubblicata sulla G.U.U.E. del 28 maggio 2011), è che dovrebbe essere privilegiata un’interpretazione della direttiva 1992/13/CEE che permetta, nel diritto processuale nazionale, di impugnare l’aggiudicazione di un appalto a ragion veduta, quando gli atti ed i documenti di gara dai quali discendono eventuali vizi di legittimità siano conosciuti, o quantomeno conoscibili secondo l’ordinaria diligenza,. In questo senso, il Tribunale rileva sinteticamente:
– che l’obiettivo di celerità del contenzioso, perseguito dalla direttiva sui ricorsi in materia di pubblici appalti, non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività della tutela processuale, in base al quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti spettanti alle imprese concorrenti in forza del diritto comunitario (in questi termini, Corte Giust. CE, sent. 28 gennaio 2010, C-406/08, Uniplex UK Ltd);
– che anche il compiuto adempimento agli oneri di comunicazione imposti dall’art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, da parte della stazione appaltante, potrebbe non essere sufficiente a mettere l’impresa concorrente a conoscenza dei documenti e delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sulla proposizione del ricorso (qualora, ad esempio, sia indispensabile esaminare gli elaborati tecnici ed i documenti amministrativi allegati all’offerta dell’impresa aggiudicataria; oppure quando l’Amministrazione rifiuti o differisca l’accesso mediante estrazione di copia; oppure quando l’asserita violazione di norme procedurali si consumi in un momento successivo alla formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come nella controversia qui in esame);
– che appare confliggente con il principio di effettività della tutela la regola processuale che onera gli interessati di proporre immediatamente ricorso avverso l’aggiudicazione dell’appalto, riservando ad eventuali motivi aggiunti la deduzione di nuove censure fondate su atti e fatti sopravvenuti ovvero successivamente conosciuti, poichè la proposizione del ricorso giurisdizionale è normalmente onerosa, dovendo il ricorrente anticipare il pagamento degli onorari del difensore e dei consulenti di parte, nonchè il pagamento del contributo unificato” di misura variabile, ai sensi dell’art. 1, commi 25-ss., della legge n. 228 del 2012 (euro 2.000 per appalti la cui base d’asta è pari o inferiore ad euro 200.000; euro 4.000 per appalti la cui base d’asta è compresa tra euro 200.000 ed euro 1.000.000; euro 6.000 per appalti la cui base d’asta è superiore ad euro 1.000.000), sia in occasione della proposizione del ricorso introduttivo che in occasione della proposizione di motivi aggiunti avverso provvedimenti sopravvenuti o comunque non impugnati con il ricorso introduttivo.
QUESTIONE PREGIUDIZIALE.
18. Tutto ciò premesso, il Tribunale formula i seguenti quesiti:
A) “Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE vadano interpretati nel senso che il termine per proporre un ricorso, diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, decorra dalla data in cui il ricorrente ha conosciuto, o avrebbe dovuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza, l’esistenza della violazione stessa”;
B) “Se gli artt. 1, 2-bis, 2-quater e 2-septies della direttiva 1992/13/CEE ostano a disposizioni processuali nazionali ovvero a prassi interpretative, quali quelle enunciate nella causa principale, che consentono al giudice di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, quando il ricorrente è venuto a conoscenza della violazione dopo la formale comunicazione degli estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva, per la condotta tenuta dall’Amministrazione aggiudicatrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dispone:
– la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;
– a cura della Segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia del fascicolo di causa;
– la sospensione del presente giudizio;
– la riserva alla decisione definitiva di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)