Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate –  Riconoscimento infermità  dipendente causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Sindacabilità  – Limiti

Il comitato di verifica delle cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio; le valutazioni espresse da tale comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, solo per manifesta illogicità  e mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione.

N. 00325/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2010, proposto da: 
Maria Assunta De Salvia, rappresentata e difesa dall’avv. Biase Mafrolla, con domicilio eletto presso Patrizia Ciorciari in Bari, via F.Crispi N.14; 

contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza – Divisione III, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto n. 0609/09/N del 20 febbraio 2009 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di Pensione Previdenza – Divisione III;
– del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso in Roma nell’adunanza n. 273/2006 del 13.12.2006;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale,
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Potito Martucci, su delega dell’avv. M. Biase e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto n. 0609/09/N del 20 febbraio 2010 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – Servizio trattamento di Pensione Previdenza – Divisione III, che, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 273/2006 del 13.12.2006, anch’esso impugnato, ha respinto la domanda, presentata dalla ricorrente in data 15 febbraio 2001, non riconoscendo dipendenti da causa di servizio le infermità  di cui ai nn. 1 e 2, riscontrate alla ricorrente.
La ricorrente sig.ra De Salvia Maria, Vice-Sovrintendente della Polizia di Stato, assume di aver svolto la propria attività  professionale in vari reparti in oltre 20 anni con molteplici servizi esterni di vigilanza e di ordine pubblico e di aver chiesto il riconoscimento della causa di servizio per le infermità  “note di spondilocervicoartrosi ediscopat1a C5/C6”, e a TC del rachide lombo-sacrale che evidenziava una “discopatia L5/SI con ernia discale” e “Lombosciatalgia bilaterale acuta. “. La Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Bari ha attribuito l’insorgenza di .tale infermità  a cause di servizio ed ascrivibili all’8^ categoria Tabella A.
Successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’adunanza n. 273/2006 del 13.12.2006 non ha riconosciuto le infermità  diagnosticate alla ricorrente dipendenti da causa di servizio. La ricorrente ha pertanto dedotto con varie censure l’illegittimità  dei suddetti provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, ma non si estende al merito delle valutazioni medicolegali dell’Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Cons. St. sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448, Cons. St. sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516, Cons. St. sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889, Cons. St. sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164, Cons. Stato VI, 19.3.2009 n. 1679, TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Vanno disattese le censure, con cui la ricorrente assume i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione, genericità , difetto di istruttoria ed illogicità , travisamento dei fatti per aver l’Amministrazione dell’Interno recepito acriticamente il parere del Comitato di verifica per le cause di servizi, che non darebbe adeguatamente conto delle conclusioni del giudizio negativo in contrasto con i precedenti giudizi favorevoli sia della Commissione Medica Ospedaliera di Bari nel verbale n. 316 del 24.1.2003 che dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Foggia.
Nella fattispecie in esame, il Comitato ha valutato non dipendente da causa di servizio le infermità  riscontrate, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertrebali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Tale parere del Comitato di Verifica risulta adeguatamente motivato nell’escludere qualsiasi efficienza causale del servizio prestato ed appare ancorato ai dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche ed, in assenza di un vizio idoneo ad inficiarne il contenuto, l’Amministrazione intimata ha legittimamente adottato il provvedimento di diniego, non potendo riconoscersi rilievo ostativo al diverso giudizio formulato degli organi tecnici periferici – C.M.O. ed Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Foggia.
Infatti il giudizio del Comitato svolge funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività  svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicchè non è configurabile alcuna contraddittorietà  nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l’ordinamento affida, per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il Comitato di Verifica la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti. (Cons. St. sez. IV n. 4950/2012 Consiglio Stato sez. VI 24 febbraio 2011 n. 1149; Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2676, T.A.R. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 05398/2008).
Nè infine può trovare accoglimento l’ulteriore censura, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 bis del D. L. n. 387/1987, convertito in L. n. 472/1987 ed illegittimità  per carenza di potere, in quanto detta norma sancisce la definitività  del giudizio dei C.M.O. nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia e quindi il Ministero dell’Interno non avrebbe potuto negare il riconoscimento dell ‘infermità  per causa di servizio, così come definitivamente statuito dalla Commissione medica ospedaliera.
In proposito si osserva che, nella vigenza del richiamato quadro normativo, poi modificato con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 461/2001, richiamato espressamente nell’impugnato decreto e di cui parte ricorrente non deduce la violazione, la giurisprudenza (dopo una prima fase in cui era stato affermato che la scelta di discostarsi dal parere della C.M.O. per aderire a quello – in ipotesi, opposto – del C.P.P.O. (poi sostituito dal Comitato di Verifica) andasse puntualmente motivata) si era saldamente attestata su un diverso approccio secondo cui, in materia di equo indennizzo, l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il compito di esprimere un giudizio conclusivo. (sul punto, ex plurimis: C.d.S., sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1341; 10 luglio 2001, n. 3822, C.d.S., sez. VI, 6/5/2002, n. 2483, C.d.S. Sez. IV, sent. 25 maggio 2005, n. 2676, Cons. Stato, Sez. VI, sent. 23 settembre 2002, n. 4811; Sez. VI, sent. 22 gennaio 2001 n. 183; Sez. VI, sent. 12 gennaio 2000 n. 204).
Ad abundantiam va inoltre rilevato -elemento ancor più pregnante- che l’art. 10, comma 11 del D.P.R. n. 461 del 2001 ha espressamente attribuito alla competenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, poi subentrato al C.P.P.O., la trattazione anche delle domande pendenti alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 461/2001.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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