Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Ordinanza di acquisizione delle aree – Mancato avviso avvio procedimento – Pregiudizio grave e irreparabile – Sussiste

Sussiste un pregiudizio grave e irreparabile per l’usufruttario in caso di imminente operatività  dell’ordinanza di sgombero delle aree su cui insiste l’opera abusiva, non preceduta dall’avviso di avvio del relativo procedimento ex art. 7, L. n. 241/1990.

N. 00122/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00157/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2013, proposto da:

Maria Carmela Troilo, rappresentata e difesa dall’avv. Gianni Bruno, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.zza Massari;

contro
Comune di Noci; 

nei confronti di
Donato Lippolis, Maria Rosaria Cericola; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. 18229 del 06.12.2012 del settore edilizia urbanistica e ambiente del Comune di Noci, avente ad oggetto: “acquisizione di opere edilizie abusive e dell’area di sedime” – avviso ai proprietari della data di svolgimento delle operazioni di immissione in possesso e di accertamento dello stato di consistenza”, del successivo verbale di immissione in possesso del 19.12.2012, dell’ordinanza del Comune di Noci n. 66/2012 del 10.9.2012, mai comunicata nonchè solo ove occorra della ordinanza di ingiunzione alla demolizione del 21.10.2008, dell’ordinanza n. 54 del 03.06.2009 di notifica di accertata inottemperanza alla demolizione e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
e per il conseguente accertamento e declaratoria di illegittimità  e comunque di inefficacia nei suoi confronti della acquisizione gratuita di cui agli atti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Paola Bascià ;
 

– ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rappresentato dall’imminente operatività  dell’ordine di sgombero della ricorrente, la quale rischia di venire pregiudicata nel proprio diritto reale di usufrutto, senza avere avuto alcuna contezza dell’avvio del relativo procedimento;
– ritenuto pertanto, sotto tale profilo, di accogliere la domanda di tutela cautelare;
– spese di fase secondo soccombenza;
P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
accoglie la domanda di tutela cautelare, e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2014.
Condanna il Comune di Noci al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi € 1.500 per onorario, oltre contributo unificato, CAP e IVA come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)