Accesso – Procedimento – Pendenza procedimento penale – Decreto di rinvio a giudizio – Causa ostativa all’ostensione – Non sussiste

La pendenza del procedimento penale non è causa giustificativa del diniego di ostensione degli atti amministrativi quando è stato adottato il decreto di rinvio a giudizio, che segna la conclusione delle indagini e la piena discovery degli atti processuali, che ormai non risultano più coperti da segreto istruttorio.

N. 00372/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01599/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2012, proposto da: 
A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo De Giorgi e Carlo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso Marina Altamura in Bari, Avv. Reg. Lung. Nazario Sauro, n.31/33; 

nei confronti di
Maria Grazia Sozzo, Patrizia Nocco, Nicola Basile, Giovanni Geri; 

per l’annullamento
del silenzio-rigetto della regione Puglia sulla richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente con lett. racc. a.r. del 24.09.2012, pervenuta all’ente in data 25.09.2012;
e per ottenere l’esibizione (a mezzo di presa visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta con la predetta istanza);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Carlo Vantaggiato e avv. Marina Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente organizza corsi di formazione professionale.
Nell’ambito di tale attività  ha organizzato, a titolo oneroso per i partecipanti, due master di formazione: uno in ” International tourism and leisure” l’altro in “Managemant international”.
Quattro dei partecipanti (dr.sse N. e S. per il primo e dr. G. e B. per l’altro) non hanno provveduto a completare il versamento dell’importo pattuito, giustificando il ritardo a causa della mancata percezione della somma erogata dalla Regione Puglia agli stessi a titolo di borsa di studio per la partecipazione ai suddetti masters.
La società , evidenziando il proprio interesse economico-patrimoniale all’accesso agli atti richiesti, derivante dal contratto stipulato con i corsisti, chiede l’accesso alla documentazione attestante l’avvenuta erogazione delle somme in questione.
La Regione nulla ha replicato alla richiesta in esame, lasciando così formare il silenzio rigetto.
Proposto ricorso ex art. 116 cpa, la Regione si è poi costituita, evidenziando da un lato il difetto di interesse della ricorrente, atteso che il contratto stipulato per la partecipazione ai masters non contemplava alcuna condizione cui fosse subordinato il pagamento da parte di partecipanti (sicchè l’eventuale inadempimento regionale non avrebbe inciso sull’adempimento di questi ultimi), nonchè circostanze in fatto che l’avrebbero indotta a non esibire la documentazione richiesta: in particolare gli assegni con cui sarebbe avvenuto il pagamento ad alcuni borsisti, benchè circolari e non trasferibili sarebbero stati incassati da persona diversa dal beneficiario, pervia abrasione della clausola di non trasferibilità .
Inoltre, in data 2.11.2012, sarebbe stato notificato alla Regione (verosimilmente in qualità  di persona offesa) il decreto che dispone il giudizio a carico di alcuni soggetti tutti riconducibili alla società  ricorrente per truffa inerente le sopracitate attività  formative.
All’udienza camerale del 14.2.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che la società  ricorrente ha depositato, unitamente ai contratti di formazione, di due borsisti (dr. G. e B.) una ulteriore e coeva pattuizione scritta con cui le parti convenivano che il pagamento sarebbe avvenuto dopo la corresponsione da parte della regione della borsa di studio.
Rispetto a tale pattuizione non emergono elementi di simulazione, nè di contrasto con altre clausole contrattuali quale quella che impone il versamento entro 30 giorni dall’inizio del master. Un’interpretazione sistematica delle due disposizioni contrattuali consente, infatti, di conciliarle nel senso che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni, purchè sia avvenuta l’erogazione regionale. Tanto radica, in primo luogo l’interesse della ricorrente alla pretesa azionata in giudizio.
Peraltro, la pendenza del procedimento penale non è preclusiva in quanto, a dire della stessa Regione, è stato adottato il decreto di rinvio a giudizio, segno che le indagini si sono concluse e si è avuta la piena discovery degli atti processuali (mediante deposito unitamente alla richiesta di rinvio da giudizio da parte del P.M.) che ormai non risultano più coperti da segreto istruttorio.
Alla luce di quanto esposto, non sussistendo cause ostative all’ostensione, per gli atti inerenti i dr. B. e G., va accolto il ricorso.
Non così per le diverse posizioni delle dr.sse S. e N. per cui analoga pattuizione non risulta allegata al contratto di formazione, sicchè, in difetto, viene a mancare in nuce il relativo interesse.
Il ricorso va complessivamente in parte accolto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese possono essere integralmente compensate in ragione della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina alla regione Puglia di esibire, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza pervenuta all’ente in data 25.09.2012, limitatamente alle posizioni dei corsisti G. e B..
Dichiara inammissibile nella restante parte.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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