Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Contratti pubblici – Pregiudizio di notevole gravità  – Presupposti – Prestazione di cauzione

Qualora il pregiudizio economico prospettato in sede cautelare presenti carattere di notevole gravità  – in considerazione della somma pretesa in restituzione dalla p.A. a titolo di indebito e della sospensione immediata e unilaterale dei pagamenti del canone contrattuale – deve essere disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, subordinandola, nell’equo bilanciamento degli interessi, alla prestazione di idonea cauzione da parte del ricorrente.
*
Vedi TAR Bari, Sez. I, ric. n.  207 – 2013
*
 

N. 00130/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00207/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2013, proposto da Ecologica Pugliese s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 21;

contro
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Pizzoli, 8; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione del responsabile del Servizio Polizia Municipale n. 9 del 29.1.2013;
della nota prot. n. 3100/pm/12 del 24.11.2012, della nota prot. n. 16520/pm/12 del 20.12.2012 e della nota prot. n. 695 del 16.1.2013;
per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa del Comune di Casamassima di recuperare il presunto credito di euro 505.532,46 iva compresa;
per l’accertamento del diritto della ricorrente alla liquidazione del compenso revisionale maturato sul prezzo dell’appalto per i servizi di igiene urbana (contratto rep. n. 4371 del 13.11.2001 e successive proroghe ancora in essere), nonchè sul prezzo del contratto integrativo di implementazione del 6.5.2009 e successive proroghe, con obbligo del Comune di operare la revisione dell’originario prezzo contrattuale, anno per anno, a decorrere dalla scadenza del primo anno contrattuale (novembre 2002) e per tutta la durata contrattuale, comprese le proroghe agli stessi patti e condizioni, fino al 31.12.2012, sulla base di istruttoria conforme alle clausole contrattuali;
nonchè per la condanna del Comune di Casamassima a pagare, in favore della ricorrente, i maggiori compensi a titolo di revisione prezzi a decorrere dal mese di novembre 2002 e fino al 31 dicembre 2012, maggiorati di interessi legali come per legge fino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani e avv. Vito Aurelio Pappalepore;
 

Rilevato che il pregiudizio economico prospettato dalla società  ricorrente presenta carattere di notevole gravità , avuto riguardo all’entità  della somma pretesa dal Comune a titolo di indebito ed al fatto che il Comune, con gli atti qui impugnati, ha altresì disposto in via unilaterale la immediata sospensione dei pagamenti del canone contrattuale;
Ritenuto, nell’equo bilanciamento degli interessi, di dover accogliere la domanda di sospensiva in relazione alla pretesa restituzione della somma di euro 505.532,46 ed in relazione alla disposta interruzione dei pagamenti dell’ordinario canone contrattuale, subordinando la sospensione degli effetti dei predetti provvedimenti alla prestazione, da parte della ricorrente, di una cauzione (anche mediante fideiussione bancaria) per l’importo forfetariamente stabilito in euro 500.000,00 a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di indebito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie in parte l’istanza cautelare e per l’effetto:
– sospende il provvedimento con il quale il Comune di Casamassima ha ingiunto l’immediata restituzione della somma di euro 505.532,46;
– ordina al Comune di Casamassima di corrispondere alla ricorrente il canone contrattuale per il mese di dicembre 2012 e per i mesi successivi;
– ordina alla ricorrente di prestare cauzione, anche mediante fideiussione bancaria, per l’importo di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila) a favore del Comune di Casamassima entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, che in difetto si intenderà  priva di efficacia;
– fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 giugno 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)