Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione alla realizzazione degli impianti – Biomasse – art. 2 L.R. Puglia n. 31/2008 – Ratifica – Motivazione
La deliberazione con cui il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 5 L.R. Puglia n. 31/2008, stabilisce di non ratificare la positiva conclusione del procedimento di autorizzazione unica – finalizzata all’installazione di un impianto di energia elettrica alimentato da biomasse – non può essere motivata in base al mero rilievo della sussistenza dei presupposti del divieto di cui all’art. 2, comma 4 della legge citata (che riguarda le biomasse ottenute oltre i 70 chilometri dall’impianto) . Così operando, infatti, il Comune, pur essendo detto divieto pacificamente derogabile in presenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 5 L.R. Puglia n. 31/2008, rende sostanzialmente inefficace la deroga anzidetta.
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Vedi Cons. St., sez. V, ordinanza 12 giugno 2013, n. 2213 – 2013; ric. n. 3339 – 2013
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N. 00137/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00174/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2013, proposto da:
Mamo New Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via F. Crispi 6;
contro
Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Bagnoli in Bari, via Dante, 25;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Lungomare N. Sauro 31;
Comune di Canosa di Puglia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione n. 85 del 20 dicembre 2012 con la quale il Consiglio Comunale di Andria ha deciso, come si dirà , senza offrire motivazione alcuna, di non “ratificare” la chiusura del procedimento di “Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo Biomassa della potenza elettrica di 7,781 MW sito nel Comune di Andria e relative opere connesse, riguardanti anche il Comune di Canosa di Puglia, comunicata dall’Ufficio Energia della Regione Puglia con missiva del giorno 2/10/2012 prot. n. 9255, ai sensi dell’art.2, comma 5 della L.R. 31/2008”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Andria e della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Macchione, Giuseppe De Candia e Tiziana Colelli;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, appare fondato il primo motivo di ricorso, relativo alla carenza di motivazione della delibera impugnata;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato si è limitato a rilevare l’inammissibilità dell’impianto in quanto non alimentato da biomasse stabilmente provenienti per almeno il quaranta per cento del fabbisogno da filiera corta, ovvero ottenute nel raggio di 70 chilometri dall’impianto, in ciò riproponendo il divieto posto dall’art. 2, comma 4, l.r. 31/2008, divieto che tuttavia può essere espressamente derogato, secondo il disposto del comma successivo, nel caso in cui il Consiglio Comunale ratifichi la positiva conclusione della conferenza di servizi indetta per l’autorizzazione dell’impianto;
Ritenuto che, di conseguenza, la “ratifica” comunale non possa fondarsi esclusivamente su tale divieto, in quanto una interpretazione siffatta implicherebbe il venir meno di ogni possibilità di deroga, contrariamente al disposto dell’art. 2, comma 5, l.r. 31/2008;
Ritenuto che la previsione di tale potere pare quindi doversi ricondurre all’esercizio delle competenze facenti capo al Consiglio comunale in materia urbanistica;
Che l’istanza cautelare va quindi accolta ai fini del riesame, sotto tali profili, del provvedimento impugnato, anche al fine di una celere definizione degli aspetti controversi del procedimento, esigenza che risulterebbe pregiudicata ove si pervenisse solo all’esito del giudizio di merito ad una pronuncia caducatoria sotto il profilo del difetto di motivazione;
Che, di contro, andrà eventualmente vagliata in tale sede la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni citate;
Che la peculiarità e la novità delle questioni controverse giustificano la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)