Contratti pubblici – Esecuzione – Sospensione cautelare pagamento corrispettivo – Impugnazione – Natura potere esercitato – Giurisdizione G.O.

àˆ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso inerente la fase di esecuzione del contratto, rientrando nella giurisdizione ordinaria, tutte le controversie che concernono i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto (nel caso di specie, l’atto impugnato è stato comunicato dall’amministrazione dopo la stipula della convenzione, quando il ricorrente aveva avviato l’attività ; nei medesimi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione secondo cui la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla P.A. va inquadrata nel catalogo dell’autotutela privata, sicchè, in caso di inesatto adempimento, la controparte è legittimata ex art. 1460 c.c. alla sospensione del pagamento del prezzo: le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando devolute a quella del g.o., cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27170).

N. 00254/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01585/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2008, proposto da: 
CUEIM Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Garcea, con domicilio eletto presso l’avv. Sabino Liuni in Bari, via Principe Amedeo, 198; 
contro
Ente Parco Nazionale del Gargano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
del provvedimento dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, notificato al ricorrente con nota n. 7283 del 5 settembre 2008, con il quale è stata disposta la sospensione delle prestazioni la cui esecuzione era stata affidata al Consorzio in virtù della convenzione del 16 aprile 2008.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e udito per l’amministrazione resistente il difensore avv. Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Consorzio universitario di economia industriale e manageriale ha esposto che, con la convenzione del 16 aprile 2008, gli era stata affidata dall’Ente Parco nazionale del Gargano l’esecuzione delle attività  necessarie per “la definizione, il supporto tecnico, il coordinamento della realizzazione della misura 62, azione “C”, relativa alle azioni di promozione dell’accesso ed organizzazione dell’accoglienza nell’ambito del PIS 15″ del Parco nazionale del Gargano, per la durata di cinque mesi.
Il Consorzio aveva dato immediato avvio alle attività  affidategli ed emesso la fattura n. 31/2008 dell’importo di euro 46.500, quale prima tranche dell’importo concordato.
Con il provvedimento impugnato l’Ente Parco aveva comunicato al Consorzio la necessità  di sospendere temporaneamente l’attività  affidata e i termini per il pagamento della fattura.
A sostegno del ricorso sono state articolate, in unico motivo, le censure di eccesso di potere e difetto di motivazione, avendo l’ente giustificato la sospensione in relazione alla necessità  di verificare la legittimità  del procedimento amministrativo sfociato nella stipula della convenzione, incidendo così sul diritto soggettivo del Consorzio all’esecuzione della stessa.
Si è costituito l’Ente Parco nazionale del Gargano eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Trattandosi, infatti, di controversia relativa all’esecuzione di una convenzione stipulata tra il consorzio ricorrente e l’Ente Parco nazionale del Gargano, il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa deve essere individuato in base alla consistenza delle posizioni giuridiche incise dall’atto e alla natura del potere esercitato.
Nel caso di specie l’atto contestato è stato comunicato dall’amministrazione dopo la stipula della convenzione, quando il ricorrente aveva avviato l’attività  oggetto della convenzione; conseguentemente in capo a quest’ultimo deve ravvisarsi una posizione di diritto soggettivo all’esecuzione dell’accordo, di segno analogo a quelle di natura privatistica vantabili a seguito della conclusione di un contratto.
Le controversie concernenti la fase di esecuzione del contratto, infatti, rientrano nella giurisdizione ordinaria, in quanto concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.
Ne consegue che deve essere conosciuta dal giudice ordinario la controversia avente a oggetto l’atto con cui l’amministrazione ha comunicato la sospensione del pagamento del corrispettivo convenuto.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, evidenziando che la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla p.a. va inquadrata nel catalogo dell’autotutela privata, che, in caso di inesatto adempimento, legittima la controparte, ex art. 1460 c.c., alla sospensione del pagamento del prezzo; e le contestazioni che investono l’esercizio di tale forma di autotutela sono sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo, restando devolute a quella del g.o. (Cassazione civile, Sez. un., 20 dicembre 2006, n. 27170).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, in quanto appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 104/2010.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale il giudizio potrà  essere riassunto ai sensi dell’art. 11 comma 2 d.lgs. 104/2010;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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