Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Condanna per delitti in materia di c.d. “tutela del diritto d’autore” e per ricettazione – Valutazione pericolosità  sociale – Necessità 

Dev’essere sospeso il provvedimento di rigetto della domanda di emersione di cui alla L. n. 102/09, qualora sia stato disposto dalla p.A. in considerazione della condanna riportata dal cittadino straniero per delitti in materia di c.d. “tutela del diritto d’autore” e per reato di ricettazione, senza la necessaria valutazione della pericolosità  sociale dell’istante.

N. 00177/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00276/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2013, proposto da:

T. N., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Calefati, n. 269;

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della Prefettura di Bari – UTG – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P-BA/L/N/2009/104238, comunicato mediante raccomandata a/r in data 03.02.2013, con cui è stata rigettata al ricorrente la domanda di emersione;
– del parere non favorevole espresso dalla Questura di Bari, mai notificato;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Walter Campanile;
 

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che:
– la condanna per delitti in materia di c.d. “tutela del diritto d’autore”, quale automatico ed assoluto dato preclusivo della possibilità  per lo straniero di ottenere o rinnovare il titolo abilitativo della propria presenza in Italia (ex art. 26 comma 7 bis del d.lgs. n. 286 del 1998) non si attaglia anche all’ipotesi in cui lo straniero abbia richiesto il titolo motivato dal rapporto di lavoro subordinato (e non, come dispone la normativa, autonomo), e vi sia stata carenza di valutazioni in ordine alla pericolosità  del medesimo;
– la condanna per reato di ricettazione (art. 648 c.p.) non poteva essere ritenuta automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza trattandosi di reato ricompreso nel disposto dell’art. 381 c.p.p. in relazione al quale, a seguito della pronuncia di parziale illegittimità  costituzionale dell’art. 1 ter, comma 13 lett. c) d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (conv. in legge n. 102 del 2009), di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, risulta comunque necessaria una valutazione della pericolosità  del cittadino straniero;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Fissa la seconda udienza pubblica del mese di maggio 2014 per la discussione del ricorso nel merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)