Istruzione pubblica – Assegnazione ore di sostegno – Inferiore rispetto a quella massima – Diagnosi funzionale di handicap grave – Illegittimità 

Va sospeso il provvedimento di  assegnazione di ore di sostegno ridotta rispetto a quella massima nei confronti dell’alunno con handicap grave, dovendo prevalere il diritto all’assistenza scolastica, quale diritto fondamentale della persona, rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

N. 00144/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00239/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2013, proposto da:

D. C. e G. V., rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Stella in Bari, alla via Scipione Crisanzio n. 48;

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della nota del 19.12.2012, prot. n.4259/F-P, mai notificata, dell’ Istituto comprensivo “M.elchionda -De Bonis” di S.Giovanni Rotondo (FG), con la quale è stata disposta l’assegnazione ridotta delle ore di sostegno alla minore C. nella scuola dell’infanzia pari a 18.45 ore settimanali anzichè a 25 ore;
-di ogni altro atto presupposto, premesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Angela Giotta, per delega degli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco e Giovanni Cassano;
 

Rilevato che parte ricorrente lamenta l’assegnazione alla figlia minore di un numero di ore di assistenza scolastica inferiore a quello massimo (diciotto ore e quarantacinque minuti in luogo di venticinque), nonostante le diagnosi funzionali di handicap grave; riduzione presumibilmente imputabile a ragioni di contenimento della spese pubblica;
Ritenuto che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale puntualmente richiamata in ricorso, l’assistenza scolastica si correla ad un incomprimibile diritto fondamentale della persona che non può subire limitazioni in considerazione delle esigenze di bilancio;
Ritenuto altresì sussistere il periculum in mora considerato che la minore in questione necessita di assistenza continua, come accertato anche dall’I.N.P.S. sebbene sebbene per finalità  diverse;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende le gravate determinazioni ordinando l’integrazione delle ore di sostegno come richiesto da parte ricorrente. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)