1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – Tutela cautelare – Esecuzione – Riesame del provvedimento impugnato – Natura


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – Nuovo giudizio di inidoneità  – Improcedibilità  del ricorso

1. In materia di valutazioni concorsuali da parte della Commissione esaminatrice  (nella specie esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense) il provvedimento emanato all’esito della ripetizione del procedimento di valutazione ha natura esecutiva dell’ordinanza cautelare soltanto limitatamente all’ordine di riesame del provvedimento originariamente impugnato che quest’ultima contiene, mentre sfugge a tale qualificazione nella parte tecnica in cui la commissione valutatrice esercita un’autonoma valutazione discrezionale che non subisce gli effetti conformativi dell’ordinanza che si limitava ad imporre la ricorrezione delle prove senza ovviamente entrare nel merito della stessa.


2. Deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse con riferimento ad un ricorso proposto avverso il giudizio negativo emesso dalla commissione valutatrice dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, qualora, in virtù di riesame disposto dal giudice in sede cautelare venga emesso un nuovo ed autonomo giudizio di insufficienza degli elaborati che ha sostituito, con effetto ex tunc, il primo: è su detto provvedimento che si sposta l’interesse processuale, peraltro non azionato punto, nel caso di specie, con l’impugnazione del secondo giudizio di inidoneità  mediante motivi aggiunti.

N. 00292/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2012, proposto da: 
Ignazio Campanale, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Angelo Ippedico, con domicilio eletto presso Michele Mirizzi in Bari, via Marchese di Montrone, n.11; 

contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Abilitazione All’Esercizio della Professione Forense c/o C.d’A. d5 Bari, IV, Sottocommissione Esami Abilitazione All’Esercizio della Professione Forense c/o C.d’A. Firenze, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, in Bari, via Melo, n.97, l’amministrazione è domiciliata ex lege; 

per l’annullamento
– del verbale del 22 marzo 2012 redatto dalla IV sottocommissione della corte d’appello di Firenze nel corso della correzione degli scritti dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione legale, sessione 2011, dei candidati che hanno sostenuto l’esame presso la corte d’appello di Bari, in cui la IV sottocommissione, in esito alla correzione degli elaborati contenuti nella busta n. 916, ha annullato i compiti scritti redatti dal ricorrente, atto gravemente lesivo della sua posizione giuridica soggettiva, da lui conosciuto in data 20 giugno 2012;
– di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi al predetto verbale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Vito Angelo Ippedico e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio espresso dalla commissione meglio indicata in epigrafe, sulle sue prove scritte relative all’esame di abilitazione alla professione forense, con cui la prova è stata invalidata a causa della ritenuta presenza, in ciascun elaborato, di un segno di riconoscimento.
In sede cautelare, con ordinanza, n.683/2012, la Sezione, ha sospeso l’atto impugnato, disponendo la correzione degli elaborati.
All’udienza del 14.2.2013, fissata per la discussione nel merito, le parti hanno dichiarato che la Commissione ha proceduto (dopo l’ordine imposto in sede esecutiva con ord. n.1982/2012) alla nuova valutazione delle prove, giudicandole insufficienti.
Hanno, concluso, pertanto, per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto il giudizio valutativo adottato a seguito dell’ordinanza sospensiva non è meramente esecutivo del dictum cautelare.
Infatti, l’onere conformativo del provvedimento giurisdizionale imponeva all’amministrazione solo di rideterminarsi in merito, senza incidere in alcun modo sulla discrezionalità  tecnica di cui è dotata la Commissione d’esame e senza imporre, per ciò, vincoli in merito alla valutazione degli elaborati.
Di tale discrezionalità  ha fatto uso l’organo tecnico, rideterminandosi, in modo del tutto autonomo, in senso negativo.
Pertanto, il giudizio successivamente intervenuto va considerato esecutivo dell’ordinanza sospensiva, soltanto nella parte in cui esercita nuovamente la potestà  valutativa in merito alle prove scritte, mentre sfugge a tale qualificazione nella parte squisitamente tecnica che non risulta in alcun modo vincolata dai limiti conformativi dell’ordinanza sospensiva.
Infatti, il provvedimento cautelare imponeva solo di riesaminare, ma non di “promuovere” o meno, alla fase orale dell’esame, il ricorrente.
Esclusa, per la sopravvenuta valutazione non positiva, la natura meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare, deve rilevarsi che tale ulteriore atto ha completamente sostituito ex tunc quello gravato con il ricorso principale, sicchè rispetto al ricorso avverso tale primo giudizio non può che rilevarsi il difetto sopravvenuto di interesse, in quanto dall’accoglimento del gravame il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità , essendo intervenuto un nuovo e diverso atto valutativo su cui si sposta evidentemente l’interesse processuale.
Tale ultimo giudizio, peraltro, non risulta impugnato con motivi aggiunti, nè la difesa di parte ricorrente ha riservato di farlo con apposita dichiarazione resa a verbale.
Le spese possono essere integralmente compensate, stante l’andamento complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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