Processo amministrativo – Contratti pubblici – Esecuzione ordinanza – Pagamento canoni contrattuali – Presentazione garanzia fideiussoria – Inidoneità della fideiussione – Condizione risolutiva – Conseguenze
L’entità dei pagamenti richiesti dalla società ricorrente a titolo di canone contrattuale richiede che la fideiussione prestata da questa a garanzia del pagamento richiesto all’Amministrazione resistente debba essere esclusivamente bancaria, non essendo ammissibile quella prestata dagli altri istituti di credito previsti dall’art. 106 del T.U.B.. L’inidoneità , pertanto, della fideiussione prestata comporta la risoluzione degli effetti dell’ordinanza 130/2013 che imponeva all’Amministrazione di effettuare i pagamenti richiesti, salvo che non fosse prestata la predetta fideiussione bancaria.
N. 00188/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00207/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2013, proposto da Ecologica Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;
contro
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8;
per l’esecuzione
dell’ordinanza n. 130/2013 di questa Sezione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani e avv. Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto di non poter accogliere l’istanza della ricorrente, in relazione all’asserita idoneità della fideiussione rilasciata dal Consorzio Confidi Risorgimento, dal momento che con l’ordinanza n. 130/2013 questa Sezione ha inequivocabilmente stabilito l’onere di produrre una “fideiussione bancaria”, senza ammettere garanzie provenienti da soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 T.U.B.;
Rilevato, altresì, che la richiamata ordinanza spiega effetti immediati ed obbliga il Comune di Casamassima al pagamento dei canoni contrattuali mensili, ponendosi la presentazione della garanzia entro il termine ivi indicato quale condizione risolutiva (e non già sospensiva) della misura cautelare così concessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge l’istanza di esecuzione presentata dalla ricorrente, nei sensi e con le precisazioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)