1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Natura 


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Discrezionalità  – Sindacato del GA – Limiti

1. Ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 246/2001, il parere  espresso dal Comitato di verifica per le infermità  da causa di servizio è vincolante e legittima l’Amministrazione a negare il riconoscimento mediante il mero richiamo al predetto parere, anche in presenza di  giudizi di segno opposto formulati da altri organismi sanitari.


2. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione per disconoscere  infermità  dipendenti da causa di servizio risultano sindacabili, oltre che per vizi del procedimento, per manifesta illogicità  o mancata considerazioni di circostanze di fatto rilevanti per il giudizio finale, nonchè per palese difetto d’istruttoria e di motivazione, senza, viceversa, poter involgere il merito delle valutazioni medico-legali (nella specie, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego viziato dall’omessa considerazione di uno dei pareri emessi dal Comitato di verifica e dalla mancata valutazione del carattere di gravità  degli episodi denunciati, confermato dall’insorgere di rilevanti patologie solo successivamente al loro accadimento).

 
N. 00400/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01746/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1746 del 2010, proposto da: 
M. C. M., M. T., M. S., e la minorenne M. C., rappresentata processualmente ex lege dall’esercente la potestà  genitoriale sig.ra M. C. M., tutti eredi del sig. M. R., rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Gaetano Ponzone, Giovanni Reali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– della determina del Dirigente dell’Ufficio VI – Ufficio trattamento Economico del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 12.7.2010, nella parte in cui essa esclude il diritto degli istanti, in qualità  di eredi di M. R., alla percezione dell’equo indennizzo,
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso;
per l’accertamento del diritto degli eredi di M. R. a percepire l’equo indennizzo per le patologie sofferte e denunciate dal medesimo e per la condanna della P.A. al pagamento dell’equo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite da liquidare in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Adalgisa Lorusso, su delega dell’avv. G. G. Ponzone e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti eredi del sig. M. R. impugnano il provvedimento dirigenziale del 12.7.2010 del Dirigente dell’Ufficio VI – Ufficio trattamento Economico del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha rigettato le domande di equo indennizzo presentate in data 6 aprile 2000, 26 luglio 2005 e 20 luglio 2006 dal loro dante causa, brig. Mallardi Rocco.
L’Amministrazione non ha riconosciuto dipendente da causa di servizio le infermità  riscontrate al dante causa dei ricorrenti, deceduto nel 2007.
I ricorrenti espongono che M. R. in servizio presso il Comando Brigata della GdF di Putignano (BA) nella notte tra il 25 ed il 26.1.1999, mentre scortava insieme a suoi colleghi in direzione del Comando un automezzo sequestrato con un ingente quantitativo di tabacchi lavorati esteri, era stato speronato da 7 fuoristrada blindati, sopraggiunti a forte velocità  e vi era stato un conflitto a fuoco. Tale episodio aveva causato lesioni al sig. M., giudicate dipendenti da causa di servizio, aggravatesi nel corso del tempo, determinando l’insorgenza di più gravi patologie osteo-articolari post-traumatiche, neurologiche, cardiologiche e gastroenterologiche. Il sig. M. era deceduto a seguito di “asfissia acuta meccanico-violenta da impiccamento – arresto cardiorespiratorio irreversibile” in data 19.9.2007, giorno in cui era stata disposta un’ennesima visita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale.
Il CMO di Bari in data 5.12.2007 giudicava tutte le patologie del M. dipendenti da causa di servizio. L’impugnato provvedimento dirigenziale del 12.7.2010 del Comando Generale della Guardia di Finanza, recependo i suindicati pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha disconosciuto la dipendenza della causa di servizio ed ha rigettato la domanda di equo indennizzo.
La parte ricorrente ha dedotto con varie censure l’illegittimità  di tale provvedimento e dei pareri con censure di violazione del giusto procedimento, dell’art. 3 della L. n. 241/90, del termine per la definizione del procedimento amministrativo, e di eccesso di potere sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio ed il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo.
Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, ma non si estende al merito delle valutazioni medicolegali dell’Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683, sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658, sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Cons. St. sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448, Cons. St. sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516, Cons. St. sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889, Cons. St. sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164, Cons. Stato VI, 19.3.2009 n. 1679, TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Nella fattispecie in esame l’impugnata determina dirigenziale del 12.07.2010 ha negato il diritto dei suindicati eredi all’equo indennizzo poichè le seguenti infermità : 1) scialo adenite sottomandibolare destra; 2) ernia iatale da scivolamento con reflusso gastroesofageo; 3) cardiopatia ipertensiva II classe NYHA; 4) sindrome ansioso depressiva evoluta da sindrome post-traumatica da stress; 5) sindrome distimica di rilevante entità  con somatizzazioni, richiamando espressamente i pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 362/2008 e n. 7850/2010, che non hanno riconosciuto le infermità  rilevati dipendenti da causa di servizio.
In particolare il parere n. 362/2008 ha riconosciuto dipendenti da fatti di servizio le infermità  “Gastroduodenite cronica erosiva ed esiti cicatriziali di ulcera del bulbo duodenale” e “Protrusioni discali C2-C3, C3-C4, L2-L3, potrusioni dell’ anulus L4-L5, ernie discali L3-L4 ed L5-S1 con moderato sofferenza muscolare neurogena inveterata nei miomeri L3-14, L4-L5”.
Il Comitato di Verifica non ha riconosciuto dipendenti da fatti di servizio le infermità  “Scialoadenite sottomandibolare destra, in atto pregressa”, “Ernia iatale da scivolamento con reflusso gastroesofageo” e così pure le infermità : “Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA” e Sindrome ansioso-depressiva evoluta da sindrome post- traumatica da stress-sindrome distimica di rilevante entità  con somatizzazioni”, assumendo rispettivamente per tali due ultime infermità  che “il soggetto non risulta essere stato sottoposto a stress psicofisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi” e “Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità  e durata, a favorirne lo sviluppo”.
Il successivo parere del Comitato di Verifica n. n. 7850/2010 reso nell’adunanza n. 183/2010 del 12 maggio 2010, richiamando il precedente parere n. 362, si è pronunciato per le seguenti infermità : 1) scialo adenite sottomandibolare destra; 2) ernia iatale da scivolamento con reflusso gastroesofageo; 3) cardiopatia ipertensiva II classe NYHA; 4) sindrome ansioso depressiva evoluta da sindrome post-traumatica da stress; 5) sindrome distimica di rilevante entità  con somatizzazioni; si è confermato il parere negativo n. 362/2006.
In proposito il Collegio rileva che nè l’impugnata determina dirigenziale del 12.07.2010 nè il parere del Comitato di Verifica n. 7850/2010 fanno alcun riferimento all’ulteriore parere n. 423711/09 reso del Comitato di Verifica nell’adunanza n. 16/2010 del 1° marzo 2010, secondo cui l’infermità  “asfissia acuta meccanico-violenta da impiccamento – arresto cardiorespiratorio irreversibile, exitus” può riconoscersi interdipendente con l’affezione sindrome distimica di rilevante entità  con somatizzazioni, già  riconosciuta non dipendente da causa di servizio” dal Comitato con il precedente parere n. 362.
Orbene, il Collegio, pur ribadendo e condividendo l’uniforme orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può riconoscersi rilievo determinante al diverso giudizio formulato da altri organismi sanitari -Ospedale Militare di Bari, CMO, IRCCS “S. De Bellis” del 11.5.2005, risultante anche dall’ulteriore copiosa documentazione sanitaria, prodotta in giudizio- ritiene che il sindacato giurisdizionale sia ammissibile nella fattispecie in esame, in quanto appaiono sussistenti evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati e la mancata valutazione di circostanze di fatto rilevanti e potenzialmente tali da poter incidere sulla valutazione conclusiva e quindi aventi di per sè carattere idoneo a configurare la violazione del giusto procedimento, dell’art. 3 della L. n. 241/90, e di eccesso di potere per palese difetto di istruttoria: in particolare non sono stati considerati l’ulteriore parere reso dal Comitato di Verifica, la gravità  dell’episodio di conflitto a fuoco nella notte tra il 25 ed il 26.1.1999, le cui modalità  risultano descritte nella relazione del comandante del Corpo della Guardia di Finanza di Putignano, secondo cui “alcuni fuoristrada (dei contrabbandieri) tamponavano ripetutamente con inaudita violenza due autovetture delle fiamme gialle”, su una delle quali viaggiava il militare R.M.: gli atti impugnati, nonostante tali inconfutabili elementi di fatto- hanno invece escluso che lo stesso sia stato sottoposto a stress psicofisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive o che si sia trovato in documentate situazioni conflittuali.
L’assunto dell’Amministrazione è altresì contraddetto dal fatto che le patologie del militare M. si sono manifestate dopo tale traumatico episodio ed infatti il M., nell’arco dei venti anni antecedenti la vicenda di cui è causa (dal 30.4.1979 al 25.01.1999) si era assentato per malattia per soli 62 giorni, cioè in media circa 3 giorni l’anno, mentre nel periodo successivo fino al suicidio gli sono stati diagnosticati ben 591 giorni di inidoneità  al servizio militare come risulta dall’attestato della Guardia di Finanza.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato e dei pareri del Comitato di Verifica e derivandone l’obbligo di rideterminazione sull’istanza del ricorrente da parte dell’amministrazione previa acquisizione di un’ulteriore parere del Comitato di verifica, che tenga motivatamente conto di tutte le suindicate circostanze .
Va invece rigettata la domanda risarcitoria, non sussistendone -allo stato- i presupposti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente, che si liquidano in euro 2000,00 (Duemila/00), oltre IVA, C.P.A. ed accessori di legge da liquidare in favore dei difensori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di essere procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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