Sanità  e farmacie – Struttura sanitaria privata – Provvedimento di conferma attività  di “day surgery” – Competenza – Fattispecie

Spetta alla Regione, non al Comune, la competenza ad adottare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio di chirurgia di giorno (c.d. day surgery). (Nel caso di specie il Comune aveva negato la conferma all’esercizio della day surgery nel poliambulatorio ostetrico ginecologico e chirurgico, ordinandone, limitatamente a tale attività , la chiusura). 

N. 00301/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01611/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1611 del 2012, proposto da: 
San Luca S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Lancieri e Teresa Sacco, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, via Cardassi n.58; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo n.26;
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita n.6; 

per l’annullamento
– della determinazione del dirigente della ripartizione solidarietà  sociale del comune di Bari n. 2012/05225 del 24.7.2012, notificata il 25.7.2012, con cui si dispone la “decadenza dell’autorizzazione n. 4695/97/1/sisp del 05.12.1997 e conseguente chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 19 l.r. n. 8/2004 e s.m.i., dell’attività  sanitaria di poliambulatorio ostetrico ginecologico e chirurgico, con servizio di chirurgia di giorno, limitatamente all’attività  di chirurgia di giorno, a carico della san luca srl, sita in Bari, viale orazio flacco n. 11/5″;
– la nota dell’asl ba prot. n. 78552/uor9 dell’11.5.2012, con cui il dipartimento di prevenzione – servizio igiene e sanità  pubblica – polizia sanitaria, comunicava” ¦ l’esito del sopralluogo eseguito, in data 1.3.20122, da personale medico e tecnico di questo dipartimento, presso il “centro medico san luca” sito in Bari al viale orazio flacco n. 11/5¦”;
– di ogni altro atto o provvedimento, per quanto non noto, e ove esistente, comunque connesso, preordinato o conseguente, nei limiti dell’interesse della ricorrente, ivi compresi la nota dell’asl ba prot. n. 8330/uor9 del 15.1.2009, la nota dell’asl ba prot. n. 174982/uor9 del 6.10.2009; la nota della ripartizione solidarietà  sociale del comune prot. n. 140828 dell’8.6.2011; la nota del dip.to di prevenzione s.i.s.p. asl ba prot. n. 122126/uor24 del 14.7.2011; il parere della ripartizione avvocatura comunale reso con nota prot. n. 143822 del 10.6.2011; la nota della ripartizione solidarietà  sociale del comune prot. n. 211251 del 12.9.2011, prot. n. 10915 del 17.1.2012, prot. n. 138846 del 14.6.2012; la nota di riscontro della rip. avvocatura, acclarata al protocollo della rip. solid. soc. n. 142090 in data 21.6.2012 e, infine la nota prot. n. 160052 del 9.7.2012 di avvio del procedimento per cui è causa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Marco Lancieri e avv. Augusto Farnelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente è titolare di un poliambulatorio in cui viene esercitata, tra l’altro la chirurgia di giorno (c.d. day surgery).
L’autorizzazione (all’apertura ed all’esercizio) è stata rilasciata il 5.12.1997.
Richiesta la conferma di autorizzazione all’esercizio (con istanza rivolta sia alla Regione sia al Comune), dopo un complesso iter procedimentale, il Comune ha negato la conferma dell’autorizzazione all’esercizio della sola day surgery, ordinandone, limitatamente a tale attività , la chiusura.
Tale provvedimento è impugnato dalla società  destinataria che fa valere, tra l’altro l’incompetenza del Comune ad adottare tale provvedimento, sostenendone la competenza regionale.
Il Comune, con nota depositata prima dell’udienza cautelare del 13.12.2012, ha chiesto un rinvio al fine di valutare il dedotto vizio di incompetenza, rilevandone la non infondatezza.
La Sezione ha, pertanto, sospeso a termine, in attesa delle determinazioni regionali.
Per l’udienza del 28.2.2013 la Regione ha fatto pervenire nota con cui, anche agli effetti di cui all’art. 10 bis l. 241/90, ha ritenuto la propria competenza in ordine alla conferma di autorizzazione per l’esercizio di chirurgia di giorno (c.d. day surgery), preannunciando ragioni ostative (derivanti da gravi carenze strutturali) all’accoglimento dell’istanza.
La difesa del comune, in sede di discussione, ha dichiarato che le ragioni esposte dalla Regione in ordine alla competenza in merito alla conferma dell’autorizzazione per la chirurgia di giorno, non trovano opposizione da parte del Comune.
Le parti hanno, quindi, concluso aderendo alla prospettata definizione del giudizio con sentenza semplificata.
Ritiene il Collegio che, anche alla luce delle deduzioni delle parti, non esistono ragioni ostative alla ricostruzione operata dall’amministrazione regionale in ordine alla competenza sul provvedimento di conferma all’autorizzazione (limitatamente all’attività  di chirurgia di giorno), alla quale deve rinviarsi.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato.
Sussistono giuste ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio, in ragione delle incertezze in ordine alla competenza (suscitate anche dal comportamento di parte ricorrente che ha inoltrato istanza di conferma ad entrambe le amministrazioni), nonchè del comportamento collaborativo dell’amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione del dirigente della ripartizione solidarietà  sociale del comune di Bari n. 2012/05225 del 24.7.2012, salvi gli ulteriori provvedimenti regionali.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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