1. Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Diniego di permesso stagionale – Annullamento – Sentenza esecutiva – Conseguenze – Ordine rilascio permesso stagionale retroattivo  – Successiva istanza per conversione in permesso di soggiorno permanente – Possibilità  – Condizioni


2. Processo amministrativo – Giudizio d’ottemperanza – Risarcimento del danno per mancata ottemperanza alla  sentenza – Sentenza esecutiva non passata in giudicato –  Impossibilità  – Ragioni 

1. A seguito dell’emanazione di una sentenza che, annullando il relativo diniego,  abbia accertato l’obbligo della Questura di rilasciare, in assenza di altri impedimenti,  il permesso di soggiorno per lavoro stagionale per il 2009, in sede d’ottemperanza deve seguire la condanna della p.A. a rilasciare detto permesso con riferimento al periodo d’interesse e salva la possibilità  per l’interessato, ora per allora, di presentare un’ulteriore istanza di riconversione del permesso stagionale in permanente, se in possesso dei requisiti di legge.


2. Nell’ambito del giudizio d’ottemperanza, dev’essere rigettata l’istanza di risarcimento danni per la mancata esecuzione della sentenza, giacchè tale azione, ai sensi dell’art.112, co.3, del c.p.a., presuppone il passaggio in giudicato della sentenza (nella specie, insussistente).

N. 00361/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01379/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2012, proposto da: 
Raman Kumar Bhardwaj, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Foggia, U.T.G. – Prefettura di Bari, U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione – non costituiti; 

per l’esecuzione
“della sentenza n. 831/2012 del TAR Puglia – sede di Bari emessa in data 27.04.2012 e notificata il 4.06.2012.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli art. 112 e 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Uljana Gazidede;
 

CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato il 6 ottobre 2012 e depositato il 13 ottobre 2012, il cittadino indiano Raman Kumar Bhardwaj ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 831 del 27 aprile 2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, notificata il 4 giugno 2012, allegata in copia autentica al ricorso stesso, con espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta; che ha chiesto altresì la condanna delle amministrazioni intimate, in solido, al risarcimento del danno economico e morale subito a causa della mancata ottemperanza del giudizio amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, comma 3, e 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010, da liquidarsi in via equitativa;
VISTA l’ordinanza della Sezione III del Consiglio di Stato, n. 4171 del 19 ottobre 2012, di rigetto dell’appello proposto avverso la citata sentenza n 831/2012 di questo T.A.R.;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 4 giugno 2012 ha notificato alla Questura di Foggia la suddetta sentenza e con nota del 3 luglio 2012 ha diffidato la citata Questura a dare esecuzione alla sentenza n 831/2012, rilasciando, per l’effetto, il permesso di soggiorno in suo favore;
CONSIDERATO che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è esecutiva, in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato, e che Questura di Foggia non ha dato esecuzione al dictum di questo Tribunale, il Collegio deve ritenere il ricorso fondato e meritevole, pertanto, di accoglimento, peraltro in parte, nei limiti di seguito indicati;
RILEVATO che, in accoglimento del ricorso numero di registro generale n. 1183 del 2010 proposto dall’odierno ricorrente, con la sentenza n. 831 del 27 aprile 2012 il T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, ha così statuito: “Per concludere si deve dire che, ove non risultino motivi effettivamente ostativi, la Questura potrà  e dovrà  rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno con riferimento al periodo anteriore al 27 giugno 2009. Dopo di che il ricorrente potrà , se lo riterrà  e se si troverà  in condizioni di farlo, presentare una istanza di riconversione sulla base di un proposta di lavoro non stagionale, ed in tal caso la Questura dovrà  esaminare tale istanza come se fosse stata presentata in illotempore, tenuto conto del fatto che il ritardo è addebitabile solo ed unicamente alla Questura e che questa, in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri extra-comunitari. Il ricorso va pertanto accolto per le sovra esposte ragioni, che danno ragione della eccepita violazione dell’art. 24 del D. L.vo 286/98 nonchè dei principi generali che assistono la azione amministrativa.”
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dichiarare l’obbligo della Questura di Foggia di dare esecuzione alla suddetta sentenza provvedendo a rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per lavoro stagionale con riferimento al periodo anteriore al 27 giugno 2009, ove non risultino motivi effettivamente ostativi, entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30 dalla data di notifica o di comunicazione della presente sentenza;
RITENUTO altresì di dichiarare l’ulteriore obbligo della Questura di Foggia, nella ipotesi in cui il ricorrente, se lo riterrà  e se si troverà  in condizioni di farlo, presenterà  una istanza di riconversione sulla base di un proposta di lavoro non stagionale, di esaminare tale istanza come se fosse stata presentata in illotempore, entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 30 dalla produzione della stessa istanza;
RITENUTO che, decorsi infruttuosamente tali termini provvederà , sostitutivamente, un Commissario ad actaindicato in dispositivo, entro il successivo termine di giorni 30;
RITENUTO invece che non possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno economico e morale subito a causa della mancata ottemperanza del giudizio amministrativo, richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 112, comma 3, e 30, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010, da liquidarsi in via equitativa, in quanto l’art. 112, comma 3, c.p.a. prevede la possibilità  di proporre al giudice dell’ottemperanza “azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità  o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.”, mentre nella fattispecie oggetto dell’odierno gravame la sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è passata in giudicato, ma è una sentenza meramente esecutiva;
RITENUTO quanto alle spese che, in considerazione della soccombenza reciproca e della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, devono ritenersi irripetibili;
RITENUTO di riservarsi sulla determinazione del compenso da corrispondere al Commissario ad acta, da porre a carico dell’amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Questura di Foggia di dare esecuzione alla sentenza n. 831 del 27 aprile 2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
All’uopo assegna alla Questura di Foggia il termine di giorni 30 dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.
Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Questore di Bari, o un Funzionario da esso delegato, perchè provveda, entro gli ulteriori 30 giorni dal termine predetto, a dare esecuzione alla sentenza, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese irripetibili.
Si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico dell’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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