Processo amministrativo – Correzione errore materiale – Fattispecie

Deve disporsi la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento giurisdizionale nel caso in cui, in sede di condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, sia stato indicato un importo onnicomprensivo, senza la specifica indicazione della condanna al pagamento di  IVA e CPA sulla somma complessivamente determinata. Non occorre invece alcuna specificazione circa le voci che compongono l’onorario, nè in merito al versamento della ritenuta di acconto.

N. 00360/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
 
DECRETO COLLEGIALE
 
sull’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’avv. Uljana Gazidede, difensore del sig.Eric Adamu Gyamfi, nel ricorso numero di registro generale 677 del 2012, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato in Bari, via Calefati, n. 269;

per la correzione
dell’ordinanza n. 2009/2012 del 29 novembre 2012, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 677 del 2012;
 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Vista l’ordinanza n. 2009 del 29 novembre 2012, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 677 del 2012, con la quale è stata disposta la liquidazione delle competenze professionali in favore dell’avvocato Uljana Gazidede;
Vista l’istanza di correzione di errore materiale presentata dal predetto difensore in data 5 febbraio 2013;
Visto che con l’istanza suddetta si chiede la correzione dell’errore materiale, riscontrato nella citata ordinanza, nella parte in cui non sarebbero stati indicati, oltre alla somma liquidata, gli accessori previsti per legge, ossia l’IVA, il CAP, il rimorso forfettario (12.50%) e la ritenuta d’acconto al 20%;
Visto l’art. 86, comma 1, c.p.a.;
 

Considerato che l’errore materiale riscontrato sussiste in parte e che deve, pertanto, provvedersi alla conseguente correzione, mediante sostituzione, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 2009 del 29 novembre 2012, delle parole “la somma omnicomprensiva di € 600,00 (seicento/00).” con “la somma complessiva di € 600,00 (seicento/00), a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte la domanda di correzione di errore materiale sopra indicata, nei sensi specificati in motivazione.
Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, c.p.a..
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 11/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)