Giurisdizione – Rapporto di servizio – Trattamento economico – Domanda introdotta da un dipendente civile del Ministero della Difesa – Giurisdizione del giudice ordinario

Alla lite che riguarda le pretese economiche avanzate da un dipendente civile del Ministero della Difesa non può ritenersi applicabile la deroga prevista dall’art. 3, comma primo, del D. Lgs. n. 165/2001 per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e, pertanto, deve trovare conferma il riparto di giurisdizione disciplinato, in materia, dall’art. 69, comma settimo, con conseguente devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.

N. 00220/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00622/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2007, proposto da Specchia Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna De Leo e Vito Petrarota, con domicilio eletto in Bari, presso lo Studio Trevi via T. Fiore, 62; 
contro
Ministero della Difesa e Comando logistico A.M.- Servizio Commissariato e Amministrazione – Direzione territoriale di amministrazione di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati in Bari, via Melo, 97; 
per l’annullamento
del decreto del Ministero della Difesa prot. 46667 del giorno 6.7.2006, notificato il 17.3.2007, unitamente al prospetto economico allegato recante la rideterminazione del trattamento economico spettante al ricorrente e la determinazione degli eventuali conguagli stipendiali relativi al periodo in servizio e la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali senza tener conto delle abbreviazioni temporali, nonchè per la declaratoria del diritto del ricorrente al pagamento delle relative spettanze economiche con interessi e svalutazione monetaria, nonchè per l’annullamento di ogni altro atto presupposto o conseguente, non esclusa la circolare ministeriale n. 35 del 30.4.1990.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando logistico A.M.- Servizio Commissariato e Amministrazione – Direzione territoriale di amministrazione di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Daniela Lovicario, su delega dell’avv. Vito Petrarota, e avv. Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Il signor Francesco Specchia è stato inquadrato nell’ex ruolo della carriera esecutiva del personale d’ordine, con decorrenza giuridica dal 16 settembre 1982 ed economica dal 16 settembre 1983. A seguito dell’inquadramento definitivo il trattamento economico è stato stabilito con decreto ministeriale 13 settembre 1989, con riconoscimento economico di 17 abbreviazioni temporali e tali benefici, di cui all’articolo 20 del r.d. 23 ottobre 1919, sono stati conservati sino al decreto ministeriale 24 marzo 1994, con cui le abbreviazioni sono state bloccate in ossequio alla circolare ministeriale 30 aprile 1990 n. 35.
Il trattamento economico veniva nuovamente determinato con l’impugnato decreto dirigenziale 10 novembre 2005, trasmesso anche con nota 7 marzo 2007 del Comando logistico A.M.- Servizio Commissariato e Amministrazione – Direzione territoriale di amministrazione di Bari.
Tale atto, che attribuisce la posizione economica area B2, ex quinta qualifica funzionale, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 12 giugno 2003 (articolo 20, commi secondo, terzo e quarto) ha disposto il blocco delle abbreviazioni già  riconosciute.
Contro tale determinazione stipendiale il dipendente deduce i seguenti motivi:
1) eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; contraddittorietà  con precedenti determinazioni favorevoli dello stesso Ministero;
violazione del principio del contrarius actus e violazione dei principi che regolano l’autotutela;
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 del d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079; violazione di legge con riferimento all’articolo 47 del d.p.r. 8 maggio 1987 n. 866 e all’articolo 13 del d.p.r. 17 settembre 1987 n. 494.
In definitiva, da un lato, il ricorrente si duole del difetto di motivazione dell’atto, carenza aggravata dalla circostanza che, nella fattispecie, si tratta di un atto emesso nell’esercizio dell’autotutela.
Dall’altro, denuncia che, in contrasto con l’articolo 202 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3, come modificato dall’articolo 12 del d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1079, sia stato violato il divieto di reformatio in peius ed evidenzia che l’articolo 47 del d.p.r. 8 maggio 1987 n. 866 e l’articolo 13 del d.p.r. 17 settembre 1987 n. 494, individuando i criteri per la determinazione della retribuzione individuale di anzianità , hanno fatto salvi i diritti acquisiti (che, nel caso concreto, comprendono le abbreviazioni di legge).
Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 17 gennaio 2013 la causa è stata riservata per la decisione, dopo che il Presidente ha indicato, quale questione rilevata d’ufficio, quella relativa alla giurisdizione, ai sensi dell’articolo 73, terzo comma, del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104,
Sulla controversia, come sopra sintetizzata, infatti, si è più volte pronunciato il Giudice amministrativo (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 settembre 2004, n. 5919; T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 24 ottobre 2006, n. 10967, adottando soluzioni interpretative poi recepite anche dalla Corte di cassazione, in particolare, nella sentenza delle Sezioni unite civili, 18 dicembre 2009, n. 26642 e nell’ordinanza della Sez. VI – Lavoro 23 luglio 2012, n. 12850). Alla medesima lite, che riguarda le pretese economiche avanzate da un dipendente civile del Ministero della Difesa, in definitiva, non può ritenersi applicabile la deroga prevista dall’art. 3, comma primo, del d. lgs. n. 165/2001 per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e, pertanto, deve trovare conferma il riparto di giurisdizione disciplinato, in materia, dall’art. 69, comma settimo, secondo cui “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998” (Cassazione civile, Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6422).
In conclusione, a norma dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, il Collegio deve declinare la giurisdizione in relazione al ricorso, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
Dispone la compensazione delle spese di lite, giustificata dall’intera vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. adito, indicando come competente il giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso va riassunto nei termini di legge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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