Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordinanza di demolizione – Motivazione
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva risulta sufficientemente motivato mediante la mera attestazione dell’accertamento dell’abuso, salvo che, in ragione dell’affidamento ingenerato nel privato per via del notevole lasso di tempo trascorso dalla sua commissione e del protrarsi dell’inerzia della p.A., sia richiesta una congrua motivazione che, considerata anche l’entità e la tipologia dell’abuso, specifichi l’interesse pubblico ulteriore rispetto a quello relativo al ripristino della legalità che imponga comunque la rimozione del manufatto (fattispecie concernente la realizzazione di struttura metallica su terrazzino condominiale risalente a circa vent’anni prima rispetto all’accertamento dell’abuso).
N. 00206/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01374/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1374 del 2008, proposto da:
Salvatore Fiore, rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Marella, con domicilio eletto presso lo studio legale Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, n. 62;
contro
Comune di Ruvo di Puglia – non costituito;
per l’annullamento
“dell’ordinanza dirigenziale del Settore Urbanistica ed Edilizia n. 60/36 del 18/06/2008 prot. 12400 del Comune di Ruvo di Puglia notificata il 19/06/2008, con la quale si ordinava al sig. Fiore Salvatore di provvedere alla rimozione della struttura metallica realizzata nell’ambito del terrazzino pertinenziale dell’unità immobiliare sita al secondo piano di via Gobetti n. 37 entro e non oltre 90 giorni dalla notifica e di ogni altro atto presupposto e conseguente non esclusa la relazione redatta dai tecnici dell’UTC di Ruvo di Puglia e di ogni altro presupposto e conseguente ancorchè non conosciuto.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Salvatore Fiore di essere proprietario dell’abitazione sita in Ruvo di Puglia, in via Gobetti n. 37, secondo piano, facente parte di un edificio condominiale; riferisce che il proprietario dell’immobile attiguo, sig. Rocco Lovino, con nota assunta al protocollo comunale n. 10321 del 21 maggio 2008, aveva richiesto una verifica delle opere edilizie realizzate nel terrazzino del secondo piano di pertinenza della sua abitazione; aggiunge che era stato eseguito un sopralluogo a seguito del quale il Comune di Ruvo di Puglia aveva adottato l’ordinanza n. 60/36 del 18 giugno 2008 prot. 12400 con la quale gli era stato ordinato di provvedere alla rimozione della struttura metallica realizzata nell’ambito del suddetto terrazzino pertinenziale, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza stessa.
Il sig. Fiore ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato l’11 settembre 2008 e depositato il 9 ottobre 2008, con il quale ha chiesto l’annullamento della citata ordinanza n. 60/36 del 18 giugno 2008 prot. 12400 del Comune di Ruvo di Puglia, notificata il 19 giugno 2008, e della relazione redatta dai tecnici dell’U.T.C. del Comune intimato.
A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, travisamento, difetto di presupposto nonchè per illogicità , violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 19 e 21 del vigente regolamento edilizio come modificato dalla variante generale al P.R.G. di Ruvo di Puglia adottata il 30 aprile 1993, violazione di legge con riferimento agli artt. 7 e segg. della legge n. 241 del 1990 e all’art. 2 della legge n. 662 del 1996, violazione di legge in relazione agli artt. 34 e segg. del D.P.R. n. 301 del 2001; parte ricorrente lamenta che l’intervento realizzato non richiederebbe il permesso di costruire ma la denuncia di inizio di attività ; inoltre la struttura metallica per cui è causa sarebbe stata realizzata a protezione degli impianti posti a servizio dell’abitazione; lamenta altresì che il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
2) Violazione della legge regionale n. 33 del 2007; ad avviso di parte ricorrente l’art. 2 della suddetta normativa consentirebbe, tra l’altro, il recupero delle volumetrie del piano sottotetto esistente ai fini connessi con l’uso residenziale; nella fattispecie oggetto di gravame la superficie ricavata dalla copertura della porzione di terrazzo preesistente e della soffitta, pure esistente, sarebbero pertanto suscettibili di sanatoria alla luce della citata normativa.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria nonchè per travisamento ed omessa valutazione dei presupposti, violazione dei principi generali in materia di modificazione delle posizioni giuridiche soggettive per effetto del decorso del tempo (art. 2946 c.c. e 157 c.p.); parte ricorrente lamenta, anche nell’ultima parte del secondo motivo di ricorso, che la struttura metallica in contestazione sarebbe stata realizzata oltre venti anni fa e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto motivare specificatamente in ordine all’attualità dell’interesse pubblico a rimuovere l’opera stessa rispetto al consolidamento della posizione soggettiva di esso ricorrente a seguito del comportamento acquiescente dell’amministrazione stessa.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione ed ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Coglie nel segno la censura di cui al terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Il Collegio, aderendo alla giurisprudenza amministrativa prevalente, già fatta propria da questa Sezione e dalla quale non si ha motivo di discostarsi, ritiene che l’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera stessa, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale sussiste un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità , idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sezione II, n. 52 del 20 gennaio 2009, T.A.R. Bari, Sezione III, n. 245 del 26 gennaio 2012).
Passando ad analizzare la fattispecie concreta oggetto di gravame, occorre evidenziare che nella relazione di servizio prot. n. 11985 del 12 giugno 2008, predisposta dai tecnici incaricati dal Comune dal Ruvo di Puglia di effettuare il sopralluogo volto alla verifica delle opere edilizie in contestazione, il cui contenuto è peraltro letteralmente riportato nel provvedimento impugnato, risulta espressamente che “il manufatto è stato posto in essere circa vent’anni addietro”.
Considerato che il Comune intimato, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, non ha indicato il pubblico interesse idoneo a giustificare l’ordinanza di demolizione, deve ritenersi che l’ordinanza stessa non sia congruamente motivato e, conseguentemente, deve ritenersi illegittimamente adottata.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che i profili di illegittimità dedotti con il suillustrato motivo di ricorso abbiano una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicchè la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso stesso, e, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato, senza necessità di pronunziarsi sugli ulteriori motivi d’impugnazione.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte intimata, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del sig. Salvatore Fiore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)