Processo amministrativo – Procedimento di correzione ex art. 86 c.p.a.  – Omesso esame istanza distrazione spese – Ammissibilità 

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 86 cod. proc. Amm., che consente la correzione anche di “omissioni”, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, come del resto stabilito, con riferimento al procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dalla Suprema Corte di Cassazione.

N. 00382/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00978/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato il presente
 
DECRETO COLLEGIALE
 
Vista la domanda depositata in data 31 gennaio 2013 da Cascella Romana, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gaetano Ponzone e Adalgisa Lorusso, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

per la correzione
della sentenza n. 1904 del 9 novembre 2012, pronunciata da questa Sezione sul ricorso r.g. n. 978/2012;
 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 per la parte ricorrente il difensore avv. Carlo Sciannamblo, su delega dell’avv. Giovanni Gaetano Ponzone;
Vista la sentenza n. 1904 del 9 novembre 2012, con cui questa Sezione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso r.g. n. 978/2012, proposto da Cascella Romana per l’ottemperanza della sentenza n. 1920/2009 della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, ponendo le spese di lite a carico dell’INPS;
Vista l’istanza di correzione ex art. 86 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che con la menzionata istanza parte ricorrente chiede la correzione della sentenza n. 1904/2012 per omessa indicazione, nel dispositivo della stessa, della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari nell’atto introduttivo;
Visto l’art. 86, comma 1 cod. proc. amm. che consente la correzione anche di “omissioni”;
Ritenuto che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 86 cod. proc. amm. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (cfr., con riferimento al procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2012, n. 5894 e Cass. Civ., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037);
Ritenuto, conseguentemente, che la predetta istanza possa essere accolta;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, accoglie l’istanza ex art. 86 cod. proc. amm. e, per l’effetto, è disposta nei termini che seguono la correzione della sentenza n. 1904/2012, che rimane così modificata:
– a pagina 3, al rigo 11 dopo le parole “oltre accessori come per legge” è inserito: “da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari”.
La Segreteria provvederà  alla annotazione di cui all’art. 86, comma 3 cod. proc. amm. nei sensi indicati.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 

 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)