Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Procedimento – Decesso datore di lavoro – Conseguenze

Il decesso del datore di lavoro prima del perfezionamento della procedura di emersione del lavoro irregolare avviata, se preclude la possibilità  di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario, non preclude il rilascio in favore di quest’ultimo di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, come espressamente previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 7529 del 4.12.2012.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 8 giugno 2013, n. 2171 – 2013 ric. n. 3562 – 2013
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N. 00152/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00237/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2013, proposto da Stephen Ibe Arebamnhen, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 269;

contro
Ministero dell’Interno, Prefettura – U.T.G. di Bari e Sportello Unico per l’Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento della Prefettura di Bari – U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione, Prot. n. P-BA/L/N2012/102187, comunicato mediante raccomandata a/r in data 12.12.2012, con cui è stato archiviata/rigettata al ricorrente la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura – U.T.G. di Bari e dello Sportello Unico per l’Immigrazione;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 per la parte ricorrente il difensore Uljana Gazidede;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la circostanza della morte del datore di lavoro prima del perfezionamento dell’iter procedimentale, se preclude la possibilità  di regolarizzazione nei termini rivendicati, non preclude il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione come peraltro espressamente previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 7529 del 4.12.2012 (cfr. pag. 4);
Ritenuto, conseguentemente, che sussistono – nei limiti indicati – i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta e che l’Amministrazione convenuta dovrà  verificare l’eventualità  di rilasciare il suddetto permesso in favore del ricorrente;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della fase cautelare;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di maggio 2014.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)