1. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Ordine di demolizione – Sanzione per inottemperanza – Omessa indicazione della sanzione – Legittimità  del provvedimento 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine di demolizione – Successiva istanza di sanatoria -Conseguenze

1. L’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 nel prevedere, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione del bene alla mano pubblica, non impone che tale conseguenza debba essere esternata al ricorrente nè, tantomeno, a pena di validità  dell’ordine demolitorio.


2. La validità  dell’ordine di demolizione non è pregiudicata dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 che può soltanto determinare la sospensione della demolizione in attesa dell’esito del procedimento di sanatoria, posto che nell’attuale sistema normativo (coerentemente al principio generale secondo cui la legittimità  di un provvedimento amministrativo va verificata esclusivamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione) non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto (nel caso di specie è stato rilevato che ogni censura relativa ai profili di eseguibilità  dell’ordine di demolizione potrebbe assumere rilievo nella sola fase esecutiva).

N. 00274/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00545/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2008, proposto da: 
Concetta Mena, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Muschitiello, con domicilio eletto presso N. De Palo in Bari, viale della Repubblica, 71; 

contro
Comune di Bitonto in Persona del Sindaco P.T.; 

per l’annullamento
demolizione edili opere abusive;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. àˆ impugnata l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Comune di Bitonto ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere abusive da lei realizzate su suolo di sua proprietà  sito in Bitonto, al fg. 61, p.lle 939 e 941.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per difetto di presupposto; 2) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
All’udienza del 21.2.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con il primo motivo di gravame, deduce la ricorrente la violazione della previsione di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/01, per mancata indicazione, nel corpo dell’impugnato provvedimento, che in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’area sarà  acquisita al patrimonio comunale.
L’eccezione è priva di fondamento giuridico.
2.2. àˆ ben vero che l’art. 31 d.P.R. prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione del bene alla mano pubblica. Tuttavia, essa non impone in alcun modo che tale conseguenza debba essere esternata al ricorrente, e men che meno che debba esserlo a pena di validità  dell’ordine demolitorio.
àˆ evidente, pertanto, per questa via, l’infondatezza del relativo motivo di gravame, pretendendo la ricorrente di dedurre un vizio del provvedimento in assenza di violazione, da parte dell’amministrazione, della relativa previsione normativa.
2.3. Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è infondato, e va rigettato.
3. Con il secondo motivo di gravame, deduce la ricorrente la violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/01, avendo ella, successivamente alla notifica dell’ordine di demolizione, presentato istanza di sanatoria, sulla quale l’amministrazione non si sarebbe ancora pronunciata.
L’eccezione è infondata.
3.1. Reputa sul punto il Collegio di aderire all’orientamento di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “la validità  dell’ordine di demolizione non risulterebbe pregiudicata dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nell’attuale sistema normativo (coerentemente al principio generale secondo cui la legittimità  di un provvedimento amministrativo va verificata esclusivamente con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione) non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto” (TAR Campania, Napoli, II, 26.10.2012, n. 4288. In termini confermativi, cfr. altresì C.d.S., sez. IV, 19 febbraio 2008, n. 849, TAR Campania, Napoli, sez. II, 14 settembre 2009, n. 4961; TAR Campania, Napoli, III, 7.9.2012, n. 3804; TAR Lazio, Roma, I, 6.7.2012, n. 6172;).
In particolare, reputa il Collegio condivisibile l’orientamento pretorio per il quale: “La validità  (ovvero l’efficacia) dell’ordine di demolizione non risulta pregiudicata dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 13, l. n. 47 del 1985 (ora, art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicchè, se, da un lato, la presentazione della domanda di sanatoria attraverso l’istituto dell’accertamento di conformità  determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione (all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera astrattamente suscettibile di sanatoria), dall’altro occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà  privo di effetti in ragione del sopravvenuto venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia” (TAR Campania, Napoli, II, 6.7.2012, n. 3249. In termini confermativi, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, I, 5.7.2012, n. 701).
3.2. Tanto chiarito, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla documentazione in atti che, a fronte di un’ordinanza demolitoria notificata alla ricorrente in data 11.2.2008, quest’ultima ha presentato istanza di sanatoria soltanto il 2.4.2008, e il successivo 10.4.2008 ha notificato all’amministrazione il ricorso introduttivo del presente giudizio. Orbene, avuto riguardo a quanto sopra detto, reputa il Collegio che l’impugnato ordine di demolizione deve senz’altro reputarsi legittimo, essendo stato emesso all’esito dell’accertata insussistenza di permesso di costruire. Nè detto ordine può venire censurato con riferimento ai profili di eseguibilità  della demolizione, che vengono in rilievo non già  in questa sede, ma nella sola fase esecutiva.
3.3. Ne discende, per tali ragioni, il rigetto del secondo motivo di ricorso.
4. Conclusivamente, il ricorso è infondato, e va rigettato.
5. Reputa il Collegio la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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