1. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Diniego o revoca – Condizioni


2. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardie particolari – Requisiti 


3. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Guardie particolari – Requisiti – Valutazione – Discrezionalità 


4. Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Revoca – Motivazione

1. Gli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. attribuiscono al Prefetto il potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto d’armi ogni qualvolta si possa ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne, anche mediante un impiego non sufficientemente prudente, da intendersi in termini estremamente rigorosi, dati gli interessi in gioco, non essendo a tal fine necessario il preventivo concreto uso.
 
2. Le guardie giurate, ai sensi dell’art. 138 T.U.L.P.S., devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività  a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose.
 
3. L’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività  di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l’autorità  di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità  dell’attività  soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità  e incoerenza.


4. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione di polizia deve contenere l’esternazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità  di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta e siano quindi tali da giustificare la revoca del titolo di polizia.

N. 00334/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2011, proposto da: 
Daniele Longobardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruscigno e Maura De Sanctis, con domicilio eletto presso presso lo studio del primo avvocato in Bari, via De Rossi, n. 16; 

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura della Provincia di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97; 

nei confronti di
Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l. – non costituita; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del decreto prefettizio dell’1.2.2011, prot. n. 1907/6D/Area O.P. 1° bis, notificato il 24.2.2011, recante la revoca del “decreto di nomina a guardia giurata” e della relativa “licenza di porto di pistola a tassa ridotta del sig. Longobardo Daniele” nonchè il “divieto allo stesso di detenere armi, munizioni e materie esplodenti “;
– della nota del Questore di Bari, dal contenuto e dagli estremi ignoti, richiamato nel suddetto decreto, nella parte in cui è stata proposta l’adozione del provvedimento prefettizio de quo;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e ove lesivo, compresa la nota della P.A. (del 23.11.2010) di comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, e il denegato provvedimento sfavorevole eventualmente emesso a riscontro dell’istanza di riesame del 23.3.2011.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Giuseppe Ruscigno e l’avv. dello Stato Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto il sig. Daniele Longobardo di aver prestato servizio alle dipendenze della “Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l.” espletando mansioni di guardia giurata fino al 16 dicembre 2010, data di scadenza naturale del relativo contratto di lavoro.
Riferisce che in data 5 ottobre 2010 aveva assunto servizio alle 22,00 nel territorio di Cassano Murge (BA); che alle ore 00,15 circa, nell’effettuare il giro d’ispezione, si era recato presso la cava della “Deva Calcestruzzi s.r.l.” dove era stato sorpreso da ignoti malviventi armati che lo avevano malmenato, sequestrato per diverse ore e poi costretto, minacciando esso ricorrente e la sua famiglia, a completare il turno di servizio (fino alle ore 6,00 del 6 ottobre 2010) ed a tacere sull’accaduto; aggiunge che, alla luce delle minacce subite, indotto dal senso di protezione nei confronti della sua famiglia, e considerata la brutale soppressione del suo cane ed un tentativo di intrusione nella sua abitazione ad opera di ignoti, solo in data 17 ottobre 2010 aveva trovato la forza ed il coraggio di relazione su quanto accaduto ai Carabinieri di Cassano Murge.
Espone altresì parte ricorrente che con nota del 21 ottobre 2010 la suddetta società , ex datrice di lavoro, aveva censurato il suo comportamento irrogandogli la sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio; che la Prefettura della Provincia di Bari, con nota del 23 novembre 2010, gli aveva comunicato l’avvio del procedimento per la revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto di pistola a tassa ridotta, nonchè per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; che, a seguito dell’adozione, in data 1° febbraio 2011, del provvedimento conclusivo del citato procedimento, in data 23 marzo 2011 aveva presentato istanza di riesame del provvedimento stesso, istanza non riscontrata alla data di proposizione dell’odierno gravame.
Il sig. Longobardo ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 26 aprile 2011 e depositato il 25 maggio 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento del decreto prefettizio prot. n. 1907/6D/Area O.P. 1° bis del 1° febbraio 2011, notificato il 24 febbraio 2011, recante la revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto di pistola a tassa ridotta con contestuale divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti; ha chiesto inoltre l’annullamento della nota del Questore di Bari, dal contenuto e dagli estremi ignoti, richiamato nel suddetto decreto, nella parte in cui è stata proposta l’adozione del provvedimento prefettizio de quo, della nota della P.A. (del 23.11.2010) adottata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e del denegato provvedimento sfavorevole, eventualmente emesso a riscontro dell’istanza di riesame del 23 marzo 2011.
A sostegno del gravame il ricorrente con un unico motivo di ricorso ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 39 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di non colpevolezza (art. 24) e di buon andamento (art. 97), violazione del principio di tipicità  degli atti amministrativi, eccesso di potere per insufficiente istruttoria, insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, contraddittorietà , perplessità , ingiustizia manifesta, omessa considerazione di interessi privati incisi, sviamento.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Il sig. Longobardo, con atto depositato in data 26 maggio 2011, ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione cautelare.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato la relazione illustrativa della Prefettura della Provincia di Bari del 15 giugno 2011 nella quale quest’ultima ha tra l’altro rappresentato, in ordine al procedimento penale pendente a carico del ricorrente, che in data 29 novembre 2010 il P.M. aveva trasmesso gli atti processuali al G.I.P. Tribunale di Bari con richiesta di emissione del decreto penale di condanna per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p..
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e parte ricorrente ha presentato due memorie per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 7 febbraio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va come tale respinto.
Con un unico motivo di ricorso il sig. Longobardo ha dedotto le seguenti censure: violazione ed erronea applicazione degli artt. 11 e 39 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi costituzionali di non colpevolezza (art. 24) e di buon andamento (art. 97), violazione del principio di tipicità  degli atti amministrativi, eccesso di potere per insufficiente istruttoria, insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, contraddittorietà , perplessità , ingiustizia manifesta, omessa considerazione di interessi privati incisi, sviamento.
Ad avviso di parte ricorrente l’amministrazione sarebbe tenuta a disporre la revoca nel caso in cui venga meno taluno dei sette requisiti previsti dall’art. 138 del T.U.L.P.S. per la nomina a guardia giurata particolare e ne avrebbe solo la facoltà  nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 11 che, comunque, richiederebbero che fosse stata accertata la responsabilità  penale; alla luce della suddetta normativa parte ricorrente lamenta che nella fattispecie oggetto di gravame parte resistente non avrebbe contestualizzato la sua condotta e non avrebbe valutato la circostanza che esso ricorrente era stato pesantemente minacciato e che alla data di adozione del provvedimento era incensurato e, comunque, presunto non colpevole.
Parte ricorrente lamenta altresì l’illegittimità  della parte del provvedimento relativo alla revoca della licenza di porto di pistola, in via derivata ed autonoma, per erronea applicazione dell’art. 39 del medesimo T.U.L.P.S., considerato che nella dinamica dei fatti accaduti nella notte del 5 ottobre 2010, esso ricorrente non aveva proprio usato l’arma di cui era in possesso e, quindi, non si capirebbe il riferimento alla citata norma che prevede la facoltà  da parte del Prefetto di vietare l’uso delle armi alle persone “ritenute capaci di abusarne”.
Il motivo è privo di pregio.
Il terzo comma dell’art. 11 del r.d. n. 773 del 1931, che parte ricorrente assume violato, prevede: “Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.”
L’art. 39 dispone: “Il prefetto ha facoltà  di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.”
Il Collegio ritiene che gli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S. attribuiscono al Prefetto il potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto d’armi ogni qualvolta si possa ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne, anche mediante un impiego non sufficientemente prudente, da intendersi in termini estremamente rigorosi, dati gli interessi in gioco, non essendo a tal fine necessario il preventivo, concreto uso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 616 del 14 febbraio 2007).
Inoltre, come rappresentato da parte ricorrente, i requisiti imposti per le guardie particolari private sono disciplinati dall’art. 138 del r. d. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Tra questi tuttavia il n. 5 del primo comma richiede, a seguito della dichiarazione di illegittimità  costituzionale del suddetto numero da parte della sentenza n. 311/1996 della Corte costituzionale, di essere “persona di buona condotta morale”.
Secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio, le guardie giurate, ai sensi del suddetto art. 138 del T.U.L.P.S., devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività  a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5828 del 31-10-2011).
Per principio consolidato l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica impongono al titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività  di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile e immune da censure e che, nella valutazione di tale requisito, l’autorità  di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità  dell’attività  soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità  e incoerenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5981).
E’ peraltro necessario che, nel provvedimento adottato nell’esercizio di tale potere, l’Amministrazione dia atto delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti accertati (o il reato commesso), per tipologia e per modalità  di realizzazione, abbiano fatto venir meno il necessario requisito della buona condotta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 2010, n. 4853) e siano quindi tali da giustificare la revoca del titolo di polizia.
Passando ad analizzare sulla base di tali coordinate la fattispecie oggetto di gravame, il Collegio ritiene che il provvedimento adottato, che consiste nella revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della relativa licenza di porto di pistola a tassa ridotta con contestuale divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti appare congruamente motivato e proporzionato in relazione alle circostanze che hanno coinvolto il ricorrente, tanto più che occorre tener conto che i fatti accaduti che hanno determinato l’amministrazione all’adozione de provvedimento impugnato non sono fatti estranei, bensì strettamente connessi al servizio di guardia giurata ed all’esercizio della relativa licenza.
Il Prefetto della Provincia di Bari, come emerge dal provvedimento impugnato, non si è limitato a fare riferimento al contenuto delle note dell’Istituto di Vigilanza “Aldo Tarricone Sicurezza s.r.l.”, ove prestava servizio come guardia giurata il ricorrente, ed alla nota della Questura di Bari ma, alla luce delle suddette note, ha valutato autonomamente il comportamento del ricorrente; ha infatti considerato “che il Sig. Longobardo Daniele, di quanto accaduto, non ne ha dato immediatamente alcuna notizia nè al responsabile del servizio nè alla centrale operativa, omettendo, inoltre, di avvisare il competente Organo di Polizia e redigendo la relazione di servizio solo in data 17/10/2010” ed ha considerato “altresì che detta condotta di fatto ha ostacolato le indagini da parte dell’organo di Polizia territorialmente competente” e, “alla luce di quanto esposto” ha concluso che “sono venuti meno i requisiti soggettivi indispensabili per lo svolgimento delle delicate funzioni di guardia particolare giurata.”.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese si ritiene che, considerata la natura della presente controversia e della qualità  delle parti, sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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