1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Tardività  della notifica – Concorso  – Giudizio di insufficienza adottato dalla commissione –  Dies a quo – Pubblicazione degli esiti delle prove  


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine esame delle censure – Concorso –  Composizione Commissione di concorso – Priorità   

1. Ove l’oggetto dell’impugnazione sia il giudizio di insufficienza adottato dalla commissione esaminatrice di un concorso, la conoscibilità  del provvedimento lesivo va fatta decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione degli esiti delle prove concorsuali.
 
2. In tema di impugnazione dell’esito concorsuale,  l’ordine logico di trattazione delle doglianze impone di esaminare in primo luogo quella inerente la composizione della Commissione di concorso che, incidendo sull’organo tecnico, imporrebbe di annullare gli atti con rinvio all’autorità  amministrativa al fine di consentirle di esercitare nuovamente poteri sul cui contenuto, data la natura discrezionale, il G.A.  non può in alcun modo intervenire.

N. 00290/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2011, proposto da: 
Nicola Dinielli, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, n.21; 

contro
Comune di Palo del Colle, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello De Vivo, con domicilio eletto presso Marcello De Vivo in Bari, piazza Garibaldi n.37; 

nei confronti di
Gianluca Dattolico, Nicola Fariello, Giovanni Ponziano e altri; 

per l’annullamento
1. -del “rende noto”, a firma del responsabile del servizio personale del 15.1.2010, avente ad oggetto la “selezione pubblica, per titolo ed esami, per la copertura di n. 1 posto di autista di scuolabus -cat. b- posizione economica b3 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali)”, nella parte in cui, sull’articolo 6, ha omesso di predeterminare i criteri di valutazione della prova pratica;
2. -del verbale n. 2 della commissione di concorso, con la quale la stessa si è riservata di elaborare i criteri di valutazione della prova pratica;
3. -del verbale n. 3 della commissione di concorso con il quale sono stati definitivi i criteri della valutazione della prova pratica;
4. -del verbale n. 6 della commissione di concorso, datato 4.12.2010, con il quale la commissione di concorso ha ritenuto di escludere il ricorrente dalla procedura concorsuale, attribuendo il punteggio di 19/30, inferiore al minimo di 21/30;
5. -del non conosciuto provvedimento di approvazione dei lavori della commissione di concorso e di dichiarazione del vincitore della selezione per la copertura di 1 posto di autista di scuolabus -cat. b- posizione economica b3;
6. -per la dichiarazione di inefficacia del contratto di lavoro che dovesse essere stato stipulato tra il non conosciuto vincitore ed il comune di palo del colle;
7. -della determinazione del responsabile del servizio personale n. 137 del 10.11.2010, avente ad oggetto la nomina della commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titolo ed esami, per la copertura di n. 1 posto di autista di scuolabus -cat. b- pos. economica b3, a tempo indeterminato e a tempo parziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Palo del Colle;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani e avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. M. De Vivo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver preso parte alla “selezione pubblica, per titoli ed esami (prova pratica e colloquio), per la copertura di n. 1 posto di autista di scuolabus -cat. b- posizione economica b3 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale (24 ore settimanali)”.
Dopo la preliminare verifica dei titoli per l’ammissione, è stato ammesso a sostenere la prova pratica che, tuttavia, non ha superato, avendo ottenuto il punteggio di 19/30 (invece del minimo richiesto, pari a 21/30).
Impugna il giudizio negativo espresso dalla Commissione, formulando tre motivi di ricorso, corroborando la forza argomentativa delle doglianze con l’allegazione di essere un guidatore di scuolabus esperto, avendo già  svolto non solo le mansioni di autista di scuolabus presso altro Comune, con contratto a tempo determinato e previo superamento di concorso, ma anche le stesse mansioni alle dipendenze di imprenditore privato, nonchè di aver superato (classificandosi come idoneo) altra selezione pubblica (indetta dal Comune di Castellalto) per medesimo profilo professionale.
Accolta la domanda cautelare mediante ordine all’amministrazione di ripetizione della prova pratica (essendosi ritenuto sussistente il fumus in ordine alla censura di genericità  dei criteri valutativi della prova pratica), la causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 31.1.2013, previo regolare adempimento, da parte del ricorrente, dell’ordine di integrazione del contraddittorio.
Il ricorso è fondato.
Ritiene la Sezione che oltre ai profili esaminati in fase cautelare, sussistano preliminari ed assorbenti profili di illegittimità  dell’atto di nomina della Commissione.
Tuttavia, prima dell’esame del merito, occorre soffermarsi sulla dedotta eccezione di tardività  del ricorso.
L’impugnazione è tempestiva.
Il Comune resistente fa discendere la tardività  dalla mancata impugnazione di clausole (non meglio indicate) immediatamente lesive.
L’eccezione è infondata in quanto oggetto dell’impugnazione non sono clausole immediatamente lesive, ma il giudizio di insufficienza adottato dalla commissione, la cui conoscibilità  va fatta decorrere dalla scadenza del termine di pubblicazione degli esiti delle prove (avvenuta dal 20 al 31.12.2010, per come allegato in ricorso a pag. 5 e non contestato da controparte).
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità  per mancata impugnazione di atti presupposti, sollevata dal Comune senza chiarire quali siano tali atti ed in cosa consista il nesso di necessaria presupposizione.
Trattasi, in entrambi i casi, di difese in rito genericamente addotte.
Nel merito, rileva la Sezione che assume natura preliminare il vaglio della censura inerente la composizione della Commissione, con la quale il ricorrente si duole che i due funzionari nominati a comporla in qualità  di esperti (avv. Rizzi e rag. Ranieri), individuati previa designazione da parte del Ministero dei trasporti, in realtà , stante i titoli posseduti ed in assenza di ulteriori specificazioni, sarebbero in realtà  privi del requisito d’esperienza richiesto.
Infatti, l’ordine logico di trattazione delle doglianze, impone di esaminare in primo luogo quella inerente la composizione della Commissione che, incidendo sull’organo tecnico, imporrebbe di annullare gli atti con rinvio all’autorità  amministrativa al fine di esercitare nuovamente poteri sul cui contenuto, data la natura discrezionale, questo Giudice non può in alcun modo intervenire.
La censura è in primo luogo tempestiva in quanto non esisteva alcun onere di impugnazione immediata dell’atto di nomina, non immediatamente lesivo.
Essa è, peraltro, fondata.
Emerge dalla determina n. 137 del 10.11.2010 del responsabile del servizio Personale che la Commissione dovesse essere composta da due funzionari esperti.
E’ dato di comune esperienza che il titolo di avvocato o il diploma in ragioneria non attribuiscano specifiche competenze in materia di conduzione di automezzi.
Parimenti deve escludersi che tale esperienza possa desumersi dall’inserimento nei ruoli del ministero dei trasporti, in quanto la molteplicità  dei profili professionali contemplati nell’ambito dei dipendenti di esso (tra cui, senz’altro, i più numerosi sono gli impiegati con funzioni amministrative e non di guida), non consente di ravvisare un rapporto di univocità  tra il servizio ministeriale e l’esperienza nella conduzione degli scuolabus.
Ma, andando ben oltre a considerazioni inferenziali, deve rilevarsi che emerge per tabulas che i membri scelti non abbiano la qualità  invocata.
Nel verbale del 24.11.2010 (n. 2) si legge, infatti, che la prova pratica dovrà  essere espletata alla presenza di “persona abile alla conduzione del veicolo”.
La circostanza è avvalorata da quanto si legge nella nota prot. 24632 del 29.11.2010 in cui si evidenzia la necessità  che le prove si svolgano alla presenza di autista specializzato.
Alla luce di tali evidenze, risulta documentalmente dimostrato che le persone scelte quali esperti, in realtà  tali non fossero, in quanto, diversamente opinando non sarebbe stata necessaria la presenza di autista a supportare le operazioni di guida.
Resta da chiedersi, dunque, come tali componenti abbiano potuto esprimere un giudizio, senza avere competenza sulla materia oggetto di esame pratico.
Nè vale dedurre, come ha fatto il Comune (che peraltro, si è limitato ad affermazioni meramente assertive in ordine alla qualità  di esperti, senza chiarire perchè ed a quale titolo lo fossero i commissari in questione) che fosse sufficiente, ad integrare il requisito dell’esperienza, la sola patente di guida (genericamente indicata e per ciò anche per categoria diversa), poichè da un lato tale titolo di abilitazione non è dimostrato fosse neppure posseduto dai commissari e dall’altro non merita particolare spiegazione la intuitiva differenza tra i titoli abilitativi alla guida di un autoveicolo o un mezzo pesante o un autobus.
In termini estremamente sintetici può, infatti, richiamarsi che la diversa abilità  richiesta per la guida di diverse tipologie di mezzi è compendiata dalla diversità  dei titoli abilitativi in base alla categoria (patente A o B o C o D) e non risulta che i commissari in questione fossero titolari di patente di guida D (richiesta per il concorso de quo).
D’altro canto, la inidoneità  dei commissari ad esprimere il richiesto giudizio tecnico (necessariamente a loro demandato, non essendo prevista – dalla lex specialis – la integrazione con ulteriori esperti) emerge ulteriormente dalla irragionevolezza del giudizio negativo espresso riguardo a persona che è sicuramente autista esperto, per aver già  svolto le mansioni in questione.
Nè vale obiettare che il possesso del titolo e del curriculum professionale già  indicato vale ad escludere la insufficienza della prova che – anche per ragioni contingenti – potrebbe essere stata svolta in modo non adeguato.
Se tanto vale, infatti, per la norma, nel caso di specie la regola generale subisce eccezione, data la natura delle competenze, per comune esperienza, difficilmente soggette a regressione.
Dunque, le operazioni concorsuali vanno integralmente annullate per vizio di composizione della commissione.
Il Collegio si dà , peraltro, carico di rilevare che il disposto annullamento non arreca pregiudizio alla posizione del ricorrente derivante dalla misura cautelare (con cui si è disposta la ripetizione della prova pratica, travolta dall’annullamento in toto delle operazioni concorsuali), in quanto non risulta in atti (nè è stato allegato dalla difesa in sede di discussione) che l’ordinanza sia stata eseguita.
Non si pronuncia in ordine all’eventuale stipula del contratto con il vincitore, in quanto non emerge in atti che la procedura risulti condotta a termine nè che sia stato assunto il vincitore della stessa.
Le spese della presente fase (che restano distinte da quelle già  liquidate in fase cautelare) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determina n. 137/2010 del responsabile del servizio personale del Comune resistente, nonchè tutti gli atti ad essa conseguenti.
Condanna il Comune di Palo del Colle al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 1000,00 omnicomprensive per diritti ed onorari, oltre IVA, CAP e spese generali, nonchè rifusione del contributo unificato e rimborso delle spese di notifica ai controinteressati evocati in giudizio a seguito di integrazione del contraddittorio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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