1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa- Avviso di convocazione – Notifica con esito infruttuoso – Consegna a mani proprie – Legittimità
2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Procedimento disciplinare – Sentenza penale irrevocabile di condanna – Efficacia di giudicato – Fattispecie
1. Non si ha lesione del diritto di difesa se l’avviso di convocazione dinanzi al Consiglio di disciplina, recante il rituale avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e della possibilità di farsi assistere da un difensore dell’Amministrazione dello Stato, è stato consegnato a mani dell’inquisito, a seguito di precedenti tentativi di notifica con esito negativo.
2. La sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell’art. 653 del c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (nel caso di specie, il Consiglio provinciale di disciplina ha congruamente motivato la decisione assunta in relazione all’oggettiva gravità della condotta addebitata al ricorrente, al nocumento inferto al prestigio ed al decoro della Polizia di Stato ed ai numerosi precedenti disciplinari annotati nel foglio matricolare).
N. 00308/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2010, proposto da D. M., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Coluccelli, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Corrado Di Florio in Bari, via Abate Gimma, 3/bis;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 aprile 2010 prot. n. 333-D/43702, recante la destituzione dall’impiego del ricorrente;
– della connessa deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina in data 1 marzo 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Colucci e avv. Grazia Matteo;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente D.M., agente della Polizia di Stato, impugna il provvedimento in epigrafe con il quale è stata disposta nei suoi confronti la destituzione dall’impiego a seguito della sentenza di condanna della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 1878/08 del 19 settembre 2008 (per il reato di cui all’art. 527 cod. pen.);
Ritenuto di dover respingere il ricorso in quanto infondato nel merito, sulla base delle considerazioni che seguono:
1) quanto al primo motivo (violazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 737 del 1981), il Ministero ha dimostrato che, dopo alcuni tentativi di notifica non andati a buon fine e conseguenti rinvii del Consiglio di Disciplina, al ricorrente è stato consegnato a mani l’avviso prot. n. 611/2.8 in data 1 febbraio 2010, recante il rituale avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione dello Stato, cosicchè non può ravvisarsi alcuna lesione del diritto di difesa;
2) quanto ai restanti motivi (violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 737 del 1981, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per travisamento e contraddittorietà ), deve in contrario rilevarsi che, ai sensi dell’art. 653 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso e che, nella fattispecie in esame, il Consiglio di Disciplina ha congruamente motivato la decisione assunta in relazione all’oggettiva gravità della condotta addebitata al ricorrente, al nocumento inferto al prestigio ed al decoro della Polizia di Stato ed ai numerosi precedenti disciplinari annotati nel foglio matricolare;
Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’impugnativa, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell’Interno, nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)