Procedimento amministrativo – Partecipazione – Istruttoria – Memorie istante – Valutazione – Omissione – Illegittimità
In tema di procedimento amministrativo deve ritenersi illegittimo il provvedimento conclusivo che venga adottato omettendo qualsiasi valutazione delle osservazioni formulate da parte dell’istante con specifica memoria pervenuta all’Amministrazione prima dell’emissione dell’atto.
N. 00138/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01389/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Grandi Impianti Energie Rinnovabili 7 s.r.l. (già Grandi Impianti Energie Rinnovabili s.r.l.), in persona dell’Amministratore unico e legaòe rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi D’Ambrosio ed Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, alla piazza Garibaldi n.23;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale al lungomare N.Sauro n.31;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n.0011770 del 17.12.2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Aree Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo- Ufficio Energia e Reti energetiche, recante diniego dell’autorizzazione unica richiesta in data 25.10.2007, per la realizzazione di un parco eolico Comune di San severo in località “Motta del Lupo – Motta Regina – Torretta Antonacci;
-di ogni atto alla predetta presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di improcedibilità e invito al completamento della documentazione prot. n.0010790 del 15.12.2012, trasmesso dall’Ufficio Energia della Regione Puglia in pari data a mezzo PEC;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio e Tiziana Colelli;
Considerato, sul piano procedimentale, che il provvedimento gravato è stato adottato omettendo qualsiasi valutazione delle osservazioni di parte, contenute nella memoria comunque pervenuta all’Amministrazione regionale circa venti giorni prima dell’emissione del provvedimento stesso;
Considerato altresì, sul piano sostanziale, che il contestato ridimensionamento del progetto è stato previsto in sede di V.I.A. (cfr. nota prot. n.73623 del 17.10.2012 a firma del Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia) e che la soluzione tecnica di connessione è in corso di definizione solo in relazione a profili meramente esecutivi, peraltro rimessi a scelte che esulano dal controllo della società ricorrente sicchè, nell’ottica di privilegiare gli aspetti sostanziali nel rapporto tra Amministrazioni e amministrati, i rilevati profili non possono irrimediabilmente compromettere l’esito del procedimento;
-rilevato infine sussistere il periculum in mora, considerato il ragguardevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione Prima, accoglie la su indicata istanza cautelare incidentale e, per l’effetto, ordina il riesame. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)