Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Notificazione – Atto a contenuto plurimo – Carenza di notifica a tutti i controinteressati  – Inammissibilità 

Nella procedura di gara suddivisa in lotti distinti, aggiudicati separatamente, è individuabile per ciascun lotto un controinteressato al quale deve essere notificato il ricorso in quanto l’aggiudicazione costituisce un atto a contenuto plurimo e non un atto unico con una pluralità  di destinatari (nel caso di specie, il ricorso, notificato ad un solo aggiudicatario, è stato dichiarato parzialmente inammissibile con riferimento agli altri lotti per difetto di notifica – non più sanabile per il decorso dei termini dimidiati – ai controinteressati).

N. 00304/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2013, proposto da: 
Biotronik Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Calesella, Claudia Cipriano, Dario Ambrosio, con domicilio eletto presso Dario Ambrosio in Bari, viale della Repubblica n.119; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Daniele Varola in Bari, corso Vittorio Emanuele II, n.179; 

nei confronti di
Sorin Group Italia Srl; 

per l’annullamento
1) deliberazione del direttore generale asl ba n. 2250 del 18.12.2012 di aggiudicazione definitiva della procedura per la fornitura di pacemaker, defibrillatori impiantabili, elettrocateteri e dispositivi elettrofisiologici comunicata ex art. 79 codice appalti (nota prot. 4877/uor5) alla ricorrente in data 09.01.2013 (doc. 1); 2) deliberazione di aggiudicazione provvisoria n. 1354 del 24.07.2012 (doc. 29; 3) deliberazione n. 1366 del 27.07.2012 di rettifica della deliberazione n. 1354 (doc. 3); 4) delibera n. 1056 dell’08.06.2012 (doc. 4) che, riguardo la gara bandita, stabilisce tetti di spesa; nonchè 5) tutti i verbali di commissione giudicatrice e verbali di commissione tecnica con particolare riguardo a quello del 21.05.2012 (doc. 5) e del 12.06.2012 (doc. 6) con i quali sono state valutate le offerte tecniche in gara; s’intende altresì impugnato, anche in via subordinata, ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, comunque lesivo per illegittimità  derivata ivi incluso il silenzio serbato a seguito di presentazione di preavviso di ricorso ex art. 243 bis nonchè, il bando, il disciplinare tecnico (doc. 7), il disciplinare di gara, le schede tecniche, gli allegati tutti in particolare allegato iv (doc. 8) e v (doc. 9) e tutti gli altri atti di gara nella misura in cui siano lesivi per la ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Claudia Cipriano, avv. Dario Ambrosio e avv. F.sco Caricato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente ha partecipato alla gara in epigrafe meglio indicata, per la fornitura di apparecchi sanitari (peacemaker, defibrillatori, impiantabili, etc), divisa in lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I 27 lotti sono stati messi a concorso con unica gara, ma tutti distintamente, benchè con il medesimo criterio di aggiudicazione.
Con il ricorso censura l’operato della commissione, sostenendo che, per i lotti dettagliatamente indicati in ricorso, l’organo di valutazione avrebbe fondato il proprio giudizio su caratteristiche tecniche degli apparecchi non indicate nella lex specialis, sicchè i parametri su cui i singoli ricorrenti hanno basato la formulazione dell’offerta sarebbero stati poi integrati, in sede di giudizio della commissione tecnica, da requisiti di dettaglio ulteriori o addirittura diversi (v. ad es. potenza dei joule per il lotto n.18) che avrebbero falsato la coerenza tra caratteristiche richieste in sede di gara e caratteristiche valutate in sede di giudizio.
Prima dell’esame del merito deve rilevarsi che è fondata, per tutti i lotti di seguito indicati, l’eccezione di inammissibilità  formulata dall’ASL.
Deve rilevarsi che, essendo la procedura suddivisa in lotti distinti, aggiudicati separatamente, per ciascuno di essi è individuabile un solo controinteressato, rappresentato dall’aggiudicatario (l’aggiudicazione in questione è, infatti, atto a contenuto plurimo e non atto unico con pluralità  di destinatari).
Il ricorso, tuttavia, è stato notificato al solo aggiudicatario dei lotti 7 e 13. (Sorin Srl).
Per tutti gli altri lotti, pertanto, essendo ormai decorso il termine dimidiato di proposizione del ricorso, non residuano alla Sezione margini per disporre l’integrazione del contraddittorio.
Dunque, per tutti i lotti, ad eccezione di quelli contrassegnati dai nn. 7 e 13 il ricorso è inammissibile per difetto di tempestiva notifica all’unico controinteressato aggiudicatario di ciascun lotto.
Per il lotto 7 è inammissibile per difetto di interesse, non essendo state formulate censure specifiche al riguardo.
Residua l’interesse e l’ammissibilità  per il solo lotto 13, per cui si provvede con separata ordinanza cautelare.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente e parzialmente, pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per le ragioni meglio specificate in parte motiva, per tutti i lotti oggetto della procedura di gara ad eccezione di quello n. 13.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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