1. Processo amministrativo – Cessazione materia contendere – Delibazione di merito per soccombenza virtuale – Ammissibilità
2. Contratti pubblici – Capitolato di gara – Indicazione prodotti non esistenti sul mercato – Illegittimità
1. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (c.d. “soccombenza virtuale”).
2. àˆ illegittimo il capitolato di gara che indica e richiede prodotti che non esistono sul mercato.
N. 00232/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2012, proposto da Abbott Vascular Knoll Ravizza s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Sarcina in Bari, via Dante Alighieri, 3;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento
– del bando di gara, pubblicato sulla GUUE in data 21.2.2012, del relativo disciplinare e del capitolato tecnico, relativi alla procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale – Policlinico Bari per l’affidamento della “fornitura di dispositivi per emodinamica cardiovascolare diagnostica ed interventistica ed elettrofisiologica” nella parte in cui recano la descrizione dei lotti nn. 121, 122, 123, 129, 130 e 131;
– di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, se ed in quanto lesivo, lo schema di contratto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la nota depositata in data 14 dicembre 2012, con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Nicola Sarcina, su delega dell’avv. Leopoldo Di Bonito;
Rilevato che con nota depositata in data 14 dicembre 2012 la società istante Abbott Vascular Knoll Ravizza s.p.a. ha evidenziato l’eliminazione, da parte della stazione appaltante, di alcuni lotti (tra cui quelli contestati con il presente ricorso) dalla procedura per cui è causa, affinchè gli stessi formino oggetto di una nuova gara con terminologia più adeguata;
Ritenuto che ciò determina la piena soddisfazione della pretesa della società ricorrente;
Considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che con l’atto introduttivo la società mira a contestare la circostanza secondo cui, alla luce delle attuali conoscenze, non esisterebbero sul mercato prodotti rispondenti alle caratteristiche indicate nel capitolato e la descrizione, asseritamente oscura, dei prodotti, contenuta nella lex specialis di gara;
Ritenuto che, alla stregua del citato principio di soccombenza virtuale, il ricorso appare fondato, in considerazione della stessa ammissione da parte della Azienda resistente che nell’avviso del 5 aprile 2012 ha riconosciuto la necessità dell’utilizzo di una terminologia più adeguata con riferimento ai lotti oggetto di contestazione;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese di giudizio sostenute dalla società Abbott Vascular Knoll Ravizza s.p.a. secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Abbott Vascular Knoll Ravizza s.p.a., liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)