1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità  dipendente causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Sindacabilità   – Limiti


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento –  Riconoscimento infermità  dipendente da causa di servizio – Provvedimento di diniego – Motivazione per relationem – Legittimità 

1. Il comitato di verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio; le valutazioni espresse da tale comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, solo per manifesta illogicità  e mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo per patologie contratte per causa di servizio risulta adeguatamente motivato con il richiamo al parere negativo espresso dal comitato di verifica anche nei casi in cui tale parere contrasti con quelli resi in precedenza da altri organi intervenuti nel procedimento.

N. 00326/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2011, proposto da: 
S. G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Castello, con domicilio eletto presso Leonardo Amato in Bari, via Capruzzi N.240; 

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
– del decreto n. 3635/10 Posizione n. 70356/A in data 12 05 2010 del Dirigente del Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri VII Sezione Equo indennizzo, di rigetto della domanda avanzata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per patologie contratte a seguito e per causa di servizio
– del parere del Comitato verifica cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 15.12.2009;
– degli atti presupposti, connessi e consequenziali,
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Castello e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa sono il decreto n. 3635/10 Posizione n. 70356/A in data 12 05 2010 del Dirigente del Ministero della Difesa-Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri VII Sezione Equo indennizzo, di rigetto della domanda avanzata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo per patologie contratte per asserita causa di servizio, nonchè il parere del Comitato verifica cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 15.12.2009.
Il ricorrente espone di aver presentato in data 18.05.2O06 domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo, mentre prestava servizio nell’Arma dei carabinieri, con il grado di Carabiniere scelto presso la Squadra Servizi dell’ufficio Comando del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in Roma, per le patologie di cervicobrachialgia destra e discopatia, riconosciute dal CMO dell’Ospedale Militare di Roma con verbale n. A/90706686 dipendenti da causa di servizio. Ha pertanto dedotto con varie censure l’illegittimità  dei suddetti provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità  da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità  o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, ma non si estende al merito delle valutazioni medicolegali dell’Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Cons. St. sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448, Cons. St. sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516, Cons. St. sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889, Cons. St. sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164, Cons. Stato VI, 19.3.2009 n. 1679, TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Vanno disattese le censure, con cui parte ricorrente deduce i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione medico-legale, difetto e contraddittorietà ‘ della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n.241/90, assumendo che l’impugnato decreto n. 3635/10 sarebbe carente di motivazione, in quanto si è limitato a richiamare il contenuto del parere negativo espresso dalla Commissione di verifica della cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze senza considerare che il ricorrente era stato giudicato non affetto da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti al termine degli accertamenti medico-legali, cui era stato sottoposto al momento dell’arruolamento nell’ Arma dei Carabinieri in data 16.09.1996.
Nella fattispecie in esame, il Comitato non ha ritenuto dipendente da causa di servizio le infermità  riscontrate al ricorrente “Considerato che l’infermità  discopatia C5-C6 Rx accertata con lieve impegno funzionale non può riconoscersi come dipendete da causa di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.
Tale parere del Comitato di Verifica risulta adeguatamente motivato nell’escludere qualsiasi efficienza causale del servizio prestato ed appare ancorato ai dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche ed, in assenza di un vizio idoneo ad inficiarne il contenuto, l’Amministrazione intimata ha legittimamente adottato il provvedimento di diniego, non potendo riconoscersi rilievo ostativo al diverso giudizio formulato dell’organo tecnico periferico – C.M.O. e dal consulente tecnico di parte.
Infatti il giudizio del Comitato svolge funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività  svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicchè non è configurabile alcuna contraddittorietà  nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l’ordinamento affida, per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il Comitato di Verifica la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti. (Cons. St. sez. IV n. 4950/2012 Consiglio Stato sez. VI 24 febbraio 2011 n. 1149; Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2676, T.A.R. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 05398/2008).
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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