1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Sanzione disciplinare – Cessazione dal servizio per scarso rendimento – Collocamento in congedo – Riserva
 
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Sanzione disciplinare – Ampia discrezionalità  – Motivazione – Sindacato debole

1. In applicazione del combinato disposto degli artt. 880 e 932, D.Lgs. n. 66/2010, il militare del quale viene disposta la cessazione dal servizio per scarso rendimento viene collocato in congedo e, tra le categorie nelle quali quest’ultimo si articola, rientra nel caso della riserva; nella specie, a fronte dello scarso rendimento del militare, l’Amministrazione ha correttamente disposto il collocamento in congedo, quale status più ampio nel quale rientra la subcategoria della riserva.


2. La materia disciplinare rientra nell’ambito in cui l’Amministrazione militare esercita un’ampia sfera di discrezionalità , sindacabile in sede giurisdizionale solo a fronte di evidenti illogicità  e travisamenti, sicchè deve ritenersi legittimo il provvedimento che disponga il collocamento in congedo del militare in ferma volontaria per scarso rendimento e condotta disciplinare manchevole, quando esso fondi, come nel caso di specie, sull’esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da superiori gerarchici.

N. 00354/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02209/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2209 del 2011, proposto da: 
N.A., rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola 166/5; 
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Legione Carabinieri Puglia-Tenenza di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto n. 2351 del 14.9.2011 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Generale di Corpo d’Armata, notificato il 25.10.2011, recante il provvedimento di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e collocamento in congedo;
di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi presupposti che consequenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi;
per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a partire dalla data di collocazione in congedo, oltre interessi e accessori di legge, con ogni consequenziale pronunzia in ordine agli effetti giuridici ed economici.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Legione Carabinieri Puglia-Tenenza di Bisceglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe N. A. ha impugnato il decreto con il quale il Ministero della Difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento e il collocamento in congedo.
Il ricorrente ha esposto di essere stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 17 settembre 1985 e di avere costantemente mantenuto, durante gli anni di servizio (svolto a Catania, Castellaneta, Trani, Gioia del Colle, Adelfia e Bisceglie), una condotta irreprensibile, come confermato dai giudizi “al di sopra della media” riportati nei fogli matricolari.
Nonostante ciò, il 20 marzo 2011 gli era stato comunicato l’avvio del procedimento volto alla cessazione del servizio permanente ai sensi degli artt. 923, 931, 932 d.lgs. 66/2010 per scarso rendimento; egli aveva quindi presentato memorie scritte e si era avvalso della facoltà  di essere sentito personalmente, ma il 25 ottobre 2011 gli era stato notificato il provvedimento di cessazione dal servizio e collocazione in congedo, qui impugnato.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 932 d.lgs. 66/2010, eccesso di potere per errore sui presupposti, essendo stato collocato il ricorrente in congedo assoluto anzichè nella riserva, in violazione delle disposizioni dell’art. 932 citato, applicando la sanzione prevista per una fattispecie più grave rispetto a quella indicata;
2. violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 l. 241/90, violazione dell’obbligo di motivazione anche in relazione alla partecipazione dei privati al procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità , perplessità , in quanto a fondamento del provvedimento impugnato veniva fatto riferimento esclusivamente alla proposta di dispensa dal servizio e al parere espresso dalla Commissione di valutazione e avanzamento, senza individuare i comportamenti contestati, nè dare conto specificamente della infondatezza delle memorie presentate dal ricorrente; infine il ricorrente non era stato ritualmente ammonito, come richiesto dall’art. 932, comma 2, d.lgs. 66/2010.
Si sono costituite le amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che con il provvedimento impugnato l’amministrazione avrebbe disposto nei suoi confronti il collocamento in congedo assoluto anzichè nella riserva, come disposto dall’art. 932 d.lgs. 66/2010 per il caso di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento.
La norma citata dispone infatti che “Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità  gerarchiche da cui dipende l’interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all’interessato;
b) parere delle commissioni o autorità  competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento.
Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l’assegnazione all’interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità  di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento”.
Il provvedimento impugnato dispone che il ricorrente cessa dal servizio ai sensi degli artt. 923, comma 1, lett. d) e 932 d.lgs. 66/2010 ed è collocato in congedo a decorrere dalla notifica dell’atto.
L’apparente divergenza tra i due termini utilizzati (la riserva richiamata dall’art. 932 e il congedo disposto con il provvedimento impugnato) è agevolmente risolvibile sulla base della lettura del tenore letterale dell’art. 880 dello stesso d.lgs. 66/2010, richiamato anche dal ricorrente.
Tale ultima norma individua le categorie di personale in congedo e sul punto prevede che: “1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) complemento;
c) congedo illimitato;
d) riserva;
e) riserva di complemento;
f) congedo assoluto.
2. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.
3. Il complemento riguarda gli ufficiali e i sottufficiali.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari di truppa che cessano dal servizio temporaneo.
5. La riserva di complemento riguarda esclusivamente gli ufficiali.
6. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina”.
Dalla lettura di tale disposizione si evince che la riserva costituisce una delle categorie del congedo e che, pertanto, facendo applicazione del combinato disposto tra l’art. 880 e l’art. 932, che come conseguenza dello scarso rendimento prevede il collocamento in riserva, il militare del quale viene disposta la cessazione del servizio per scarso rendimento viene collocato in congedo e, tra le categorie nelle quali quest’ultimo si articola, rientra nel caso della riserva.
Correttamente, dunque, l’amministrazione ha disposto il collocamento in congedo, quale status più ampio nel quale rientra la situazione del ricorrente che, in applicazione dell’art. 932 citato, rientrerà  nella sub categoria della riserva.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione, anche in relazione alla sua partecipazione al procedimento.
L’amministrazione resistente ha infatti depositato la comunicazione di avvio del procedimento per la cessazione dal servizio per scarso rendimento, inoltrata al ricorrente il 20 marzo 2011, e i tre ammonimenti emessi nei confronti dell’A., il 26 luglio 2010, il 28 settembre 2010 e il 13 gennaio 2011, tutti regolarmente portati a conoscenza dell’interessato a da questi sottoscritti.
Il ricorrente è stato quindi posto correttamente in condizione di partecipare al procedimento, tanto che ha presentato memorie con le proprie osservazioni.
Il provvedimento impugnato dà  conto sia dell’iter procedimentale seguito, che delle motivazioni alla base della cessazione dal servizio, evidenziando, in particolare, che dal parere della Commissione di valutazione è emerso che “l’ispettore ha manifestato grave carenza di qualità  militari e professionali e, nonostante i formali ammonimenti dei superiori gerarchici, non ha raggiunto per un consistente arco temporale i livelli accettabili di prestazioni, cosicchè non residuano margini di concreto recupero da parte dell’interessato”.
In proposito deve anche osservarsi che la materia disciplinare rientra nell’ambito in cui l’amministrazione militare esercita un’ampia sfera di discrezionalità , sindacabile in sede giurisdizionale solo a fronte di evidenti illogicità  e travisamenti, che nel caso di specie non si riscontrano: sul punto la giurisprudenza, nell’analizzare i limiti di tale sindacato, ha affermato che deve ritenersi legittimo il provvedimento che dispone il collocamento in congedo del militare in ferma volontaria per scarso rendimento e condotta disciplinare manchevole, quando esso si fonda sull’esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da superiori gerarchici (ex multisConsiglio Stato, sez. IV, 03 giugno 2010, n. 3541), come avvenuto nel caso di specie.
Anche il secondo motivo va quindi disatteso e, conclusivamente, il ricorso va respinto.
La peculiarità  della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria