1. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici  – Comportanti inedificabilità  assoluta – Carattere espropriativo – Sussiste 


2. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Carattere espropriativo  – Decadenza per decorso del termine quinquennale – Conseguenze 


3. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici  – Carattere espropriativo – Decadenza per decorso del termine quinquennale – Zone bianche – Obbligo della p.A. di dettare una nuova disciplina urbanistica


4. Edilizia e urbanistica – Decadenza vincoli – Carattere espropriativo – Zona bianca – Istanza di ritipizzazione dell’area – Silenzio serbato dalla p.a. – Illegittimità 

1. Ha carattere espropriativo e non conformativo il vincolo imposto su un’area che preveda limitazioni dello ius aedificandidi carattere così puntuale e di tale ampiezza da vanificarne del tutto qualsivoglia concreta possibilità  di esercizio. Nè in senso contrario rileva la circostanza della teorica possibilità , sancita dal prg, che i limitati interventi consentiti sull’area possano essere anche realizzati da soggetti privati (nel caso di specie, l’art. 10 delle n.t.a. del Comune di Foggia prevedeva per l’area di proprietà  delle società  ricorrenti – tipizzata come “zona sp – attrezzature pubbliche di quartiere – nuove – verde attrezzato – verde pubblico” – al massimo la realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il gioco e di servizi igienici, prevedendo peraltro, con assoluta priorità , la possibilità  di riuso degli edifici preesistenti). 

2. Sono soggetti a decadenza per decorso del termine quinquennale sia i vincoli preordinati a futura ablazione o espropriativi, sia i vincoli comportanti un regime di assoluta inedificabilità ; la decadenza di tali vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le predette aree e l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche di cui all’art. 4 ultimo comma lett. a) e b) l. 28 gennaio 1977 n. 10 oggi sostituita dalla previsione di cui all’art. 9 TU edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


3. Il regime temporaneo delle c.d. zone bianche non esime il Comune  dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale.


 
4. La domanda volta ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di ritipizzazione dell’area di proprietà  a fini edificatori, a seguito della decadenza di un vincolo preordinato all’esproprio, risulta meritevole di accoglimento solo nella parte in cui chiede la declaratoria di illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune sull’istanza di riqualificazione, con conseguente obbligo di adottare una determinazione formale di ritipizzazione urbanistica dell’area; viceversa,  la domanda è  inammissibile nella parte in cui chiede che sia ordinato al Comune di attuare una ritipizzazione che renda i suoli  de quibus suscettibili di edificazione. 

N. 00346/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2012, proposto da: 
Triade S.r.l., Mega Immobiliare S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale Rinaldi, Alessandro Lo Muzio, con domicilio eletto presso Fabio Verile in Bari, Prolungamento via Cacurri N. 19; 

contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato, Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 

per la declaratoria dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla p.a. sull’istanza di ritipizzazione dell’area di proprietà  delle ricorrenti con una disciplina che consenta di utilizzare le capacità  edificatorie ad uso residenziale.
avverso silenzio p.a. (ex art. 117 c.p.a.): ritipizzazione aree a fini edificatori
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Alessandro Lo Muzio e Michele Barbato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame le società  ricorrenti chiedono dichiararsi l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Foggia in ordine all’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area di proprietà  delle ricorrenti (Fg 125 p.lla 576 di mq 2800 circa) presentata il 22.5.2012.
Con il P.R.G. approvato con delibera G.R. n. 1005 del 20.7.2001 (pubblicata sul B.U.R.P. del 10.9.2001) l’area di proprietà  delle ricorrenti è stata tipizzata come “zona SP – attrezzature pubbliche di quartiere – nuove – verde attrezzato – verde pubblico”, come peraltro attestato nel certificato di destinazione urbanistica prot. 40192 del 26.4.2012, depositato in atti.
A norma dell’art. 10.c delle n.t.a. del vigente p.r.g. del Comune di Foggia l’area risulta destinata alla creazione, difesa e incremento del verde, con la realizzazione di percorsi pedonali e di sosta, di attrezzature per la ricreazione e il gioco, di servizi igienici, di ripostigli per gli attrezzi da giardino, di cabine elettriche e idriche, consentendosi unicamente limitate attrezzature per il ristoro, con priorità  della valutazione di possibilità  di riuso degli edifici preesistenti, sempre previa approvazione di un piano attuativo esteso all’intera zona SP.
Decorso il termine quiquennale di decadenza del vincolo espropriativo, in assenza della emanazione di un provvedimento dichiarativo della pubblica utilità , le società  ricorrenti in data 22.05.2012 hanno presentato istanza per la ritipizzazione dell’area, nel presupposto della natura espropriativa dei vincoli in questione, della relativa decadenza e del conseguente obbligo giuridico dell’amministrazione comunale di provvedere alla approvazione di una nuova disciplina urbanistica.
Il Comune di Foggia non ha adottato alcuna determinazione, nonostante una preliminare convocazione delle ricorrenti.
Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/1990 – illegittimità . Violazione e falsa applicazione dell’ art. 9 D.P.R. 327/2001 – illegittimità . Eccesso di potere per contraddittorietà  dell’azione amministrativa, illogicità  manifesta , irragionevolezza, sviamento, illegittimità .
Si è costituito in giudizio il Comune di Foggia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
In particolare il Comune di Foggia afferma la natura solo conformativa del vincolo imposto all’area di proprietà  delle ricorrenti, risultando astrattamente consentito alle stesse di realizzare interventi in conformità  delle prescrizioni di cui alle n.t.a di riferimento, interventi che non risultano necessariamente riservati in via esclusiva alla mano pubblica.
Il Comune di Foggia ha inoltre supportato in via subordinata l’affermata tesi della insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere anche con riferimento al dies a quo del termine quinquennale di decadenza del vincolo, in relazione alla successiva attività  di necessario adeguamento del P.U.G. alle prescrizioni imposte dalla Regione (e di cui alle delibere GR n.714/97 e n.1005/2001), che hanno richiesto una ulteriore e complessa attività  ricognitiva e istruttoria, sfociata nella deliberazione CC n. 39 del 2 ottobre 2008 (“Presa d’atto dell’adeguamento del PRG alle prescrizioni ed osservazioni accolte di cui alla delibera GR n.7914 dell’11/11/1997 e GR n.1005 del 20.07.2001”), trasmessa successivamente alla G.R. Puglia, per l’approvazione definitiva, avvenuta con delib. GR n.154 del 10 febbraio 2009.
Alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2013 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Ed invero, il vincolo imposto sulle aree in questione con il P.R.G. approvato nel 2001 ha indubbio carattere espropriativo, trattandosi di limitazioni dello ius aedificandi di carattere puntuale e di tale ampiezza da vanificarne del tutto qualsivoglia concreta possibilità  di esercizio.
Ciò risulta comprovato dal chiaro tenore dell’art. 10 delle n.t.a. che prevede al massimo la realizzazione di attrezzature per la ricreazione e il gioco e di servizi igienici, prevedendosi peraltro con assoluta priorità  la possibilità  di riuso degli edifici preesistenti.
Nè rileva in proposito la circostanza dell’affermata teorica possibilità  che siffatti interventi possano essere anche realizzati da soggetti privati, circostanza dalla quale il Comune di Foggia pretenderebbe di inferire la natura solo conformativa dei vincoli e non già  espropriativa.
Deve infatti ricordarsi che sono soggetti a decadenza per decorso del termine quinquennale sia i vincoli preordinati a futura ablazione o espropriativi, sia i vincoli comportanti un regime di assoluta inedificabilità .
Nel caso in esame il vincolo, anche a prescindere dalla sua natura espropriativa o meno (per il caso in cui volesse ipotizzarsi una possibilità  di realizzazione degli interventi previsti anche ad opera dei privati), presenta indubbiamente anche i profili della assoluta inedificabilità , essendo consentita unicamente la realizzazione di verde pubblico, attrezzature ricreative e servizi igienici di uso pubblico.
Il vincolo in questione non può pertanto in alcun modo qualificarsi come vincolo meramente conformativo, alla luce della consolidata giurisprudenza sul punto, risultando in proposito certamente condivisibile e condivisa dal Collegio quella specificamente citata – ma in modo non conferente alla fattispecie in esame – dalla difesa del Comune di Foggia.
Risulta altresì infondata l’ulteriore subordinata tesi difensiva del Comune di Foggia, con cui si intende adombrare l’ipotesi che il dies a quo del termine decadenziale del vincolo possa decorrere dalla data di approvazione dell’adeguamento del P.U.G. di cui alla delibera C.C. 39/08 da parte della Regione Puglia con la delibera G.R. 154 del 10.20.2009.
Ed invero, l’attività  di adeguamento del P.U.G., nella specie definitivamente approvato nel 2001,costituisce un’attività  ulteriore e successiva che non incide – e non ha concretamente inciso – sulla piena vigenza della strumentazione urbanistica generale fin dall’approvazione del 2001.
Per giurisprudenza pacifica, la decadenza dei vincoli comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le predette aree, e l’applicazione temporanea delle disciplina delle c.d. zone bianche di cui all’art 4 ultimo comma lett. a) e b) l. 28 gennaio 1977 n.10 oggi sostituita dalla previsione di cui all’art 9 TU edilizia approvato con D.p.r. 6 giugno 2001 n.380.
La giurisprudenza, in via del tutto pacifica, ritiene che il regime temporaneo suddetto non esima il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante generale (ex plurimis Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 2 aprile 1984 n.7, Consiglio di Stato sez. IV 17 luglio 2002 n.3999, Cassazione sez I 6 novembre 1998 n.1158).
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Foggia di provvedere in ordine all’istanza di nuova qualificazione urbanistica dell’area di proprietà  delle ricorrenti, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona dell’Ing. Nicola Giordano, quale Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale, o suo delegato, il quale dovrà  provvedervi entro il successivo termine di 90 giorni.
Appare quasi superfluo rilevare che la domanda proposta risulta meritevole di accoglimento solo nella parte in cui si chiede la declaratoria di illegittimità  dell’inerzia serbata dal Comune di Foggia sull’istanza di riqualificazione, con conseguente obbligo di adottare una determinazione formale di ritipizzazione urbanistica dell’area, risultando viceversa la domanda inammissibile nella parte in cui si chiede adottarsi una riqualificazione dell’area “che consenta di utilizzare le capacità  edificatorie ad uso residenziale”, atteso che il concreto e specifico contenuto della qualificazione urbanistica e, addirittura, la destinazione solo ad uso residenziale costituiscono scelte esclusivamente riservate al Comune di Foggia, titolare del diritto di pianificazione urbanistica del territorio, secondo scelte e valutazioni di merito; per tale parte la domanda deve intendersi inammissibile.
Condanna il Comune di Foggia alla refusione delle spese di lite, che – tenuto conto della sostanziale parziale soccombenza – si liquidano in complessivi euro 800,00, per spese diritti e onorari, oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Foggia sull’istanza di che trattasi; ordina al Comune di Foggia di adottare un provvedimento espresso di riqualificazione urbanistica dell’area in questione entro il termine di giorni 90 decorrente dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, disponendo fin da ora – per il caso di persistente inerzia – che a tanto provveda entro l’ulteriore termine di giorni 90 il commissario ad acta, designato nella persona dell’Ing. Nicola Giordano, quale Dirigente dell’Ufficio Urbanistica Regionale o suo delegato.
Condanna il Comune di Foggia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00, per spese diritti e onorari, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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