1. Accesso – Interesse e legittimazione  – Gara – Esclusione – Acquiescenza – Richiesta di accesso agli atti – Interesse qualificato – Non sussiste


2. Accesso – Interesse e legittimazione – Presupposti e limiti

1. La società  esclusa della gara d’appalto, che non abbia contestato l’atto espulsivo, non è legittimata all’accesso agli atti di tale gara poichè priva di un interesse qualificato.


2. La legittimazione ad esercitare il diritto di accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali, oggetto dell’accesso, abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto.
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Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 5 dicembre 2013, n.5791 – 2013 ; ric. n. 3399 – 2013
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N. 00444/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01548/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2012, proposto dalla Avvenire S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A. G. O., R. G. O. e A. F. R., con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Panizzolo in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di Cassano delle Murge, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Milella, con domicilio eletto presso l’avv. Nicolò De Marco in Bari, via Abate Gimma, 189; 

nei confronti di
Tra.De.Co. S.r.l.; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 15567/P del 25.10.2012 (comunicata in pari data via fax), con cui si è riscontrata negativamente l’istanza di accesso agli atti formulata dalla odierna ricorrente;
– dell’eventuale silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso presentata dall’Avvenire S.r.l., con nota fatta pervenire alla stazione appaltante in data 5.9.2012;
nonchè per l’accertamento
del diritto della società  ricorrente di accedere ai predetti atti;
e per la condanna
del Comune di Cassano delle Murge al rilascio di copie autentiche degli atti e dei documenti richiesti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano delle Murge;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori avv.ti A. G. O., A. F. R. e Tommaso Milella;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con istanza di accesso datata 4 settembre 2012 la società  Avvenire ha chiesto al Comune di Cassano Murge il rilascio
A) dei verbali redatti dalla commissione giudicatrice nonchè degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara per l’affidamento del servizio d’igiene urbana e servizi complementari;
B) di tutti i documenti relativi alle offerte (tecnica ed economica) presentati dalla A.T.I. Tradeco S.r.l. – Murgia Servizi Ecologici S.r.l. per la partecipazione all’appalto, nonchè relativi alla dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di ammissione alla procedura;
C) degli atti di nomina della commissione aggiudicatrice.
Il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
Il Comune ha infatti evidenziato che, al momento della presentazione dell’istanza (19 settembre 2012), non era stata ancora adottata l’aggiudicazione definitiva (datata 25 settembre 2012 n. 862). Quest’ultima è stata affissa all’Albo pretorio e pubblicata sul sito del Comune attraverso il link corretto, come indicato dall’Amministrazione nelle sue difese; quindi è oggi perfettamente conoscibile dalla società  ricorrente.
Di conseguenza, gli atti su cui si appuntano le deduzioni attoree rimangono i verbali delle sedute riservate nn. 4, 5, 6 e 7, nelle quali è stata valutata l’offerta tecnica della Tradeco, nonchè quest’ultima documentazione. Rispetto a tali atti, come correttamente rilevato dall’Ente, non sussiste un interesse qualificato in capo all’istante, la quale all’attualità , rispetto alla procedura selettiva, è un quisque de populo. Infatti, essendo stato escluso (a causa di un avvalimento ritenuto non ammesso), non ha poi contestato tale atto espulsivo, sicchè la sua pretesa appare oggi rivolta all’esercizio di un sindacato generico e generalizzato di legittimità  sull’azione amministrativa del Comune. Invero, anche a voler richiamare quanto affermato in ultimo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 aprile 2012 n. 7 (e già  dalla Sezione VI, 9 marzo 2011 n. 1492 ) in tema di legittimazione all’accesso (che “va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto”), rimane il fatto che tali “effetti diretti o indiretti” nei confronti della società  Avvenire non sono nè dedotti dall’istante nè autonomamente deducibili dal Collegio dal materiale istruttorio.
A ciò consegue il ricorso dev’essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte respinto.
L’insieme della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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