Processo amministrativo – Tutela cautelare – Impugnazione graduatoria – Periculum in mora – Non sussiste
Va respinta, per mancanza del danno grave ed irreparabile, l’istanza cautelare promossa dalla ricorrente (docente) unitamente all’impugnazione della graduatoria definitiva, stilata dall’Accademia di Belle Arti per l’insegnamento di “Stile, Storia dell’Arte e del Costume”, in quanto la ricorrente è già in servizio presso l’Accademia, la graduatoria impugnata ha validità triennale ed il conferimento degli incarichi di supplenza è eventuale.
N. 00139/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00163/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2013, proposto da:
Giuseppina Petruzzelli, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Leotta, con domicilio eletto presso l’avv. Enrico Volpe in Bari, al corso Cavour n.160;
contro
Accademia di Belle Arti di Bari e Commissione Giudicatrice nominata presso l’Accademia stessa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97;
nei confronti di
Patrizia Staffiero, Isabella Di Liddo;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
-della graduatoria definitiva 17.02.2012 stilata dall’Accademia di Belle Arti di Bari per l’ a.a. 2012/13 per l’insegnamento di “Stile,Storia dell’Arte e del Costume ( I fascia)”;
-di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Accademia di Belle Arti di Bari e della Commissione Giudicatrice nominata presso l’Accademia stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Stefano Salvato, per delega dell’avv. Giuseppe Leotta;
Ritenuto non sussistere il paventato periculum in mora posto che la ricorrente è già in servizio presso l’Accademia, la graduatoria impugnata ha validità triennale e il conferimento degli incarichi di supplenza è meramente eventuale;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la su indicata istanza cautalare incidentale. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)