1. Edilizia e urbanistica – Piano particolareggiato – Viabilità  – Provvedimento notificato ai soggetti indicati all’attuazione delle relative opere – Natura 


2. Edilizia e urbanistica – Piano particolareggiato – Destinazione urbanistica delle aree interessate – Mutamento – Competenza
 

1. In tema di viabilità  nell’ambito di un piano particolareggiato, il provvedimento che la p.A. notifichi ai soggetti interessati affinchè diano attuazione alle opere di che trattasi non può ritenersi atto di mero invito allorchè nel provvedimento medesimo si preveda l’esecuzione d’ufficio dei lavori con lo spirare di un preciso termine concesso per la realizzazione degli stessi.


2. àˆ l’organo consiliare, non la giunta municipale, ad avere la competenza in materia di mutamento della destinazione urbanistica di un’area all’interno di piano particolareggiato.

N. 00149/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00921/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Pozzo Cavo, rappresentato e difeso dall’avv. Valentino Follieri, con domicilio eletto presso Dario D’Innella in Bari, via Melo N. 172;

contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Agnusdei, con domicilio eletto presso Eda Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera di Giunta comunale n. 50 del 28/2/12 del Comune di San Giovanni Rotondo, con la quale in accoglimento della proposta dell’u.t.c., si approvava la modifica della viabilità  di piano del piano particolareggiato Pozzo Cavo, come riportato negli allegati grafici, notificata per la relativa attuazione al consorzio Pozzo Cavo, ai sensi della convenzione edilizia del 3/3/00-rep. n. 18931-racc. n. 8928 – art. 13 capo i) opere di urbanizzazione primaria e art.19, con nota del marzo 2012 prot. 008108 a firma del Dirigente del Settore urbanistica e LL.PP., ing. Benedetto Di Lullo e dell’Assessore all’urbanistica, geom. Salvatore Ricciardi, notificata il 29/3/12,
nonchè
di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Nonchè – con motivi aggiunti – della nota prot. n. 25430 del 17.10.12, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica e LL.PP., ing. Benedetto Di Lullo, del Comune di San Giovanni Rotondo, notificata in data 18.10.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Valentino Follieri e Giuseppe Florio;
 

Considerato che, sia pur nell’ambito della sommaria cognizione propria della presente fase cautelare, ricorre nella specie il periculum in mora atteso che la’ impugnata determinazione dirigenziale del 17/10/2012 non può ritenersi atto di mero invito, prevedendosi espressamente l’esecuzione d’ufficio dei lavori di che trattasi con lo spirare del termine concesso di 30 giorni;
considerato che ricorre altresì il requisito del fumus boni juris, anzitutto con riferimento al dedotto vizio di incompetenza della giunta comunale in favore della competenza dell’organo consiliare (attesa la sottesa variazione della destinazione urbanistica delle aree interessate), nonchè con riferimento ai dedotti vizi di violazione del dm 1444/68 e delle norme che prevedono le distanze minime delle costruzioni rispetto al ciglio stradale, profili entrambi del tutto ignorati dall’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari – Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli impugnati provvedimenti.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica della Terza Sezione del mese di aprile 2014.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)