Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso avverso il decreto del ricorso straordinario  – Natura giuridica – Conseguenze

àˆ inammissibile il ricorso per l’annullamento del decreto che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato, trattandosi di atto avente natura sostanzialmente giurisdizionale.

N. 00208/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2008, proposto da: 
Michele Garofalo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Ragni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari, via Abate Eustasio, n. 5; 

contro
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, Via Melo, n. 97;

nei confronti di
Luigi Uva – non costituito; 

per l’annullamento
“del DPR emesso il 22.4.2008, notificato all’interessato il 19.5.2008, mediante il quale il Presidente della Repubblica, in adesione al parere n. 200701647 espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 agosto 2007, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in precedenza dal medesimo avv. Garofalo e teso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento amministrativo adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 17.10.2006, prot. n. 12/IV/0028878, con il quale l’avv. Garofalo veniva escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale a 10 posti di dirigente di seconda fascia indetto con decreto direttoriale del 18 luglio 2006, pubblicato in G.U. n. 56, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, del 25 luglio 2006.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Antonella Iacobellis e l’avv. dello Stato Massimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato in data 15 e 16 luglio 2008 e depositato in data 24 luglio 2008, il sig. Michele Garofalo ha chiesto l’annullamento del D.P.R. adottato il 22 aprile 2008 e notificato il 19 maggio 2008, con il quale il Presidente della Repubblica, in adesione al parere n. 200701647 espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 agosto 2007, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da esso ricorrente e volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento amministrativo adottato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. n. 12/IV/0028878 del 17 ottobre 2006, con cui era stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale a 10 posti di dirigente di seconda fascia indetto con decreto direttoriale del 18 luglio 2006, pubblicato nella G.U. n. 56, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, del 25 luglio 2006.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato una memoria per l’udienza di discussione nella quale ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso in virtù del principio di alternatività  fra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Il Collegio, infatti, condividendo l’orientamento espresso dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 23464 del 19 dicembre 2012, ritiene che la recente modifica del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento induce ad affermare la natura giurisdizionale del decreto che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Invero, lo sviluppo normativo e giurisprudenziale consente di assegnare al decreto presidenziale, emesso su conforme parere del Consiglio di Stato nel procedimento per ricorso straordinario, la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale, atteso che vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà  e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità  dell’atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l’opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente – e quindi per saltum – al controllo di legittimità  del Consiglio di Stato.
Quanto alla giurisprudenza amministrativa, occorre evidenziare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 5 giugno 2012 ha ritenuto ammissibile il ricorso per ottemperanza del decreto di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottato a seguito del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato in quanto detto decreto integra un provvedimento esecutivo del giudice amministrativo (ex art. 112, comma 2, lett. b, c.p.a.); di conseguenza ha ritenuto proponibile il ricorso per ottemperanza, ex art. 113, comma 1, c.p.a., dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il “giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si tratta”.
Inoltre le Sezioni Riunite del Consiglio di Giustizia amministrativa, nel parere n. 1581 del 10 luglio 2012, hanno ritenuto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia che sul primo è modellato, abbiano natura sostanzialmente giurisdizionale.
Conclusivamente, alla luce della ritenuta natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi della natura sostanziale giurisdizionale del decreto presidenziale emesso su conforme parere del Consiglio di Stato nel procedimento per ricorso straordinario, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo stato proposto avverso il D.P.R. del 22 aprile 2008 con il quale il Presidente della Repubblica, in adesione al parere n. 200701647 espresso dalla Sezione II del Consiglio di Stato nell’adunanza del 24 agosto 2007, ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Garofalo.
Quanto alle spese si ritiene che, alla luce dell’esito della causa e della novità  delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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