Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio –  Emanazione del provvedimento – Comunicazione nelle forme regolamentari –  Sopravvenuto difetto di interesse – Fattispecie 

àˆ improcedibile il ricorso avverso il silenzio tenuto dalla p.A. qualora venga accertato che il provvedimento conclusivo sia stato comunicato con le modalità  previste dalla regolamentazione dell’Università , conosciute dall’interessato e non impugnate (nel caso di specie, è stato accertato che, secondo quanto previsto dalla regolamentazione e dalle determinazioni dell’Università , l’esito della domanda di trasferimento era disponibile presso gli sportelli della segreteria di Medicina).

N. 00445/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2012, proposto da G. D., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso l’avv. Luca De Feo in Bari, via Montegrappa, 143; 

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Bianca Massarelli, con domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I n. 1 (Palazzo Ateneo); 

per l’annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza di trasferimento presso la Facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” inoltrata dal ricorrente in data 28.8.2012;
nonchè per la declaratoria
dell’obbligo dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” di pronunciarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. sulla istanza di trasferimento con provvedimento favorevole espresso e motivato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Loizzi Marcella e Bianca Masarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il signor G. D. ha adito questo Tribunale chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità  del silenzio formatosi sulla sua istanza di trasferimento presso la facoltà  di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, inoltrata il 28 agosto 2012.
L’Università , costituendosi, ha evidenziato che, con nota 22 novembre 2012 prot. n. 73.478, è stato comunicato all’interessato l’esito della sua richiesta che veniva respinta in quanto “la Commissione Istruttoria Istanze Trasferimenti¦ ha ritenuta non ammissibile l’istanza prodotta dal Sig. D.G. “per mancata documentazione del superamento con almeno il minimo dei voti indicati dal MIUR nel Test Italiano di Ammissione Corsi di Laurea a numero programmato”. Questo requisito viene richiesto e specificato nel punto n. 5 della stessa domanda di trasferimento presentata dal candidato, nella quale lo stesso interessato altresì dichiarava (recita la domanda) “di essere a conoscenza che l’esito dell’istanza sarà  reso noto esclusivamente presso gli sportelli della Segreteria di Medicina”.
La nota applica la delibera del Consiglio di Facoltà  del 3 ottobre 2011, trasfusa nel “Regolamento richiesta nullaosta al trasferimento da altra Università  della Comunità  Europea di studenti (comunitari e non comunitari) iscritti ai Corsi di Laurea a numero programmato della Facoltà  di Medicina e Chirurgia per l’iscrizione ad anni successivi al primo”, approvato dal Consiglio di Facoltà  nella seduta del 16 luglio 2012, atti tutti al cui contenuto si riferisce anche il modello di domanda di trasferimento che è stato compilato a suo tempo dal signor D..
àˆ da notare che, nel complesso, non risulta che la regolamentazione e le determinazioni dell’Università  siano state impugnate dallo studente, sicchè, per questa ragione, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione in ordine al contestato silenzio serbato dall’Amministrazione.
Le peculiarità  della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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