Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego revoca – Accoglimento istanza cautelare se reato estinto
Dev’essere accolta – nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame – la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di revoca del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno (e del presupposto provvedimento del Questore con cui è stata rigettata l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato), nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione dei reati di cui alla sentenza penale ex artt. 444 e ss. c.p.p., ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Vedi TAR Bari, Sez. III, ric. n. 167 – 2013
N. 00118/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00167/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2013, proposto da:
Abdelali El Marhoum, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di diniego di revoca del decreto di rifiuto del permesso di soggiorno emesso in data 11.01.2013 a firma del V.Q.A. Dott.ssa Illaria Masi e notificato via fax al sottoscritto avvocato in data 14.01.2013;
– del presupposto provvedimento, Cat. A.112010/Imm. n.102/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 27.09.2010 e notificato il 13.01.2012, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Giovanni Cassano;
CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare dell’ordinanza del Tribunale di Torino N. 921-12 N. SIGE del 10 gennaio 2013, versata in atti, che ha dichiarato l’estinzione dei reati di cui alla sentenza penale ex art. 444 e ss. c.p.p. del GIP di Torino del 5 aprile 2004 nei confronti del ricorrente;
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, la domanda può ricevere accoglimento nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame alla luce della suddetta ordinanza;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, in considerazione della natura della presente controversia e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)