1. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni – Agevolazioni ex D.Lgs. n. 185/2000 – Domanda – Requisiti accesso – Valutazione possesso a data della domanda


2. Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni – Agevolazioni ex D.Lgs. n. 185/2000 – Domanda  con impegno dimissioni se accolta – Inammissibilità  

1. La sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni finanziarie di Invitalia s.p.a. ex D.Lgs. n. 185/2000 va valutata con riferimento alla data di presentazione della domanda.


2. Non va sospeso il diniego di agevolazioni ex D.Lgs. n. 185/2000 che correttamente non ha tenuto conto della dichiarata volontà  del soggetto beneficiario di rassegnare le proprie dimissioni dall’attuale impiego, una volta che la domanda di agevolazioni in esame fosse stata accolta, non potendosi rimettere la concessione del contributo finanziario alla previsione di un evento futuro e incerto, tra l’altro rimesso alla disponibilità  esclusiva del beneficiario dell’agevolazione. 


Vedi TAR Bari,  Sez. III, ric. n. 171 – 2013

N. 00120/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00171/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2013, proposto da:

Parente S.n.c. di Parente Antonio e Falco Pina, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Fedele, con domicilio eletto presso Rina Serra in Bari, corso Alcide De Gasperi n. 310;

contro
Agenzia Invitalia Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, via Andrea Da Bari, 35; Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. 26150/FIMP-DEL datato 07.11.2012 e notificato il 15.11.2012 emesso da INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – a firma di Bernardo Mattarella, nella sua qualità  di Responsabile Finanza e Impresa, con cui la detta agenzia deliberava di non ammettere la domanda proposta dalla “Parente” s.n.c. di Parente Antonio e Falco Pina alle agevolazioni di cui al d. lgs. 21 aprile 2000 n. 185, nonchè della comunicazione prot. n. 21654 FIMP/CAA del 27.09.2012 e notificata il 12.10.2012 con la quale INVITALIA comunicava i motivi ostativi all’ammissibilità  della domanda di concessione delle agevolazioni ex d. lgs. 185/2000 e, comunque, di ogni altro atto ad essi connesso consequenziale e presupposto, e/o per l’adozione di ogni provvedimento idoneo al riesame della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata dalla ricorrente;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia Invitalia Spa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Fabio Tagliente e Flora Caputi;
 

– ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni finanziarie in esame va valutata unicamente con riferimento alla data di presentazione della domanda. E a tale data il socio Parente – l’unico in grado di occuparsi degli aspetti propriamente operativi dell’attività  sociale – risulta assunto presso altra azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sicchè, in assenza di ulteriori soci in possesso di analoga professionalità , sembra fondato il rilevato deficit di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta.
In particolare, a nulla rileva la dichiarata volontà  del Parente di rassegnare le proprie dimissioni dall’attuale impiego, una volta che la domanda di agevolazioni in esame fosse accolta, non potendosi rimettere la concessione del contributo finanziario alla previsione di un evento futuro ed incerto, tra l’altro rimesso alla disponibilità  esclusiva del beneficiario dell’agevolazione;
– ritenuto pertanto, per tali ragioni, di rigettare la domanda di tutela cautelare;
– spese della presente fase secondo soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,
respinge la domanda di tutela cautelare.
Condanna la società  ricorrente al pagamento, in favore di Invitalia s.p.a, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.500 per onorario, oltre contributo unificato, oltre CAP e IVA come per legge.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)