1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Riconoscimento infermità dipendente causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Sindacabilità – Limiti
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Provvedimento di diniego – Motivazione per relationem – Legittimità
3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Riconoscimento infermità dipendente causa di servizio – Comitato di verifica – Parere – Atto vincolante – Preavviso di rigetto – Irrilevanza
1. Il comitato di verifica delle cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; le valutazioni espresse da tale comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, solo per manifesta illogicità e mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione.
2. Il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo per patologie contratte per causa di servizio risulta adeguatamente motivato con il richiamo al parere negativo espresso dal comitato di verifica anche nei casi in cui tale parere contrasti con quelli resi in precedenza da altri organi intervenuti nel procedimento.
3. Il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo fondato sul parere del comitato di verifica non richiede l’adempimento da parte dell’amministrazione procedente dell’obbligo di preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della l. 241/1990, sia perchè il relativo procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale, sia perchè ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies della l. 241/1990 in presenza di un provvedimento che, attesa la sua natura vincolante non avrebbe potuto avere altro contenuto che quello.
N. 00327/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2008, proposto da:
C. , rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto presso Giuseppe Romito in Bari, via Crispi, 6;
contro
Ministero della Difesa in Persona del Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze in Persona del Ministro, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
1. del decreto n. 1520/N emanato in data 2.9.2008 dal Direttore della Divisione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro 2^ Sezione, del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “cardiopatia di insufficienza mitro-aortica di grado moderato-moderato severo da pregressa endocardite” e conseguentemente è stata respinta la richiesta di concessione di equo indennizzo, presentata dal ricorrente in data 5 ottobre 2001;
2. del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 13266/2007 adottato nell’adunanza n. 289/07 del 16.06.2007;
3. Di ogni altro atto presupposto, anche non noto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa in Persona del Ministro e di Ministero dell’Economia e delle Finanze in Persona del Ministro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente sig. C., maresciallo di seconda classe, ha impugnato il decreto n. 1520/N del 2.9.2008 dal Direttore della Divisione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al lavoro 2^ Sezione ed il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio,
che hanno riconosciuto non dipendente da causa di servizio l’infermità “cardiopatia di insufficienza mitro-aortica di grado moderato-moderato severo da pregressa endocardite” e conseguentemente è stata respinta la richiesta di concessione di equo indennizzo, presentata dal ricorrente in data 5 ottobre 2001. Il ricorrente ha pertanto dedotto con varie censure l’illegittimità dei suddetti provvedimenti.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Trattasi di valutazioni sindacabili in sede giurisdizionale, oltre che per vizi del procedimento, soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva, nonchè per palese difetto di istruttoria e di motivazione, ma non si estende al merito delle valutazioni medicolegali dell’Amministrazione (cfr. Cons. St. sez. V 14 aprile 2008 n. 1693; Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007 n. 2636; 10 luglio 2007 n. 3911; 14 maggio 2007 n. 2395; 11 maggio 2007 n. 2323; Cons. St. sez. IV 15 marzo 2012 n. 1448, Cons. St. sez. VI, 01 dicembre 2009 , n. 7516, Cons. St. sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889, Cons. St. sez. III, 18 dicembre 2009 , n. 2164, Cons. Stato VI, 19.3.2009 n. 1679, TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718, TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).
Va disattesa la prima censura, con cui parte ricorrente deduce le censure di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, mancato accertamento della causa di servizio.
Nella fattispecie in esame, il Comitato ha valutato l’asserita incidenza del servizio, ma ha ritenuto tali attività comunque del tutto in linea con le sia pur gravose attività svolte “in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagio e strapazzi di particolare intensità nè elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali almeno sotto i profili con casuali efficienti e determinanti tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi”.
Tale parere del Comitato di Verifica risulta adeguatamente motivato nell’escludere qualsiasi efficienza causale del servizio prestato ed appare ancorato ai dati di comune esperienza e delle attuali conoscenze scientifiche ed, in assenza di un vizio idoneo ad inficiarne il contenuto, l’Amministrazione intimata ha legittimamente adottato il provvedimento di diniego, non potendo riconoscersi rilievo ostativo al diverso giudizio formulato dell’organo tecnico periferico – C.M.O. e dal consulente tecnico di parte.
D’altronde l’assunto che le condizioni di salute di parte ricorrente, inizialmente buone, erano successivamente peggiorate soprattutto nel periodo settembre-dicembre 1999 durante una missione all’estero (Balcani), risulta smentita dalla stessa parte ricorrente (pag. 8 ricorso), in cui si fa riferimento ad un’anomalia congenita valvolare, accertata vari anni prima.
Il giudizio del Comitato svolge funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicchè non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi, dato che l’ordinamento affida, per quanto concerne il riconoscimento dell’equo indennizzo, ad un solo organo, il Comitato di Verifica la competenza ad esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base dei pareri resi nei rispettivi diversi procedimenti. (Cons. St. sez. IV n. 4950/2012 Consiglio Stato sez. VI 24 febbraio 2011 n. 1149; Cons. St., sez. IV, 25 maggio 2005 n. 2676, T.A.R. Lazio – Roma: Sezione I Bis n. 05398/2008).
Nè infine può trovare accoglimento la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per avere l’Amministrazione omesso la comunicazione del preavviso di rigetto.
Al riguardo il Collegio rileva che il diniego di riconoscimento dell’equo indennizzo non richiede tale adempimento procedimentale sia perchè il relativo procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale, sia perchè ricorrono le condizioni previste dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, dato che il giudizio espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per l’Amministrazione, la quale non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. (in senso conforme TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, T.A.R. Napoli Campania sez. VII 9 novembre 2012 n. 4529 e n. 4532, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 10 maggio 2012, n. 1226).
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese ed onorari del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Savio Picone, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)