Contratti pubblici – Impugnazione aggiudicazione definitiva – Valutazioni della Commissione giudicatrice – Sindacato del g.a. – Limiti

In caso di controversia avente ad oggetto l’affidamento di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il giudice amministrativo adito può limitarsi al solo controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Amministrazione – stazione appaltante nella attribuzione dei punteggi e nella selezione della migliore offerta tecnica, laddove lo stesso sia sufficiente per valutare la legittimità  del provvedimento impugnato e siano assenti indizi tali da giustificare la conduzione di indagini specialistiche di natura intrinseca sull’istruttoria svolta.

N. 00228/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2013, proposto da GPA s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Scalia, con domicilio eletto presso l’avv. Marilena Stefania Mele in Bari, via Loiacono 5; 
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetta Mastropieri e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Pizzoli 8; 
nei confronti di
AON s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco D’Angelo e Carla Santamaria Amato, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Augusto De Nicolo in Bari, via Dante 142; 
per l’annullamento
a) della determinazione n. 2016 del 6 dicembre 2012, recante l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata AON s.p.a. del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa;
b) della nota aziendale prot. n. 00011010/7077 del 10 dicembre 2012;
c) per quanto di interesse, dei verbali di gara e della nota prot. n. 3/6045 del 30 ottobre 2012 di aggiudicazione provvisoria
d) nonchè per la declaratoria del diritto della società  ricorrente al conseguimento dell’aggiudicazione definitiva, previo accertamento e declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in via subordinata, per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Maria Annunziata (su delega dell’avv. Alberto Scalia), avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. Gianfranco D’Angelo;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm.;
Premesso che la società  ricorrente è seconda classificata, nella procedura aperta indetta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia per l’affidamento biennale del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (di importo complessivo pari ad euro 927.088,09 da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa), ed impugna l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla controinteressata AON s.p.a.;
Ritenuto di dover respingere nel merito l’unico ed articolato motivo, con il quale la ricorrente deduce violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione del disciplinare di gara ed eccesso di potere sotto molteplici profili, lamentando l’ingiustizia dei punteggi assegnati dalla commissione di gara alle offerte tecniche, con particolare riguardo ai sub-criteri 1.2 (caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative per la valutazione delle coperture assicurative esistenti e definizione della strategia di presidio dei rischi), 1.3 (modalità  di assistenza nella redazione dei capitolati di gara e nelle procedure di gara volte all’affidamento dei servizi assicurativi) e 2.0 (eventuali servizi aggiuntivi);
Rilevato, al riguardo, che il disciplinare di gara conteneva una dettagliata ripartizione dei sub-criteri e dei sub-punteggi relativi alle offerte tecniche, sì da consentire astrattamente l’espressione di una valutazione in termini numerici, e ciò nonostante la commissione giudicatrice ha formulato (e verbalizzato) giudizi analitici e motivati su ciascuna offerta, evidenziando i pregi e le criticità  dei progetti proposti dalle imprese concorrenti (si veda la tabella allegata al verbale n. 7 del 18 ottobre 2012);
Considerato, altresì, che le censure di parte ricorrente sono indirizzate esclusivamente verso i sub-punteggi assegnati alle due concorrenti che seguono in graduatoria (Assidea & Delta s.r.l. e r.t.i. Consulbroker s.p.a.), mentre nessuna specifica contestazione viene mossa nei confronti dei punteggi conseguiti dall’aggiudicataria AON s.p.a.;
Richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto l’affidamento di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato sui giudizi della commissione di gara può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attribuzione dei punteggi e nella selezione della migliore offerta tecnica, se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità  del provvedimento impugnato e non emergano indizi tali da giustificare l’esercizio di un sindacato intrinseco attraverso indagini specialistiche sull’istruttoria compiuta dall’Amministrazione (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2005 n. 7059; Id., sez. V, 21 aprile 2009 n. 2402);
Ritenuto, in conclusione, che i verbali di gara danno conto in modo adeguato della valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice e che, in definitiva, la ricorrente pretenderebbe un’indebita sostituzione dell’Amministrazione da parte del Tribunale adito, in relazione a scelte che devono restare confinate nella sfera del merito amministrativo insindacabile;
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere l’impugnativa e condannare la ricorrente alla refusione delle spese processuali, nella misura forfetaria indicata in dispositivo che tiene conto del valore dell’appalto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la GPA s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia e di AON s.p.a., a ciascuno nella misura di euro 6.000,00 (seimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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